Art. 18 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(Tavola dei vincoli: Tutele paesaggistiche e ambientali)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, ai sensi all'art. 39 del PTCP e in coerenza con l'art. 19 del PTPR, comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla presenza di rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali e dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le aree di cui all'art. 39, co. 2 del PTCP

2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale nella Tavola dei vincoli "Tutele paesaggistiche e ambientali".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte al mantenimento, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.

4. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui all'art. 39, co.i 4 e 5, delle NTA del PTCP, alle condizioni ivi indicate.

5. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale possono essere realizzati gli interventi di cui all'art. 39, co. 6 delle NTA del PTCP.

6. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione degli interventi di cui all'art. 39, co. 8, delle NTA del PTCP:

  • a. parchi, le cui attrezzature siano mobili od amovibili e precarie;
  • b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  • c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie, funzionali ad attività di tempo libero.

7. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente regolati dal presente PUG, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, co.i 9 e 10, delle NTA del PTCP.

8. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nel rispetto delle disposizioni del presente PUG, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

9. Nei terreni coltivati ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, il Comune di Nonantola, al fine di sostenere le riconversioni delle pratiche agricole esistenti, per migliorare la tutela degli elementi naturali e paesaggistici caratteristici e il miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree marginali, con le specifiche definite all'art. 39, co. 12, delle NTA del PTCP, si attiverà presso i competenti uffici regionali per l'attivazione degli incentivi, all'uopo necessari, tramite il Programma di Sviluppo Rurale.