Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO 1: Il territorio urbanizzato consolidato

Art. 26. Il territorio urbanizzato e le sue parti

1. Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nelle tavole del territorio extraurbano - scala 1:10.000 e nelle tavole della Disciplina dei suoli - scala 1:2.000, identifica il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014.

2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68, il P.O. perimetra e classifica le aree poste all'interno degli insediamenti urbani.

3. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio" del PO, con la specifica lettera alfabetica, sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone dei centri storici dei capoluoghi, delle frazioni e dei nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti di interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale;
  • - Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale;
  • - Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;

3. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell'abitare, delle attività compatibili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza, le attività turistiche e produttive.

4. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:

  • - territorio urbanizzato consolidato, disciplinato al presente Capo
  • - territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi, disciplinato al successivo art.51.

Art. 27. Il territorio urbanizzato consolidato

1. Esso è costituito da:

  • -Zone A: Centri antichi ed aree storicizzate
  • -Zone B: Ambiti Urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo:
    • - B0
    • - B1
    • - B2
    • - B3
    • - PAc
  • -Zone D: Ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva:
  • - D1: Ambiti della produzione compatta
  • - D2: Ambiti della produzione promiscua
  • - D3: Ambiti della produzione specializzata
  • - D4: Ambito del commercio
  • - D5: Ambito della logistica

Art. 28. Centri antichi ed aree storicizzate - A

Caratteri generali e riferimenti statutari

1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all'art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all'art.14 del P.S.I.

3. Le zona A sono caratterizzate dalla presenza del Centro Storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli, dai Parchi, dai giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell'assetto esistente, salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell'agglomerato insediativo.

4. Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio, svolte negli ambiti delle zone A, le seguenti utilizzazioni:

Attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere;

  • - istituti universitari e di ricerca;
  • - istituti di istruzione superiore all'obbligo;
  • - uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
  • - uffici di enti territoriali.

Attrezzature e servizi a scala comunale:

  • - uffici e sedi comunali;
  • - distretti socio - sanitari;
  • - attrezzature culturali;
  • - edifici per il culto.

Attrezzature e servizi a scala di quartiere:

  • - scuole dell'obbligo;
  • - asili nido e scuole materne;
  • - farmacie;
  • - biblioteche di quartiere;
  • - sedi circoscrizionali;
  • - uffici postali;
  • - posti telefonici pubblici;
  • - uffici d'informazione turistica;

Servizi privati d'interesse pubblico:

  • - istituti di credito;
  • - agenzie di assicurazione;
  • - cliniche private;
  • - cinema e spazi per il tempo libero;
  • - sedi per la vita associativa.

Attività commerciali

  • - esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
  • - pubblici esercizi
  • - Attività artigianali limitatamente a:
  • - artigianato di servizio;
  • - artigianato artistico e tradizionale;

Uffici e servizi privati:

  • - direzioni aziendali,
  • - studi professionali;
  • - agenzie.

Attrezzature turistico ricettive

  • - alberghi;
  • - residenze turistico alberghiere.

Residenza:

  • - residenza ordinaria;
  • - residenza collettiva.

Sono incompatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • - attività industriali;
  • - attività artigianali diverse da quelle elencate nel precedente comma;
  • - altre attività con lavorazioni nocive, rumorose o comunque moleste;
  • - aziende di autotrasporto merci;
  • - caserme;
  • - istituti di pena;
  • - ospizi ed istituti assistenziali con più di 100 ospiti;
  • - depositi e magazzini di mezzi all'ingrosso;
  • - discoteche;
  • - impianti di erogazione carburanti.

Ogni destinazione diversa da quelle elencate ai precedenti comma verrà comparata a quelle elencate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Prescrizioni

5. Ogni tipo di intervento all'interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali; utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
  • - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
  • - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
  • - non è ammessa l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
  • - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;

6. Sugli edifici presenti nella zona A valgono le indicazioni contenute nel Titolo III, delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.

7. Sugli edifici classificati E.S.V. e su quelli classificati E.P.V., oltre ad interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti, sono ammessi:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del tessuto in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. Dette ricostruzioni non possono superare le altezze preesistenti e sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti;
  • - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale. Nei giardini di pregio storico-architettonico o ambientale è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza vegetale, sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura del suolo. Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la copertura del suolo;
  • - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
  • - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
  • - negli spazi pubblici di circolazione e di sosta, gli interventi devono essere improntati a criteri di restauro ed in particolare alla conservazione della pavimentazioni storiche rinvenute. Laddove le pavimentazioni risultino sostituite da tempo gli interventi di ripavimentazione devono conseguire una accurata ricerca storico documentale;
  • - Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici. Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione comunale;
  • - Il disegno della viabilità comprendente carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il disegno ed i materiali della pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale della strada.

8. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 33.

Ambiti soggetti a Piani di Recupero

9. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

10. Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati.

11. Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma in variante al Piano Operativo.

Ambito della terza cerchia muraria storica

12. Entro tale ambito, a prescindere dagli interventi ammessi sugli immobili, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso sull'immobile, dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato in caso di interventi.

13. Le cortine murarie storiche e le relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, comprensivi delle necessarie opere di consolidamento.

Ambiti a destinazione d'uso definita

14. Per salvaguardare l'equilibrio e l'integrazione tra destinazione residenziale ed altre funzioni, all'interno dei perimetri della zona A sono individuati tre ambiti a destinazione definita, all'interno delle destinazioni .

  • - Ambito A1 -Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra;
  • - Ambito A2 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra ed al Piano primo. Quest'ultima limitazione non opera nel caso delle attrezzature turistico ricettive;
  • - Ambito A3 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza a tutti i piani.

15. Nell' ambito del centro storico cittadino di Empoli (zona A) è vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini. Tale limitazione non opera esclusivamente nel tratto di strada (via Delle Murina) appositamente individuato nella Tavola 3.1.

16. I frazionamenti di unità immobiliari a destinazione residenziale, ancorché compatibili con le definizioni degli interventi edilizi ammissibili, sono ammessi, se danno luogo ad unità immobiliari con superficie utile non inferiore a 50 mq; il frazionamento di unità immobiliari con superficie utile inferiore a mq. 50 mq potrà essere ammesso soltanto nel contesto di un Piano di recupero.

17. Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare avente destinazione d'uso abitativa alla data di entrata in vigore delle presenti norme e con superficie utile inferiore a 100 mq è consentita l'individuazione di una unità immobiliare di superficie inferiore a 50 mq, senza ricorso al Piano di Recupero, nel rispetto delle dimensioni minime di cui al DM 5 luglio 1975.

Art. 29. Ambiti urbani suscettibili di completamento - zone B

Caratteri generali e riferimenti statutari

1. Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono parti del territorio a prevalente destinazione residenziale, parzialmente o totalmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico che, di norma, non presentano particolari valori storico - ambientali da salvaguardare.

2. Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche ed allo stato di attuazione in:

  • - Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo;
  • - Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi completati;

3. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all'art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

B0:

TR1 Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR7 Tessuto sfrangiato di margine

TR9 Tessuto reticolare o diffuso

TR12 Piccoli agglomerati isolati extra urbani

B1:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR5 Tessuto puntiforme

TR6 Tessuto a tipologie miste

TR7 Tessuto sfrangiato di margine

TR8 Tessuto lineare

B2:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

B3:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

4. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all'art.14 del P.S.I.

5. In tali zone il P.O. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità previste per le singole sottozone. Non è ammessa la commistione o la traslazione degli indici fra sottozone diverse contigue.

Art. 29.1 Modalità d'intervento

1. Negli ambiti urbani suscettibili di completamento il Piano Operativo si attua attraverso interventi Edilizi Diretti (Permesso di costruire, SCIA) o Progetto Unitario Convenzionato o piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti norme.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per SE di progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per SE di progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1500 mq.

3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione d'uso, nonché di addizione volumetrica e di nuova edificazione sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 per SE di progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1200 mq.

4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 per SE di progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1500 mq.

5. In tutti i casi sopra citati in cui è previsto il ricorso a PUC o PUA sarà possibile ricorrere all'Intervento Edilizio Diretto alle seguenti condizioni:

  • - sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione.

6. In questi ambiti è sempre possibile utilizzare le specifiche categorie di intervento per l'applicazione delle azioni ecosistemiche (NBS), utilizzando gli incentivi previsti al successivo art. 64.

Art. 29.2 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

1. Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

2. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. Non sono in ogni caso computate le nuove superfici edificabili quando sono derivanti dall'ampliamento della Superficie Edificata esistente nei limiti del 35% della SE esistente, secondo quanto indicato nell'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T. .

3. La capacità edificatoria residua, da valutare in termini di Superficie Edificabile a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Dimensionamento del Piano Operativo di cui all'Allegato D, e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2. La capacità edificatoria (SE) derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con contestuale cambio di destinazione d'uso, dovrà essere sottratta dalla categoria Riuso come indicato nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato D..

4. La SE da prelevare dal nuovo dimensionamento dell'UTOE di riferimento, sarà quella derivante dalla sola parte eccedente il 35% dell'ampliamento della SE esistente per ogni categoria funzionale.

5. La SE da prelevare dal dimensionamento per la categoria Riuso, sarà quella derivante da interventi della sola categoria di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione dall'uso di origine.

6. Per gli interventi di sostituzione edilizia, quando non siano presenti ampliamenti superiori al 35% della SE esistente, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria , anche se con contestuale cambio di destinazione d'uso non sono mai da computare per la sottrazione del dimensionamento dall'UTOE di riferimento.

7. L'Amministrazione comunale provvede all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione.

8. La capacità edificatoria (SE) può essere trasferita tra UTOE tramite provvedimento dirigenziale nell'ambito di validità quinquennale del POC, secondo le disposizioni e i limiti di cui all'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T..

9. La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio.

10. Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole n. 3 della Disciplina del territorio urbano e sono suddivise nelle sottozone B0,B1, B2 e B3.

11. Le sottozone B0 sono da considerarsi sature ed al suo interno sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente secondo la classificazione dei fabbricati nel rispetto del precedente art. 24 e comunque senza la possibilità di addizioni.

12. Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale;
  • b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere che devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno;
  • c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;
  • d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
  • e) direzionale;
  • f) pubbliche o di pubblico interesse;
  • g) pubblici esercizi.

13. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica.

14. Tali interventi non sono ammessi sui fabbricati classificati E.R.V., E.Va mentre sui fabbricati E.E.V. sono ammessi nei limiti previsti all'art. 24

15. Gli interventi che interessano una SE di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi, ad eccezione dell'altezza massima, per la quale è ammesso l'adeguamento all'altezza prevalente degli edifici adiacenti.

16. Gli interventi che interessano una SE di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui l'art. 12 comma 1, lett (e). delle presenti norme , ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni:

  • - sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione.

17. Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati, salvo quanto indicato al precedente comma 9, sono consentiti altresì:

  • a) Addizioni volumetriche (A);
  • b) Sostituzione edilizia (SE);
  • c) Nuova edificazione (NE)
  • d) interventi pertinenziali

nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0.5 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,45
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,60
  • - Altezza massima del fronte: Hmax 7.50 m

18. Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri;

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,40
  • - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,55
  • - altezza massima del fronte: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati:Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,35
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,47
  • - Altezza del fronte massima: Hmax 13,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Art. 29.2.1 Vincoli sulla superficie fondiaria

1. Ogni organismo edilizio determina sul territorio un vincolo sulla superficie ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi indici di zona.

2. Qualsiasi lotto urbanistico di riferimento che al 7 aprile 1956 (data di adozione del primo Piano Regolatore Generale del comune di Empoli) fosse già asservito a costruzioni esistenti o autorizzate non potrà essere computata per altre costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare - per i fabbricati esistenti o autorizzati gli indici e le prescrizioni di zona vigenti.

3. La superficie fondiaria (Sf) dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata, né a cavallo di spazi o di aree pubbliche.

4. Le sedi viarie private non costituiscono interruzioni di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria (Sf).

Art. 29.3 Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione - PAc

1. Sono aree già soggette a Piani Attuativi, Progetti unitari convenzionati , con i precedenti strumenti urbanistici e per le quali o sono ancora vigenti le relative convenzioni stipulate oppure, a seguito di approvazione del Piano Attuativo, sono in fase di sottoscrizione le relative convenzioni.

2. In queste aree si attuano esclusivamente gli interventi previsti all'interno del Piano Attuativo con le modalità previste dalla convenzione.

3. Nel periodo di efficacia del piano attuativo o della convenzione sono ammesse varianti allo stesso Piano attuativo: esse saranno valutate con riferimento alla disciplina di settore vigente all'atto di approvazione del piano attuativo purché non in contrasto con la disciplina introdotta dalle presenti norme.

4. Alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente la zona B0. Nel caso in cui alla scadenza della convenzione, le opere ivi previste non siano realizzate, l'area in oggetto assume le caratteristiche delle aree non pianificate, pertanto dovrà essere attivata specifica procedura di variante per la definizione urbanistica della stessa.

5. Ai sensi dell'art.110 della L.R.65/2014 alla scadenza della validità del piano, lo stesso diventa inefficace per la parte non ancora attutata. In tal caso risulta applicabile il comma 4 sempre dell'art.110.

Art. 30. Ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva - D

1. Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l'uso produttivo prevale sugli altri usi consentiti.

2. Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:

  • - ambiti della produzione compatta - D1;
  • - ambiti della produzione promiscua - D2;
  • - ambiti della produzione specializzata - D3;
  • - ambiti del commercio - D4;
  • - ambito della logistica - D5

Riferimenti statutari

3. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all'art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare

TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali

Caratteri generali

4. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni produttive;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in produttivo;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. Non sono in ogni caso computate le nuove superfici edificabili quando sono derivanti dall'ampliamento della Superficie Edificata esistente nei limiti del 35% della SE esistente, secondo quanto indicato nell'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T. .

5. La capacità edificatoria residua, da valutare in termini di Superficie Edificabile a destinazione produttiva disponibile per UTOE, è desunta dal Dimensionamento del Piano Operativo di cui all'Allegato D, e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 4. La capacità edificatoria (SE) derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con contestuale cambio di destinazione d'uso, dovrà essere sottratta dalla categoria Riuso come indicato nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato D..

6. La SE da prelevare dal nuovo dimensionamento dell'UTOE di riferimento, sarà quella derivante dalla sola parte eccedente il 35% dell'ampliamento della SE esistente per ogni categoria funzionale.

7. La SE da prelevare dal dimensionamento per la categoria Riuso, sarà quella derivante da interventi della sola categoria di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione dall'uso di origine.

8. Per ciascuna zona e sottozona sono indicate le quantità massime di SE destinabili alle funzioni insediabili.

9. Per ciascuna zona e sottozona sono altresì indicate le quantità massime di SE destinabili a servizi accessori e complementari alla produzione (uffici amministrativi, spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio nonché le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda.

10. Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, laddove è ammessa la presenza di un unico alloggio destinato al custode dell'attività produttiva, questo sarà realizzabile esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • - la superficie utile (SU) dell'attività produttiva a cui sarà asservito l'alloggio, interamente destinata alla medesima produzione, dovrà essere superiore a 1000 mq;
  • - la superficie utile (SU) massima ammessa per l'alloggio non potrà essere superiore a 60 mq;

La superficie edificabile (SE) dell'alloggio di servizio, unitamente agli uffici amministrativi, agli spazi comuni e alle mense aziendali, concorre alla computazione della superficie edificabile massima (SE) massima ammissibile nel lotto e alla computazione della superficie coperta (SC).

11. L'alloggio dovrà essere realizzato all'interno della sagoma del fabbricato produttivo o in continuità con esso. L'ammissibilità della funzione di abitazione pertinenziale resta condizionata alla presenza di atto d'obbligo, registrato e trascritto a favore del Comune, con il quale l'unità immobiliare viene vincolata quale pertinenza non scindibile dell'unità produttiva aziendale, che ne impedisca la vendita o l'utilizzo frazionato dall'attività produttiva.

12. La destinazione d'uso della porzione abitativa resta produttiva; trascorso un anno dalla cessazione dell'attività detta porzione perderà i requisiti di abitabilità.

13. Per le aree ricadenti negli ambiti di trasformazione in cui il Piano Operativo si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, (come individuati dalle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano, la relativa Scheda norma definisce le aree in cui è ammessa la trasformazione edilizia, i parametri urbanistici ed edilizi e le diverse categorie funzionali insediabili.

14. Per gli ambiti consolidati, su ciascun lotto urbanistico di riferimento in cui la trasformazione edilizia può avvenire tramite interventi edilizi diretti (ID), sono consentiti gli interventi edilizi previsti per ciascuna zona urbanistica, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e con le limitazioni dimensionali previste per ciascuna categoria funzionale insediabile.

15. Gli interventi di nuova edificazione (NE), di Sostituzione edilizia (SE), addizione volumetrica e i cambi di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che sia verificata la sussistenza delle dotazioni per opere di urbanizzazione primaria previste per ciascuna categoria funzionale di cui si prevede l'insediamento.

Tale verifica non è richiesta:

  • - per le aree comprese nei Piani attuativi, comunque denominati previsti nei precedenti strumenti urbanistici, che abbiano già realizzato le dotazioni previste di verde e parcheggi pubblici e nel caso sia mantenuta la categoria funzionale originaria;
  • - in tutte le aree in cui è previsto il mantenimento della categoria funzionale originaria.

16. Qualora il soggetto attuatore l'intervento edilizio dimostri di aver già provveduto alla cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria, riferibili al medesimo lotto urbanistico, sarà tenuto a reperire esclusivamente la quantità eccedente quella originariamente già ceduta.

17. Gli interventi che determinano nuovi fabbricati produttivi autonomi dovranno essere realizzati seguendo prevalentemente le linee guida APEA regionali.

18. Le quantità non cedute di opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere monetizzate. Il soggetto attuatore provvederà al pagamento di una somma di danaro, rapportata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute nonché all'incidenza dell'utilità economica acquisita dallo stesso per la mancata cessione. Tali monetizzazioni verranno utilizzate dall'amministrazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria

19. Negli edifici a destinazione industriale ed artigianale, ove dimostrata la necessità aziendale, è consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di carattere tecnologico ad esclusivo servizio dell'attività produttiva, in deroga all'altezza massima prevista nella zona urbanistica in cui ricade l'immobile che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità e di sicurezza degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio quali silos, serbatoi per sostanze allo stato liquido o gassoso, impianti di trattamento dell'aria, camini e ciminiere, antenne, gru e carri ponte, ponti di servizio nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

20. Nelle aree a destinazione industriale ed artigianale, all'interno del lotto di proprietà, per motivate esigenze produttive e di funzionalità degli impianti tecnologici, questi ultimi non sono soggetti al rispetto della distanza di 10 ml dai fabbricati adiacenti e/o da pareti finestrate degli edifici antistanti, in quanto non sono da considerare "fabbricati o edifici", trattandosi di impianti tecnologici, fatte salve diverse indicazioni provenienti da discipline speciali (VV.FF., impatto elettromagnetico, ecc.) e fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari degli edifici adiacenti.

21. Gli edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del Piano Operativo e dalle presenti Norme sia per quanto riguarda le destinazioni d'uso che i criteri e le modalità di intervento.

22. Negli articoli seguenti sono individuati gli usi compatibili con ciascuna zona urbanistica ed i relativi parametri urbanistici; l'individuazione degli usi è esemplificativa e non esaustiva, e potrà sempre essere verificata la compatibilità di un uso non presente nell'elenco, in base alla sua affinità con gli esempi riportati.

23. L'introduzione di funzioni terziarie di tipo diffuso o localizzato di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati quali scuole professionali private, gli asili aziendali o interaziendali, uffici e studi professionali, ambulatori e studi medici, centri di riabilitazione fisioterapica, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari, ecc., ove ammesso per le diverse zone e sottozone urbanistiche, sarà preventivamente subordinato alla preventiva dimostrazione della rispondenza ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici e la conformità igienico sanitaria.

24. Per asilo aziendale si intende la struttura destinata a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, che viene aperta all'interno di una struttura aziendale. Qualora le richieste interne ad un'azienda fossero inferiori al numero minimo sarà possibile aprire l'accesso anche ai figli di dipendenti di altre aziende limitrofe, costituendo così un asilo interaziendale.

25. In questi ambiti è sempre possibile utilizzare le specifiche categorie di intervento per l'applicazione delle azioni ecosistemiche (NBS), utilizzando gli incentivi previsti al successivo art. 64.

26. Le categorie funzionali ammesse con gli specifici usi compatibili sono riportati nella Tabella A, allegata alle presenti NTA.

Art. 30.1 Ambiti della produzione compatta - D1

1. Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva, organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano.

2. Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D1/A
  • - zone di completamento - D1/C
  • - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D1/S

Art. 30.1.1 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D1/A

1. Sono le zone destinate agli insediamenti industriali ed artigianali in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati (PUA o PUC).

2. Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

3. In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

4. Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli Interventi previsti dal piano attuativo.

5. Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria, su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

6. Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.4.2, F.4.3, F.5.1, F.5.2, F.5.3

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti – Ds 6,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,5mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,5mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,3mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,20
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.1.2 Zone sature - D1/C

1. Sono le zone del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia;

Nell'ambito D1/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.4.2, F.4.3, F.5.1, F.5.2, F.5.3

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,6mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,7mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,4mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,20
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,30
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.1.3 Zone di completamento per impianti produttivi singoli - D1/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia

Nell'ambito D1/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.1.4, F.5.1,

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2 Ambiti della produzione promiscua - D2

1. Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi d'uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio, individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D2 .

2. Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:

  • - zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D2/A
  • - zone di completamento - D2/C
  • - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D2/S

Art. 30.2.1 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D2/A

1. Sono zone a prevalente destinazione artigianale, commerciale, direzionale e di servizio in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati.

2. Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

3. In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

4 Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli Interventi previsti dal piano attuativo.

5. Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria, su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edlizia.
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9, F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2.2 Zone di completamento - D2/C

1. Sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia.
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9, F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 , F4.8 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2.3 Zone di completamento per impianti produttivi singoli - D2/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1,F.4.5, F.4.6,F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,40 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,40
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,45mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,40
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,60mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,20 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,15
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,20
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.3 Ambiti della produzione specializzata - D3

1. Gli ambiti della produzione specializzata sono parti del territorio occupate da attività produttive particolari ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D3.

2. Gli ambiti della produzione specializzata comprendono:

  • - zone per rottamazione e recupero -D3/RR
  • - zone di servizio alle attività produttive - D3/D

Art. 30.3.1 Zone per rottamazione e recupero - D3/RR

1. Èuna zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: F.1.5;

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m
  • - Distanza minima dai corsi d'acqua per le nuove costruzioni e per gli interventi di sostituzione edilizia - 20 ml

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,50 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

1. Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

  • a) mantenere quanto più possibile le alberature esistenti;
  • b) garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero calcolato di alberature da mettere a dimora risulti eccessivo rispetto alle aree disponibili, sarà possibile dislocare la piantumazione dell'eccedenza in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale;
  • c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;

Art. 30.3.2 Zone di servizio alle attività produttive - D3/D

1. Sono zone destinate all'insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone produttive, individuate nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano dall'etichetta D3/D.

2. Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/D, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

3. Nell'ambito D3/D sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.4, F.2.1, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9.

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 9,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,60mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 , F4.8 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.4 Ambiti del commercio

1. Gli ambiti del commercio sono parti del territorio destinati alle attività commerciali ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D4.

2. Gli ambiti del commercio comprendono gli ambiti della grande distribuzione D4

Art. 30.5 Ambiti della grande distribuzione - D4

1. Gli ambiti della grande distribuzione sono individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano dall'etichetta D4

2. Gli ambiti della grande distribuzione sono suddivisi in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche:

  • - zone di completamento - D4/C

Art. 30.5.1 Zone di completamento - D4/C

1. La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

2. La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  • - artigianale di servizio;
  • - direzionale purché inserita all'interno della grande struttura di vendita.

3. Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi fino alla sostituzione edilizia (SE).

Art. 30.6 Ambito della logistica - D5

1. Sono le zone destinate alle attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse, svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio al chiuso o all'aperto su piazzali o attività di commercio all'ingrosso.

2 Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole n. 3 disciplina del territorio urbano dall'etichetta D5.

3. Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D5/S

Art. 30.6.1 Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D5/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. Per gli edifici esistenti compresi nella zona D5/S sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

4. Nell'ambito D5/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.5.1;

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,20 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,15
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,20
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 31. Aree a verde privato ed aree agricole interne al sistema insediativo

Art. 31.1 Aree a Verde Privato - Vpr

1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato di pertinenza di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Vpr.

Aree Vpr all'interno delle zone "A" e "B"

2. Sono le aree che costituiscono vincolo d'inedificabilità dovuto sia alla presenza di verde ornamentale e ad alto fusto, sia alla necessità di allineamenti stradali da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; in tali aree il verde esistente dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di deterioramento.

Aree Vpr all'interno delle zone "D"

3. Sono le aree che costituiscono vincolo d'inedificabilità dovuto alla presenza di verde elementare, strade e piazzali di manovra, allineamenti stradali da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; tali aree concorrono alla determinazione del calcolo delle superfici permeabili nei termini previsti dalla legge.

Art. 31.2 Aree agricole interne al sistema insediativo - E0

1. Sono le aree libere poste all'interno del territorio urbanizzato non interessate da previsioni di espansione e/o trasformazione in questo Piano Operativo.

2. Su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, si applica la L.R. 65/2014 ai fini della determinazione delle superfici aziendali.

3. Per gli edifici esistenti sono consentiti in relazione alla classificazione di valore, tutti gli interventi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

Art. 32. L'albergo diffuso

1. Il P.O. riconosce nell'albergo diffuso di cui alla LR 86/2016, una tipologia di struttura ricettiva coerente con le caratteristiche insediative del Comune ed idonea a perseguire gli obiettivi di valorizzazione turistica del territorio.

2. Come indicato nella citata LR 86/2016, l'albergo diffuso può essere localizzato nei centri storici e nei borghi rurali. Nel territorio comunale presentano caratteristiche idonee a tale localizzazione i seguenti insediamenti:

A : Centro storico

3. La realizzazione dell'albergo diffuso è consentito nel rispetto della disciplina relativa a ciascuna delle zone e degli insediamenti sopraindicati

Art. 33. Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici

1. Il Piano Operativo riconosce l'Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera c) dell'Elaborato 8b del PIT-PPR

2. Tale ambiti individuati con apposito segno grafico nelle Tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano in scala 1:2.000, includono esclusivamente il centro storico di Empoli comprensivo dei tessuti edilizi e le aree libere che determinano tra loro una forte interrelazione sotto il profilo morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.

3. Per tutti gli interventi all'interno delle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, ricadenti nell'ambito del presente articolo, salvo quanto indicato al successivo comma, valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell'insediamento storico;
  • - è vietata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

CAPO 2: Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica

Art. 34. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all'art. 2 ed all'art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del POC e si suddividono in:

F1: Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo

F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi

F3: Zone per servizi di interesse comune e generale

F4: Impianti tecnologici di interesse generale

F5: Parco Fluviale disciplinato all'art. 61.11.

3. Le attrezzature pubbliche si dividono in attrezzature territoriali (T), attrezzature comunali (C) e attrezzature di quartiere (Q).

4. Nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto.

5. Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Art. 34.1 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala territoriale

1. Sono ambiti F1, F2 e F3 destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

2. Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia.

3. Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A).

4. Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

5. Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF f 0,50 mq/mq
  • - Indice di copertura: IC 0,50
  • - Altezza del fronte massima H = 10,50m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

6. Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
  • - Altezza massima H 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00

7. Per la struttura scolastica su Via Raffaello Sanzio oggetto della Variante 2023, per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano i seguenti parametri:

  • - Indice di edificabilità fondiaria IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di copertura IC 0,50
  • - Altezza massima H 13,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

8. Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15
  • - Altezza massima H 7,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

9. I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

10. A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

11. I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

12. È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

13. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

14. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui all'articolo 34.7 delle presenti norme.

Art. 34.2 Aree per gli impianti sportivi

1. Sono zone F3 destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

2. Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione territoriale: Ut 0,050
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 7,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,0 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m

3. Èprescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Art. 34.3 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala comunale e di quartiere

1. Sono zone F1 e F3 destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all'erogazione di servizi di uso pubblico.

2. Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle tavole di cui n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all'utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

4. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

5. Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

6. Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

7. Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario: Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

8. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al successivo art.34.7.

Art. 34.4 Zone a verde pubblico e per verde sportivi

1. Le zone F2 a verde pubblico si distinguono in:

  • - Verde territoriale
  • - Verde primario
  • - Verde attrezzato
  • - Verde sportivo

2. Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

3. Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

4. Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

5. Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 35.2.1.

6. Sono incluse negli standard ai sensi del D. . M. 2 aprile 1968, n. 1444.

7. Nelle tavole n.2 Disciplina del territorio rurale e n.3 Disciplina del territorio urbano del P.O, tali attrezzature sono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

8. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

9. Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree.

10. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti. I percorsi pedonali potranno essere coperti con pensiline e tunnel leggeri Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati. È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per il gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

11. La realizzazione dei verdi pubblici di qualsiasi natura potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione. In particolar modo la convenzione dovrà prevedere misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale e garantire un adeguato livello di accessibilità mediante il trasposto pubblico locale, nonché una adeguata dotazione di spazi verdi, e parcheggi dimensionati in relazione al numero di utenti programmati.

Art. 34.4.1 Zone a verde sportivo

1. Sono zone F2 destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

2. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

3. Èprescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. Limitatamente all'area a verde sportivo in zona Castelluccio destinato all'impianto di pesca sportiva, di cui alla Variante 2023, si applica quanto segue. Resta comunque fermo il primo comma del presente articolo, in merito al quale si specifica che nel calcolo della superficie verde è compreso l'invaso idrico.

5. La realizzazione di manufatti edilizi è ammessa solo nell'area di progetto, con i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile massima: SE 200 mq
  • - Tettoie per una superficie massima complessiva di 50 mq
  • - Altezza massima: H max 4,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Superficie impermeabile: < 15% dell'area totale destinata a verde sportivo
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

6. L'intervento edilizio di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - rispetto del vincolo cimiteriale di cui al R.D. 1265/1934 e dell'art. 9.4 delle presenti norme.
  • - realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di filtro di larghezza minima 3 metri nell'area a confine tra il verde sportivo di progetto e le aree circostanti; per tale fascia devono essere usate essenze autoctone e soluzioni per quanto possibile in accordo con le linee guida del Patto del verde approvato con Del. CC. n. 49 del 08/06/2023.
  • - La realizzazione di parcheggi di relazione deve avvenire secondo le disposizioni regolamentari di settore che disciplinano l'attività, qualora necessari.
  • - Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni esterne con il minimo movimento di terra, piantumazioni di essenze autoctone. L'intervento dovrà essere coerente sotto l'aspetto tipologico e formale con l'intorno, anche in considerazione della sua prossimità sia all'ambito agricolo sia a quello produttivo.
  • - Gli interventi di trasformazione non dovranno interferire negativamente con le visuali panoramiche circostanti, limitandole o occludendole, e dovranno tutelare le relazioni visive del territorio circostante, mantenendo i varchi ambientali e paesaggistici da e verso il territorio aperto.
  • - Dovrà essere ridotto al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, utilizzando per quanto possibile materiali ecocompatibili e tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 34.5 Zone per attrezzature cimiteriali

1. Sono zone F3 destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

2. Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf

4. Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

Art. 34.6 Impianti tecnologici di interesse generale

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell'acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F4.1), di progetto (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di impianti.

2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Su gli edifici esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative .

5. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.

Art. 34.6.1 Realizzazione di nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori

di segnale radio-televisivo

1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà

essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente

seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta,ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

3. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

4. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno del territorio aperto saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.

5. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

6. Il Permesso per l'installazione di impianti per la telefonia mobile sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

  • - i gestori che sono interessati all'installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
  • - con riferimento all'art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l'Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le "aree sensibili" dove potrà essere vietata l'installazione di tali impianti; l'installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal POC, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale;
  • - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici; in caso di materiale
  • - impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
  • - al fine di garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
  • - il permesso relativo agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno rilasciate per ciascun impianto, previa presentazione di apposita richiesta di permesso di costruire, corredato degli elaborati prescritti dal presente regolamento; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere dell'ARPAT.

7. Per ogni fabbricato è ammessa l'installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radiotelevisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.

Art. 34.7 Impianti distributori carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti F4 per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

2. Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 34.7.1 Individuazione delle zone

3. Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee:

Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;

Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo.

Art. 34.7.2 Limitazioni di zona

1. L'installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l'elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 61.9)
  • - Aree di recupero ambientale (Art.61.10)
  • - Parco fluviale dell'Arno (Art. 61.11)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 61.12)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l'installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

Indice di copertura (Rc) 30%

Altezza massima (Hmax) m. 3,50

Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00

Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • - Indice di copertura (Rc) 20%
  • - Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • - Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • - Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

2. Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione.

3.La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

4.Fuori dalla fascia di rispetto stradale non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 34.7.3 Incompatibilità tra impianto e sito

1. Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  • a) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  • b) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  • c) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale , aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  • d) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 34.7.4 Caratteristiche delle aree e degli impianti

1. Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

2. La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

3. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

4. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

5. La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

6. Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

7. La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

8. Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

9. Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

10. In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

11. Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  • a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  • b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  • c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  • d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 34.7.5 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

1. Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione di dette aree.

CAPO 3: Le infrastrutture per la mobilità

Art. 35. Caratteri generali

1. Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.

2. Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

  • a) Zone ferroviarie;
  • b) Zone per la viabilità;
  • c) Zone per parcheggi;
  • d) Piazze;
  • e) Viabilità e percorsi di interesse storico naturalistico e mobilità ciclo-pedonale;
  • f) Verde di arredo stradale.

3. Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.

Art. 36. Zone ferroviarie

1. Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l'esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti.

2. Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica, nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

3. In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

4. Per il fabbricato esistente e relativo spazio di pertinenza sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato "Ex Poste" e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la linea.

5. Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - attrezzature tecnologiche;
  • - commercio al dettaglio;
  • - attività direzionali;
  • - erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito.

L'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più prossima all'intervento.

Art. 37. Zone per la viabilità carrabile

1. Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione, e alla nuova realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

2. In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ovvero ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

3. I tracciati di progetto individuati nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, hanno carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

4. In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.

5. La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell' impatto visivo dei tracciati.

6. Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro, salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici

7. Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

8. Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva.

Art. 38. Zone per parcheggio

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del P.O. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone, salvo quelli privati.

2. Nelle tavole del P.O. i parcheggi posti all'esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (PP1), parcheggi di progetto (PP2) e parcheggi privati pertinenziali (PP3).

3. All'interno delle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati parcheggi interrati.

4. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Art. 39. Piazze

1. Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione, deve essere privilegiata, per la pavimentazione, l'utilizzazione di materiali lapidei, ed evitata l'utilizzazione di materiali e tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli, ogni qualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuita ai suddetti spazi.

2. La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono essere preferibilmente separate, dalle altre parti delle piazze, mediante cordonature, o piccoli dislivelli di quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali e per disegno.

3. Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.

4. La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione.

5. Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

Art. 40. Viabilità e percorsi di interesse storico naturalistico e mobilità ciclo-pedonale

1. I percorsi storici e naturalistici sono le aree occupate da viabilità e sentieri indicate dal P.S.I.C.T. e nella cartografia di POC con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, corrispondono allo stesso tracciato.

2. La rete viaria minore è quasi integralmente costituita dai tracciati storici e rappresenta la rete capillare delle relazioni.

3. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle sistemazioni agrarie.

4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati esistenti.

5. I percorsi storici sono costituiti della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di insediamenti, Possono essere individuati sia in ambito urbano che extraurbano.

6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano od extraurbano: percorribilità della città, del territorio, collegamento degli insediamenti, accessibilità ai fondi agricoli. Oggi possono essere viste anche in funzione di un turismo di tipo culturale.

7. Èprescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc).

8. Èinoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.) .

9. In caso di sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi (muri a retta in pietra, ecc.).

10. I percorsi naturalistici sono composti da tracciati interamente collocati in ambito extraurbano (es. percorsi di crinale o forestali). Consentono l'escursionismo naturalistico ed il trekklng. All'interno dei boschi consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la selvicoltura.

11. Èprescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc).

12. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indicati nelle tavole del P.O. con funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclisti e dei pedoni. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati. Èfacoltà dell'A.C. predisporre uno specifico progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili. Sono inoltre rappresentati nelle tavole grafiche del POC i percorsi, che pur non rappresentando vincolo preordinato all'esproprio, previsti dal Piano della Mobilità ciclabile (BICIPLAN) come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 31.05.2016.

Art. 41. Verde di arredo stradale

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati e spazi di corredo generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell'immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi carrabili pedonali e ciclabili.

2. Nelle aree a verde stradale è ammessa la realizzazione di chioschi e strutture temporanee per l'esercizio di attività ambulanti. Tali interventi, qualora ne ricorra il caso, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore e proprietario della viabilità pubblica.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04