Art. 19 Aree forestali e boscate

(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)

1. Ai sensi del presente articolo, le aree forestali e boscate debbono intendersi quali patrimonio naturale ed ecosistema completo comprensivo di tutte le loro componenti, quali suolo e sottosuolo, formazioni vegetali di ogni tipologia, quindi comprensive di sottobosco ed erbe, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, fauna, microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni; le aree forestali e boscate debbono quindi intendersi oltre l'aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento. Tali aree, oltre a rivestire una valenza paesaggistica, naturalistica e culturale, svolgono importanti servizi ecosistemici, da salvaguardare, in quanto caratterizzati da una densa compagine vegetale, che svolge un ruolo fondamentale come "rifugio per gli animali" e per il mantenimento della biodiversità, in un territorio agricolo altamente produttivo e coltivato.

2. Sono soggette a tutela le aree forestali e boscate, individuate nella Tavola dei vincoli "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", con riferimento a:

  • - Territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004 - art. 142,c.1, lett. g)
  • - Aree forestali (PTCP Prov. Modena - art. 21).

3. Nelle aree forestali e boscate individuate dal PUG trova applicazione la disciplina di tutela nazionale e regionale. Il PTPR e il PTCP assegnano al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.

4. I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 del PTCP.