Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Titolo III INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

CAPO 1: La classificazione degli edifici esistenti e interventi ammessi

Art. 24. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico - architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico

1. La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili sul Patrimonio Edilizio Esistente - P.E.E. secondo la normativa vigente ed in particolare si pone come finalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

  • a) Valorizzazione dell'assetto sociale e produttivo
  • b) Adeguamento ed integrazione dei servizi pubblici e collettivi carenti
  • c) Superamento delle condizioni di degrado e adeguamento statico, igienico, funzionale ed estetico degli edifici e degli alloggi
  • d) Tutela e valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi ed ambientali e di testimonianza storica degli edifici e dell'assetto urbanistico
  • e) Promozione di tutti quegli interventi tendenti alla piena utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche con cambi delle destinazioni d'uso.

2. Gli edifici esistenti, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)
  • - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)
  • - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)
  • - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.)
  • - Edifici privi di valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.P.V.)
  • - Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)

3. Gli edifici ed i complessi edilizi di cui al comma 2 sono censiti nella Schedatura del Patrimonio edilizio esistente di cui all'Allegato A delle presenti norme e sono rappresentati nelle tavole di P.O. con apposita campitura.

4. Gli edifici ed i complessi edilizi che non trovano specifica rappresentazione nelle tavole di P.O. sono da considerarsi di valore nullo e su essi sono ammessi gli interventi previsti per gli edifici E.P.V. di cui al successivo art.24.5.

Art. 24.1 Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)

1. Tra tali immobili sono inclusi gli edifici, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica ed aggregazione.

2. Tale classificazione comprende gli immobili dichiarati di interesse storico-architettonico o artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e s.m.i. ove esiste il vincolo specifico della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici.

3. Comprende, inoltre, gli immobili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e di altre persone giuridiche, nonché proprietà di Enti ecclesiastici e di Enti o Istituti legalmente riconosciuti, purché costruiti da oltre 70 anni.

4. Comprende, infine, gli immobili o complessi edilizi di speciale interesse ovvero quelli che, pur non essendo dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi di legge, presentino le stesse caratteristiche di pregio architettonico-storico ed ambientale.

5.Le disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile e pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni. Le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici.

Interventi ammessi

6. Sugli immobili o complessi edilizi E.R.V, successivamente alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale da parte della Soprintendenza secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 42/2004, sono consentite le seguenti categorie d'intervento di cui al precedente art. 22:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo

7.Fino alla suddetta verifica è consentita la sola manutenzione ordinaria

Art. 24.2 Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)

1. Corrispondono agli edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo si definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale

2. Tale classificazione comprende gli immobili o complessi edilizi che, pur non presentando caratteristiche di pregio architettonico, storico ed ambientale pari agli immobili o complessi edilizi di speciale interesse di cui all'art. 24.1, costituiscono sul territorio testimonianza di eventi storici, di forme tipologiche di aggregazione sociale, economica e produttiva, documento di tecniche costruttive, di uso di materiali e di tipologie funzionali particolari del territorio comunale o siano elementi caratteristici o caratterizzanti l'architettura del paesaggio.

3. Comprende, inoltre, gli immobili o complessi edilizi di valore simili ai precedenti, con alcuni elementi tipologici alterati nel tempo ma con impianti architettonici ancora integri nella loro generalità.

4. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

Interventi ammessi

5. Sugli immobili o complessi edilizi E.Va. sono consentite unicamente le seguenti categorie d'intervento di cui al precedente art. 22:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo

Èconsentito l'inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

6. Tutti gli interventi ammessi su tali edifici sono soggetti, oltre a quanto descritto nelle disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile e pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni secondo le indicazioni di legge.

7. Il numero delle unità immobiliari ricavabili dall'eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici e comunque in misura non superiore alle quantità previste nelle singole sottozone del territorio urbano e rurale.

8. Dovrà essere posta particolare attenzione all'uso di elementi tecnologici esterni all'edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.

9. Nelle aree di pertinenza non è prevista l'edificazione di nuove costruzioni; è ammessa la demolizione di edifici privi di valore architettonico, la loro ricostruzione potrà avvenire a pari SE purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell'ambiente circostante senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.

10. I colori delle tinteggiature esterne, in assenza di un piano del colore, dovranno essere riferiti allo stato originale o ai colori tradizionali dell'edilizia storica e dovranno essere dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento alla relativa pratica urbanistica .

11. Èammessa la deroga alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e dei rapporti aereo-illuminanti purché siano conservati o riprodotti le forme ed i caratteri tipici e originari degli edifici. Ècomunque necessario il preventivo parere AUSL.

12. Sono escluse alla deroga in materia di altezze minime dei vani sottotetto

Art. 24.3 Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)

1. Corrispondono ad edifici caratterizzati da elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.

Interventi ammessi

2. Su tali immobili o complessi edilizi E.E.V. sono consentite unicamente le categorie d'intervento di cui al precedente art. 22:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo

Èconsentito l'inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

Èconsentito l'adeguamento o l'apertura di nuove aperture finestrate purché in coerenza con le dimensioni e l'allineamento delle aperture esistenti e nel rispetto delle caratteristiche compositive delle facciate principali.

