Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 1 Finalità

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[1] L'azione amministrativa del Comune di Montemurlo è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".


[2] Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma [1] della citata Legge 447/95, ed alla quale fa esplicito riferimento, ed a quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" ".


[3] La suddivisione in classi acustiche del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

  1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
  2. costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di classificazione acustica;
  3. consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
  4. costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.
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Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021