Art. 5 ter Attività di valutazione
Il presente Regolamento urbanistico contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica.
I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio, i piani urbanistici attuativi, i progetti unitari convenzionati e le trasformazioni per intervento diretto le quali possono generare effetti critici elevati o molto elevati ai sensi del successivo comma 4 devono contenere uno specifico elaborato redatto in applicazione del presente articolo, al fine di dimostrare:
- a) la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull'ambiente;
- b) il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione dettate dalle presenti norme.
L'elaborato di cui al comma 2 contiene:
- a) l'individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l'aria, l'acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici);
- b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
- c) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.
L'individuazione dei livelli di fragilità di cui al precedente comma 3, lettera a, deve tenere conto delle informazioni contenute nell'elaborato di valutazione del presente Regolamento urbanistico, nelle Schede Norma allegate al presente regolamento urbanistico nonché, per specifiche risorse e per le diverse suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, nella tabella successiva.
| UTOE | Qualità dell'aria | Collettamento reflui e depurazione | Acque sotterranee | Mobilità e traffico | Suolo siti da bonificare | Inquinamento elettromagnetico | Rischio archeologico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alta | bassa | bassa | alta | alta | alta | alta |
| 2 | alta | bassa | bassa | media | bassa | bassa | media |
| 3 | alta | bassa | bassa | alta | alta | alta | media |
| 4 | alta | bassa | bassa | media | bassa | alta | bassa |
| 5 | alta | bassa | bassa | alta | media | bassa | media |
| 6 | alta | bassa | bassa | alta | media | alta | bassa |
| 7 | alta | bassa | bassa | media | bassa | bassa | bassa |
| 8 | alta | bassa | bassa | media | bassa | bassa | bassa |
| 9 | alta | bassa | bassa | alta | bassa | bassa | bassa |
| 10 | media | media | media | alta | bassa | bassa | bassa |
| 11 | media | alta | alta | alta | bassa | media | alta |
| 12 | alta | media | media | bassa | media | alta | media |
| 13 | alta | alta | alta | bassa | bassa | alta | alta |
| 14 | alta | bassa | bassa | bassa | media | alta | media |
| 15 | media | media | media | bassa | bassa | bassa | bassa |
La descrizione delle azioni previste di cui al precedente comma 3, lettera b, definisce il livello di criticità dei prevedibili impatti sull'ambiente tenendo conto:
- a) delle seguenti soglie di riferimento:
- i. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di superficie utile lorda (Sul) inferiore a 1500 mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto lieve;
- ii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di Sul compresa tra 1500 mq e 2.500 mq ovvero strutture di media distribuzione così come definite dalla normativa di settore vigente: impatto significativo;
- iii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di Sul superiore a 2.500 mq ovvero strutture di grande distribuzione così come definite dalla normativa di settore vigente: impatto rilevante;
- b) della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad ogni risorsa interessata dai prevedibili impatti, indicata nella successiva tabella
| Fragilità risorsa | Impatto criticità effetti | ||
|---|---|---|---|
| Lieve | Significativo | Rilevante | |
| Bassa | trascurabile | bassa | media |
| Alta | Mediabassa | media | elevata |
| Alta | media | elevata | molto elevata |
Ai fini dell'applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente comma 5, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere classificati come "rilevanti", a meno che il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, sono tali da consentire che la trasformazione rientri fra quelle elencate alle lettere a) i ovvero a) ii, del precedente comma 5, mediante una relazione con asseverazione.
Le misure di cui al comma 3, lettera c sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 5, e tengono conto delle disposizioni definite nella parte terza, titolo I, capo II Regole per la tutela ambientale.
Art. 5 quater Monitoraggio
Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate e se e come queste abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi indicati dalla pianificazione, il Ru prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio basato sull’analisi degli indicatori descritti nella tabella 3.1. del Rapporto ambientale.
Ai fini di cui al comma 1, gli uffici tecnici comunali costruiscono una banca dati di tipo geografico con lo scopo di elaborare un report annuale, nella quale confluiscono le seguenti informazioni:
- a) numero di alloggi e relative Sul autorizzati, suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione nel tessuto urbano (zone B, C e F)
- b) superficie di suolo di nuova edificazione concessa per le trasformazioni suddivise per tipologia residenziale e produttiva e localizzazione (ambito urbano ed extraurbano);
- c) superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni;
- d) numero e tipologia di interventi di riqualificazione compresi quelli per le attrezzature, per la viabilità per la realizzazione di una rete destinata alla mobilità lenta;
- e) numero di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia richiesti e autorizzati nei centri storici;
- f) numero di richieste e di autorizzazioni concesse di cambi d’uso in zona agricola ;
- g) numero di autorizzazioni concesse per nuovi posti letto suddivise per tipologia: alberghiera ed extra alberghiera;
- h) quantità di superfici destinate a standard previste e realizzate in relazione sia alle dotazioni di legge e sia a quelle attualmente disponibili
- i) megawatt di energia aggiuntivi rispetto alla produzione attuale derivanti da fonti rinnovabili concessi e realizzati suddivisi per tipologia;
- j) superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati e sua ubicazione in relazione ai sistemi territoriali individuati dal R.U.
A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l’efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente. Ai sensi dell’art. 55 del Piano Strutturale vigente, il dirigente del Settore Politiche Territoriali con proprio provvedimento dirigenziale, senza che ciò costituisca Variante al presente Regolamento Urbanistico, potrà prevedere la redistribuzione della SUL residua residenziale tra UTOE con le modalità previste dal Piano Strutturale stesso.
Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all’informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo.