Art. 28 Aree archeologiche

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela di:

  • - Beni archeologici (D.Lgs. 42/2004),
  • - Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti (PTPR),
  • - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: Complessi archeologici (PTCP).

2. I "Beni archeologici" individuati nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. Le "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" individuate nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti all'art. 21 del PTPR. Nelle "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Le "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", qualora interessate da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggette a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo e coordinamento con la competente Soprintendenza. I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza.

4. Le "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: Complessi archeologici" individuati nella Tavola dei vincoli del PUG, sono soggetti all'art. 41A del PTCP.

5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di sondaggi o di interventi edilizi, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, con riferimento all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere osservate le procedure di cui al D.Lgs. 42/2004.

6. Ai fini della tutela di eventuali beni archeologici non ancora rinvenuti, gli Accordi Operativi relativi ad ambiti di nuovo insediamento, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, sono soggetti a controllo archeologico preventivo, a cura di un archeologo, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, in coordinamento con la "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".

7. La documentazione relativa ad ogni ricerca archeologica, sondaggio archeologico preliminare, controllo archeologico, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza, per l'espressione del parere di competenza.

8. I progetti per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità sono soggetti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

9. Nella Tavola "Classificazione edifici ed aree di interesse culturale, storico-architettonico e testimoniale" il PUG indica, schematicamente, la posizione delle antiche mura trecentesche, per il tratto potenzialmente rintracciabile in loco, ancorché inglobate nelle costruzioni edificate sul loro sedime. Gli interventi sugli edifici interessati o lambiti dal tracciato delle antiche mura, soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono subordinati al preventivo nulla-osta da parte della competente "Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" ed al rispetto delle prescrizioni da questa dettate anche relativamente ai sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, da svolgere in accordo e coordinamento con la competente Soprintendenza. I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo specializzato in archeologia medievale, con profilo professionale di archeologo dotato dei requisiti di cui al D.M. 244 20/05/2019, che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza.