Art. 13 Corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario di pianura e relative zone e fasce di rispetto idraulico
(Tavola dei vincoli: Rischio idraulico - pericolosità idraulica del territorio nonantolano)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico secondario di pianura in gestione al Consorzio della Bonifica di Burana (nel seguito indicato, per brevità, anche come Consorzio della Bonifica o Consorzio), in coerenza con le disposizioni del R.D. 368/1904. A tal fine si definisce:
- a. alveo del corso d'acqua, lo spazio compreso fra le sponde fisse del reticolo idrografico
- b. zona di rispetto idraulico, la fascia di 10 metri lungo entrambi i lati del canale, misurati a partire dal ciglio della sponda o dal piede arginale esterno del corso d'acqua, nel caso di corsi d'acqua scoperti o dall'esterno del piedritto del manufatto scatolare o dall'asse del manufatto;
- c. fascia di rispetto idraulico, la fascia di 4.0 metri lungo entrambi i lati del canale, misurati a partire dal ciglio o dal piede esterno dell'argine. La fascia di rispetto idraulico è efficace anche nel caso di tratti tombinati.
2. Il PUG, individua nella tavola "Rischio idraulico - pericolosità idraulica del territorio nonantolano", il reticolo idrografico secondario di pianura in gestione al Consorzio della Bonifica di Burana. I limiti delle zone di rispetto idraulico, non rappresentate per ragioni di scala, dovranno essere puntualmente localizzati, misurando la fascia di 10 metri e di 4 metri lungo entrambi i lati del canale, come indicato al comma precedente.
3. Negli alvei dei corsi d'acqua di cui al co. 1, lett. a), trovano applicazione le seguenti prescrizioni:
- - nessuno può, senza regolare permesso, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti,
- - è vietato qualunque ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua che possa inquinare l'acqua o deviare/ostacolare il flusso della corrente;
- - è vietata qualunque opera, atto o fatto che possa alterare gli argini e i relativi manufatti, o anche degradare o danneggiare indirettamente i corsi d'acqua;
- - il tombamento parziale del corso d'acqua per la realizzazione di attraversamento carrabile dovrà essere autorizzato dal Consorzio della Bonifica.
4. Nelle zone di rispetto di cui al precedente co. 1, lett. b) trovano applicazione le seguenti prescrizioni:
- - in applicazione del R.D. 368/1904, è vietata qualsiasi tipo di opera, manufatto o costruzione che possa impedire il transito dei mezzi meccanici del Consorzio addetti alla manutenzione dei corsi d'acqua, se non esplicitamente autorizzati dal gestore della rete di bonifica; è inoltre vietato qualunque deposito di terra o di altro materiale;
- - i corpi idrici superficiali dovranno preferenzialmente essere mantenuti scoperti anche nelle zone urbanizzate, salvo che non siano recepiti come fognature;
- - nell'ambito di progetti pubblici possono prevedersi interventi funzionali ad una maggiore coerenza del corpo idrico con la funzione idraulica assegnata, oppure al miglioramento dell'assetto paesaggistico-ambientale delle zone interessate.
- - i progetti di opere di regimazione idraulica devono essere redatti sulla base di preventivo studio di impatto ambientale.
- - dovrà essere mantenuta sgombra da manufatti, recinzioni, piantagioni di alberi e siepi, depositi di terra ed altri materiali, coltivazioni e movimenti di terra, drenaggi, miglioramenti fondiari, linee aeree, ecc., per garantire l'accesso per ispezioni, manutenzioni, rifacimenti, opere di interesse pubblico.
- - potrà essere coperta esclusivamente da colture erbacee; solo nel caso in cui vi sia specifica autorizzazione da parte del Consorzio, la fascia di rispetto potrà essere mantenuta a strada, ovvero dotata di opere a verde o fasce tampone;
- - senza regolare concessione o autorizzazione è inoltre vietata l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto, l'apposizione di staccionate di sicurezza in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.
5. Entro la fascia di rispetto di cui al precedente co. 1, lett. c) salvo specifica e diversa autorizzazione da parte del Consorzio, trovano applicazione le seguenti disposizioni: