Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 48. Disciplina degli interventi nei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.34 del P.S.I., nella tavola 2 sono individuati i nuclei rurali e i relativi ambiti di pertinenza.

2. Per i nuclei rurali è stato definito un apposito Album di cui all'Allegato C delle presenti norme, dove sono indicate le discipline per gli interventi all'interno dei nuclei e nelle loro aree di pertinenza.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza dei nuclei rurali del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, con le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto del nucleo rurale, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto rurale e con i valori espressi dall'edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto del nucleo, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei rurali e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del nucleo rurale;
  • - è vietata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo rurale;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Art. 49. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall'art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - Il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - La salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementivegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - La tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - Il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - Ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - Sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - Tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Destinazioni d'uso

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Attività agricole;
  • - Residenza;
  • - Commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - Turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
  • - Piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
  • - Attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

Interventi ammessi

5. Edifici a destinazione d'uso agricola

Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 45, sono ammessi esclusivamente:

  • - Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all'art. 45.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.45.2.1 delle presenti norme
  • - Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all'art.45.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.45.2.2 delle presenti norme.
  • - Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954, sono ammessi:
  • - Tutti gli interventi di cui all'art. 36 ad eccezione di:
  • - Trasferimenti di volumi;
  • - Sostituzione edilizia.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954,sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 47.3, ad eccezione di:

  • - Sostituzione edilizia;

7. Orti sociali

In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 50. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all'art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014

Art. 50.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo - D1/SR

1. Sono aree di piccole dimensioni occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. L'istituzione di tali aree discende esclusivamente dall'esito favorevole della procedura di cui all'articolo 25 della L.R.T. n. 65/2014 espletata con variante al precedente Regolamento Urbanistico.

In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D1/SR, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché:

  • - l'addizione volumetrica (A).

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  • a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  • b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  • c) l'utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l'inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l'integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d'alto.
  • d) la sistemazione con piantumazioni nelle zone di confine del lotto contermini con l'area agricola

Nell'ambito D1/SR sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.2, F.1.4, F.5.1,

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 9,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: UF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 50.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili.

Destinazioni d'uso

2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso produttive e commerciali

Modalita' d'intervento

3. In tali zone è consentito l'intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.

4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica, fatte salve le specifiche disposizioni relative alla classificazione di cui all'art. 24;
  • - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
  • -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 200 mq.
  • -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
  • -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie

4. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:

  • - Èescluso l'accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
  • - L'uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
  • - L'istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l'individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 3, i sistemi di scarico delle acque piovane.

5. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l'esterno con barriere vegetali.

Art. 50.3 Aree di interesse territoriale in zona agricola - IT

1. Tali zone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche o private di interesse territoriale di tipo sportivo e ricreativo, quali impianti sportivi, parchi territoriali aree ludico-sportive, maneggi, e spazi museali o divulgativi

2. Sulle aree indicate con apposita perimetrazione nelle Tav n. 2 Disciplina del territorio rurale, si può intervenire per intervento edilizio diretto esteso a tutta l'area, che coordini gli aspetti naturalistici, architettonici, funzionali ed urbanistici.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per motivi di utilità pubblica, potrà essere stipulata Convenzione tra la proprietà o i gestori e il Comune che garantisca le modalità d'uso delle attrezzature e degli spazi, quelle di gestione, i tempi e i modi di realizzazione degli interventi.

4. Per il patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree IT, quando è da ritenersi di valore nullo o con classificazione E.P.V., sono ammessi ampliamenti una tantum del 20% della SE esistente. L'ampliamento deve essere finalizzato ed asservito alla destinazione d'uso originaria.

5.sono ammesse costruzioni di servizio a carattere precario, da realizzarsi con materiali caratteristici (struttura in legno e coperture tradizionali) e su un solo piano, da destinarsi a spogliatoi, magazzini-rimessaggi, piccoli bar, nei limiti dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Utilizzazione fondiaria = 0.01 mq./mq.
  • - H max = ml.2.70
  • - Distanza dai confini = 6 ml.
  • - Distanza dalle strade = 10.ml.
  • - Parcheggi = 0,25 mq/mq. superficie fondiaria

Art. 50.4 Zone per attività estrattive - AE

1. Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

2. Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

3. Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fintanto che permane l'attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino, l'area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente strumento urbanistico.

4. Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

5. Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l'istallazione di un manufatto precario per lo svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato e ancorato a terra, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

6. Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:

  • - pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
  • - copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
  • - manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;
  • - Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 30.00;
  • - distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

7. È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei manufatti precari e la messa in sicurezza dell'area una volta dismessa l'attività estrattiva.

Art. 50.5 Campagna abitata - TR10

1. Sono tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.

2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di addizione funzionale pari al 30% della SE esistente.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04