Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica


Art. 9 Requisiti acustici passivi degli edifici

[1] I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei lori componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.


[2] Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'Appendice 5.
Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'Appendice 6.
I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'Appendice 7.


[3] Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi, potrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame, a seguito di verifiche strumentali e di calcolo, eseguite in opera, in sede della richiesta di abitabilità, mediante perizia asseverata, fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Organo di vigilanza competente per territorio.

Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2021