Art. 10 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
(Tavola dei vincoli: Tutele naturalistiche e tutele idrauliche)
1. Il reticolo idrografico costituisce componente fondamentale della rete ecologica, con il ruolo principale di rete di connessione ecologica.
2. Il PUG, in conformità al PTCP, individua nella tavola "Tutele naturalistiche e tutele idrauliche", gli invasi ed alvei dei corsi d'acqua superficiali intesi come aree occupate dall'alveo attivo, secondo la definizione di cui all'art. 10, co. 1 delle NTA del PTCP, che riguardano:
- - il fiume Panaro
- - il canal Torbido, classificato come corso d'acqua artificiale della pianura.
3. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali, gli interventi pianificatori e gestionali sono finalizzati a:
- a. garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli agli stessi, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle condizioni del moto, alterando la funzione idraulica del corso d'acqua;
- b. garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- c. garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell'alveo, soprattutto per quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di deflusso);
- d. mantenere l'assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all'interazione con i livelli freatimetrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli usi per essa programmati.
4. Negli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali gli interventi ammessi sono disciplinati dall'art. 10, co.i 2, 3, 4, 5, 6 delle NTA del PTCP e si applicano le disposizioni di cui al co. 7 del medesimo articolo.
5. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico devono essere svolti nel rispetto della Direttiva Regionale approvata con DGR n° 3939 del 6.9.1994, concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna, delle Linee guida approvate con DGR n. 1587 del 26.10.2015 concernenti la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna, nonché all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo"3 del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.