Art. 25 bis Disposizioni generali

Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle pericolosità del Piano Strutturale con le tipologie di intervento consentite dal Regolamento Urbanistico. A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, piani d'indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione dello strumento attuativo o del progetto edilizio.

Per ogni tipologia di intervento le attribuzioni delle classi di fattibilità sono definite in relazione agli aspetti geomorfologici, idraulici e sismici con le modalità indicate nella Relazione geologica di fattibilità allegata al Regolamento Urbanistico al capitolo 3 "Fattibilità" e sono vincolanti per l'attuazione degli interventi stessi.

Per gli interventi soggetti a Piano Urbanistico Attuativo e a Progetto Unitario Convenzionato e per le previsioni di opere pubbliche sono state redatte specifiche schede di fattibilità i cui contenuti sono vincolanti per l'attuazione degli interventi stessi.

La fattibilità di ogni tipologia di intervento di trasformazione del territorio è inoltre sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano Stralcio Rischio Idraulico e del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.
Nelle Tavole 8.1 e 8.2 dello Studio idrogeologico idraulico di supporto al Regolamento Urbanistico sono riportati:

  • - i livelli idrici per eventi con tempi di ritorno Tr 200, Tr 100 e Tr 30 piena;
  • - i livelli di riferimenti per la messa in sicurezza che sono relativi ad eventi con tempi di ritorno Tr200.

All'interno delle aree a pericolosità idraulica I3 sono comprese le zone di transito, come definite al paragrafo 6.3 della relazione idrologica - idraulica, la cui quota topografica risulta superiore al livello idrico presente nella cella di riferimento. Per tali aree si assume un battente convenzionale di 30 cm sul piano campagna.