Art. 25 Viabilità storica

(Tavola dei vincoli: Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici)

1. La viabilità storica, rappresentata nella Tavola dei vincoli "Tutele beni culturali, storico-architettonici ed archeologici" deve ritenersi inclusiva oltre che della sede viaria storica, anche degli slarghi, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, come ponti, pilastrini, edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, e similari.

2. La viabilità storica appartiene normalmente al demanio statale, provinciale o comunale ai sensi degli artt. 822 ed 824 c.c.; essa non può essere sdemanializzata ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 823 c.c.6.

3. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 44A, co. 3, lett. b) delle NTA del PTCP, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni, che dettagliano e specificano i commi 3a, 4a e 4b dello stesso articolo di PTCP:

  • - la viabilità storica non può essere chiusa se non temporaneamente e per motivi di pubblica utilità o di sicurezza;
  • - i toponimi stradali non possono essere modificati, se non per ripristinare quelli risalenti;
  • - i tratti della viabilità storica che conservano la pavimentazione in terreno naturale e comunque non asfaltati (le cd "strade bianche), non possono essere asfaltati ma devono conservare le caratteristiche originarie;
  • - la circolazione stradale dovrà essere limitata, per quanto possibile, al fine di tutelarne le caratteristiche (ad es. limitando la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade poderali);
  • - la viabilità storica deve essere tutelata anche ai fini della fruizione turistica;
  • - devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale, quali guadi, arginature, terrapieni;
  • - deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale, quali siepi, filari di alberi, piante su bivio;
  • - per l'installazione, nelle sue prossimità, di manufatti civili e tecnologici devono essere preferite soluzioni possibilmente non invasive che non compromettano le caratteristiche del tracciato;
  • - ove la viabilità storica non faccia più parte della rete viabilistica, essa deve essere adeguatamente valorizzata al fine di non perderne la leggibilità, utilizzandola per itinerari ciclabili e/o pedonali;
  • - gli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo dovranno adottare, fra le varie soluzioni possibili, quella più rispettosa, fra cui, a titolo esemplificativo, la realizzazione di piazzole per il passaggio di due mezzi in senso contrario, l'introduzione di sensi unici, la realizzazione di spazi di fermata.

6. Art. 823 c.c. – (1) I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. (2) Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.