Art. 23. Interventi urbanistici ed edilizi di ristrutturazione urbanistica, demolizione, sostituzione edilizia

1. Gli interventi sono i seguenti:

  • a) Sostituzione edilizia
  • b) Ristrutturazione urbanistica
  • c) Demolizione senza ricostruzione

2. L'attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all'atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.