Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 1 Finalità

[1] L'azione amministrativa del Comune di Montemurlo è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".


[2] Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma [1] della citata Legge 447/95, ed alla quale fa esplicito riferimento, ed a quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" ".


[3] La suddivisione in classi acustiche del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

  1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
  2. costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di classificazione acustica;
  3. consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
  4. costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 2 Forme di inquinamento acustico

[1] Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

  1. inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
  2. inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 3 Definizioni tecniche

[1] Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate in Appendice 1. Esse si rifanno a quanto sopra citato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Appendice 1, e dall'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.


[2] A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 4 Misurazione e controlli

[1] Nell'Appendice 2 al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:

  1. le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
  2. le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
  3. la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

[2] Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'Appendice 2.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021