Art. 14 Fasce di tutela di fiumi e corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 42/2004
(Tavola dei vincoli: Tutele paesaggistiche e ambientali)
(Allegato: Fasce di tutela dei corsi d'acqua, al netto delle aree escluse ai sensi del D.Lgs. 42/2004)
1. Le fasce di tutela dei fiumi e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933 (cd. acque pubbliche) sono le aree di tutela paesaggistica che corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/20044.
2. Le fasce di tutela in parola sono rappresentate nella Tavola dei vincoli "Tutele paesaggistiche e ambientali" del PUG. Tale rappresentazione, che recepisce quella cartografata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla quale risultano già escluse le aree irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all'art. 142, co. 3, del D.lgs. 42/2004, deve intendersi come meramente indicativa del vincolo paesaggistico, il quale dovrà essere puntualmente localizzato, misurando la fascia di legge dalla sponda dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, ovvero dal piede del relativo argine. Tale rappresentazione cartografica è perimetrata al netto delle aree di cui all' art. 142, co. 2, del D.lgs. 42/2004 nelle quali non si applica la tutela paesaggistica, come più dettagliatamente rappresentate nel fascicolo Allegato alla Tavola dei vincoli PUG.TV.2 "Tutele paesaggistiche e ambientali" - Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 co.1, lett. c, D.Lgs. 42/2004 al netto delle aree escluse ai sensi dell'art. 142, co. 2, del D.Lgs. 42/2004".
3. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche degli ambienti dei corsi d'acqua.
4. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del D.Lgs. 42/2004.
4. Si riporta l’art. 142 del D.lgs. 42/2004:
“Art. 142. Aree tutelate per legge.
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: …
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150metri ciascuna;”