3. Ove la relazione storico-critica di cui al successivo art.25.1 dimostri come porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi delle qualità e delle caratteristiche di cui al comma 1, sulle porzioni medesime sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Tali interventi, sono soggetti alla presentazione di un parere preventivo all'Amministrazione Comunale il cui esito è da ritenersi obbligatorio e vincolante per la presentazione dei successivi titoli abilitativi. Il Parere Preventivo dovrà tener conto delle "qualità" architettoniche costituenti la parte originale dell'edificio o del complesso edilizio come evidenziate nella sopra citata relazione storico-critica.

4. Per i fabbricati E.E.V. ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all'art.2 della L.R.n.3/2017.

Art. 24.4 Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.S.V.)

1. Corrispondono agli edifici che anche se realizzati prima del 1954 sono privi di valore architettonico, o se pur di impianto storico, profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria.

Interventi ammessi

2. Su tali immobili o complessi edilizi E.S.V. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 22 delle presenti norme, oltre gli interventi di cui al successivo comma 5 e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l'intervento ricade.

4. Per i fabbricati E.S.V. ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all'art.2 della L.R.n.3/2017

5. La sostituzione edilizia con eventuale cambio di destinazione d'uso, è ammessa qualora l'ingombro planimetrico rientri almeno per la parte prevalente all'interno della zona omogenea di appartenenza ove graficamente rappresentata. Nei casi in cui tale area non risulti debitamente graficizzata, gli interventi sono ammessi nell'ambito dell'area di pertinenza come definita al successivo art.47.1.

6. Sono ammessi interventi di addizione volumetrica nel rispetto dei parametri della zona di appartenenza.

Art. 24.5 Edifici privi di valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.P.V.)

1. Corrispondono agli edifici realizzati dopo il 1954 e privi di ogni valore architettonico.

Interventi ammessi

2. Su tali immobili o complessi edilizi E.P.V. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 22 e art.23 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l'intervento ricade.

4. Per i fabbricati E.P.V. ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all'art.2 della L.R.n.3/2017

Art. 24.6 Edifici non censiti

1. Sono gli edifici, per i quali non è stata redatta apposita scheda, ma che possono essere meritevoli di tutela in quanto presenti al 1954.

2. La classificazione di uno o più edifici non schedati può essere proposta dalla proprietà, attraverso formale istanza, con la presentazione di apposita documentazione costituita dalla scheda conoscitiva redatta secondo la metodologia già usata per le schede allegate alle presenti norme.

3. Per gli edifici non schedati, la proposta di classificazione è soggetta alla verifica del Servizio Urbanistica ed Edilizia comunale, che può chiedere in merito il parere consultivo della Commissione del Paesaggio.

4. In qualunque momento, è facoltà del Servizio Urbanistica ed Edilizia provvedere alla classificazione, con le modalità di cui al comma precedente.

5. La classificazione definitiva, su proposta dell'Ufficio Urbanistica , è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale secondo le procedure di cui all'art.21 della L.R.65/2014.

Interventi ammessi

6. Gli interventi ammessi su tali edifici, saranno quelli indicati ai commi precedenti, sulla base del valore determinato.

7. Per gli edifici del presente articolo, fino alla determinazione della corretta classificazione ,sono ammessi interventi manutentivi fino al risanamento conservativo senza cambio della destinazione d'uso.

Art. 24.7 Edifici degradati e diruti

1. Sono gli edifici o le porzioni di edifici ridotti a ruderi e che costituiscono elemento di degrado fisico ed ambientali.

Interventi ammessi

2. Èammessa la ricostruzione dei fabbricati in oggetto, secondo i parametri urbanistici e con le caratteristiche architettoniche originarie desunte da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale. Per i soli fabbricati classificati E.R.V. la ricostruzione, dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell'edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l'impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente.

3. La ricostruzioni dei fabbricati, per i quali sono presenti le sole impostazioni delle fondazioni, si dovrà uniformare alle caratteristiche tipologiche e costruttive (articolazioni planovolumetriche, altezze, numero dei piani, finiture esterne) tipiche del patrimonio edilizio esistente presente nell'intorno, nel rispetto delle distanze prescritte per ciascuna zona omogenea di appartenenza fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente,

4. In caso di sostituzione edilizia, la demolizione e ricostruzione , con eventuale cambio di destinazione d'uso, è ammessa qualora l'ingombro planimetrico rientri almeno per la parte prevalente all'interno della zona omogenea d'intervento di appartenenza. Nei casi in cui tale area non risulti debitamente graficizzata , gli interventi sono ammessi nell'ambito dell'area di pertinenza come definita al successivo art.47.1 .

