Art. 20 Parchi e giardini di interesse storico-culturale e di interesse paesaggistico

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. I parchi e giardini di interesse storico-culturale e i parchi e giardini di interesse paesaggistico, oltre ad avere rilevanza storico-culturale, naturalistica e paesaggistica, svolgono importanti servizi ecosistemici, in quanto caratterizzati da una densa compagine vegetale che svolge un ruolo fondamentale come rifugio per gli animali e per il mantenimento della biodiversità, in un territorio agricolo altamente produttivo e coltivato.

2. La Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche" individua:

  • - i Parchi e giardini di interesse storico-culturale
  • - i Parchi e giardini di interesse paesaggistico

In entrambi i casi evidenziando quelli interessati in tutto o in parte da zone di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

3. Con riferimento ai "Parchi e giardini di interesse storico-culturale", al fine di valorizzare i caratteri storici, tipologici, funzionali e naturalistici originari della struttura di tali siti, gli interventi devono essere volti alla conservazione e al recupero degli elementi storici, decorativi e di arredo e dei manufatti di servizio esistenti. La sistemazione delle aree a parchi e giardini deve mantenere, sempre e comunque, la configurazione originaria, al fine di conservare la tipologia di impianto. L'inserimento di arredi o manufatti di servizio (gazebo e piccoli depositi per attrezzi, anche non in muratura) va progettato in coerenza con l'impianto planimetrico, storico e scenografico dei giardini, rimuovendo le superfetazioni e gli arredi incoerenti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e la realizzazione di piscine. L'abbattimento di alberature, l'alterazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo, in assenza di autorizzazione, sono vietate e sono da considerare inosservanza ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a) del DPR 380/2001.

4. Con riferimento ai "Parchi e giardini di interesse paesaggistico" le modifiche all'organizzazione degli spazi aperti e alla struttura dell'impianto della componente vegetale (arborea e arbustiva) sono ammesse a condizione che venga mantenute inalterate le caratteristiche del parco e giardino, il numero e la copertura degli alberi e la densità arborea. Qualora, per la realizzazione di infrastrutture stradali o per interventi di pubblica utilità, sia necessario utilizzare una parte dell'area perimetrata come "Giardini e parchi di interesse paesaggistico", si dovrà evitare, quanto più possibile, di compromettere le alberature esistenti e, particolarmente nel caso in cui la soluzione progettuale più efficace, anche in termini di utilizzabilità e di sicurezza, comporti l'abbattimento di alberature esistenti, l'intervento dovrà prevedere una idonea mitigazione dell'opera da realizzare.