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Genealogia: Dato disegnato con strumenti CAD, su base cartografica comunale, poi convertito in shapefile poligonale.

Descrizione

Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. La pista ciclabile può essere realizzata: a. in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili; b. su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia; c. su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale. Vedi Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili - DM 30/11/99 n°557 Definizione del DECRETO 10 novembre 2011 Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37). Corrisponde alla classe (AC_CIC - 010103) Area di circolazione ciclabile del DM.