Art. 23 Maceri

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. I maceri individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", con riferimento a quelli indicati nelle tavole del PTCP, sono soggetti a tutela, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44C del PTCP, quali elementi storico-testimoniali della presenza antropica nel territorio rurale e dell'agricoltura tradizionale.

2. Gli interventi di manutenzione dovranno porre attenzione al rispetto delle consociazioni vegetali e delle biocenosi che si fossero insediate al cessare del loro originario uso. E' vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Ne è in ogni caso vietato l'interramento.

3. I maceri di valenza comunale, individuati nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" con riferimento alla ricognizione svolta nel Quadro Conoscitivo del PUG, che individua anche gli invasi artificiali legati alla coltivazione e trasformazione della canapa, sono soggetti a tutela, in quanto beni a cui il PUG riconosce sia una valenza storico-documentale come infrastruttura storico-testimoniale del territorio rurale, che una valenza di carattere ambientale come biotopo umido artificiale, anche per la presenza della vegetazione ripariale.

4. I maceri di valenza comunale sono soggetti a tutela e sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di conservazione morfologica e di potenziamento della biodiversità. Sono pertanto salvaguardati i maceri e gli invasi compresa la vegetazione ripariale.

5. E' vietato il tombamento dei maceri di valenza comunale, anche parziale, con eccezioni esclusivamente riconducibili a ragioni igienico-sanitarie non altrimenti sanabili e a tale scopo certificate dall'ente pubblico competente. Gli interventi di tombamento parziale o totale dei maceri di valenza comunale, qualora autorizzati dall'Ente competente, sono comunque subordinati alla realizzazione di misure di compensazione ambientale che prevedano la creazione di una zona umida nell'intorno del sito, con superficie e profondità almeno equivalente a quella soppressa e il ripristino/potenziamento dei valori ecologico-ambientali compromessi.

6. È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con idoneo equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.