Disciplina del Piano Strutturale 2019


Art.52 Salvaguardie

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1. Sono ammesse la Varianti semplificate al vigente Regolamento Urbanistico, solo se coerenti e conformi alla disciplina del PS.

2. È ammessa l'adozione e approvazione di Piani attuativi qualora concorrano a perseguire obiettivi generali e specifici contenuti nella disciplina del PS, nonché a declinare e attuare le corrispondenti disposizioni applicative.

3. Al presente Piano Strutturale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'Art. 92 ,comma 5 lett. e) e comma 6, della LR 65/2014 come di seguito specificate.

4. Fino all'approvazione del Piano Operativo e comunque per un periodo massimo di tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano Strutturale non sono ammessi:

  • - nel territorio rurale, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, ad esclusione degli interventi degli imprenditori agricoli;
  • - interventi di nuova edificazione in corrispondenza dei varchi territoriali e delle visuali indicati nella Tav.03, di Quadro Progettuale.
  • - interventi di nuova edificazione, o di ristrutturazione che comportano incrementi di volume e/o significative alterazioni della morfologia dei luoghi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici del territorio rurale come individuati nella Tav.03, di Quadro Progettuale.

5. Fino all'approvazione del Piano Operativo, l'Amministrazione sospende ogni determinazione sugli atti abilitativi, di qualsiasi natura, che risultino in contrasto con il PS adottato.

Sono fatti salvi:

  • - gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati ancora in vigore, o adottati e non in contrasto con il Piano Strutturale;
  • - gli interventi già consentiti con il rilascio di permessi di costruire o presentazione di comunicazioni o segnalazioni in data antecedente la pubblicazione dell'Atto di Adozione del Piano Strutturale.

6. Fino all'adozione del Piano Operativo le condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica relative a tutti gli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere definite sulla base dei criteri di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.5 della DPGR 25/10/11 n. 53/R.

7. Dal momento della pubblicazione della Delibera consiliare comunale, relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del PS riguardante la pericolosità idraulica determinata a livello comprensoriale, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso a costruire, quando queste abbiano una classe di fattibilità incompatibile con la nuova pericolosità idraulica.

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Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2021