Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

[1] L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 comma 2 lettera b) della Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.


[2] Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'Appendice 3, in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.997.


[3] I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'Appendice 4 Tabella 1, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.


[4] I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'Appendice 4 Tabella 2, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.


[5] I valori limite di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

  1. se riferiti ad un'ora, i valori dell'Appendice 4 Tabella 2, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
  2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui all'Appendice 4 Tabella 2. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.


[6] La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella deliberazione G.R.T. n. 22/00, al punto 11 Parte 1, e riportate nell'Appendice 4 Tabella 3.

Art. 6 Valori limite differenziali di immissione

[1] I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI dell'Appendice 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, quando si verificano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) seguenti:

  1. se il rumore misurato a finestra aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

  • - dalle infrastrutture stradali e ferroviarie;
  • - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  • - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

[2] La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021