5. La documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato, e necessaria alla valutazione della consistenza dell'edificio degradato dovrà contenere :

  • a) planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
  • b) estratto di CTR regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 con individuazione del bene;
  • c) estratto della tavola del Regolamento Urbanistico con individuazione dell'immobile;
  • d) scheda del censimento del P.E.E., qualora predisposta;
  • e) rilievo dello stato attuale (piante, prospetti, sezioni, copertura) con evidenziato lo stato di conservazione, le parti crollate, i materiali e la destinazione funzionale originaria;
  • f) documentazione fotografica dettagliata;
  • g) relazione storica morfologica contenente tutta la documentazione storica reperibile sull'immobile (disegni, fotografie, rilievi, planimetrie).

6. Solo nei casi in cui detti fabbricati siano collocati all'interno delle zone agricole, se ne ammette la ricostruzione con le modalità di cui al comma precedente, in posizione diversa rispetto a quella originale, per accertate condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata o comunque cartografate all'interno degli elaborati del PGRA.

Art. 24.8 Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1954 che, seppur recenti, denotano una propria identità architettonica tale da non alterare il contesto urbano e/o ambientale in cui si inseriscono.

2. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione della specifica identità architettonica costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

Interventi ammessi

3. Su tali immobili o complessi edilizi E.E.V. sono consentite unicamente le categorie d'intervento di cui al precedente art. 22:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo

4. Èconsentito l'inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

5. Dovrà essere posta particolare attenzione all'uso di elementi tecnologici esterni all'edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.

6. Èammessa la demolizione senza ricostruzione, solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e delle aree di pertinenza.

Art. 24.9 Manufatti di valore testimoniale presenti sul territorio comunale

1. Tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, edicole, cappelle,lapidi, epigrafi, targhe o monumenti, pozzi, fonti, lavatoi, ecc.;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.

2. Qualora costituiscano manufatto a se stante, sono da considerare classificati come Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.) in quanto definiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente,

3. Qualora siano inglobati in edifici esistenti,tale classificazione (E.R.V.) è limitata alla porzione di fabbricato interessata.

4. Per questi manufatti non è consentita la demolizione, né la delocalizzazione e sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo conservativa di cui al precedente art.22. Qualora all'interno di tali manufatti siano presenti iscrizioni, opere d'arte o iconografie, è consentito il solo restauro delle predette opere.

Art. 24.10 Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che ricadono all'interno di aree speciali o fasce di rispetto

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d'influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" e s.m.i.;
  • - aree di rispetto cimiteriale
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - le fasce di 10 ml. dalle acque pubbliche
  • - le aree di rispetto ferroviarie

3. Per i fabbricati in oggetto, aventi classificazione fino a E.S.V. di cui all'art.24.4, è ammessa la sostituzione edilizia.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 30 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc. ) e conseguentemente l'intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

Art. 25. Criteri di intervento ed ulteriori interventi

Art. 25.1 Analisi storico-critica degli edifici E.R.V., E.Va e E.E.V.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici E.R.V. ed E.Va.devono essere corredati di una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

2. I contenuti di detta analisi dovranno essere, di norma, i seguenti:

  • a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
  • b) analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
  • c) analisi dello stato attuale con individuazione:
    • - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storicoartistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
    • - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso dei singoli locali.
      • d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze

      dell'analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;

      • e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

      3. Nel caso di edifici E.E.V. i contenuti dell'analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente.

Art. 25.2 Criteri di intervento

1. Per criteri di intervento sono da intendere l'insieme dei criteri e metodi per la esecuzione delle opere di sistemazione, manutenzione, sostituzione o ripristino che riguardano il complesso dell'edificio e della sua pertinenza (dagli elementi di finitura, alle parti strutturali, alla sistemazione degli spazi aperti); tali modalità di intervento, per gli edifici classificati E.R.V., E.Va, per i fabbricati E.E.V. nelle parti non alterate e per i fabbricati ricadenti in zona agricola, hanno valore prescrittivo mentre, per tutti gli altri edifici hanno semplice valore di orientamento per i progetti.

2. Il rinnovamento e la sostituzione degli elementi strutturali e delle finiture degli edifici classificati E.R.V., E.Va e per i fabbricati E.E.V. per le parti non alterate devono essere realizzati con materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli originari.

COPERTURE E SOLAI

Rinnovo strutturale del tetto: saranno reintegrati gli elementi costitutivi (struttura lignea, e orditura dei correnti con scempiato in laterizio, o orditura in tavolato di legno a sostegno diretto del manto in laterizio), limitatamente alle parti fatiscenti.

L'integrale sostituzione è ammessa purché sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali e nei casi di totale degrado delle strutture originarie; per la struttura principale è ammesso anche l'impiego di travi "uso Trieste" e, per l'orditura secondaria, correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli.

Quando si renda necessario, ai fini di consolidamento strutturale, è consentito realizzare un cordolo di coronamento del muro esistente, purché non sia visibile all'esterno, con possibilità di modificare la quota di imposta per non più di cm.40.

Finale laterale (o finitura del tetto sui fronti laterali timpanati della copertura a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali, con embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a cm 30 e soprastante corrente e scempiato di laterizio a seconda della situazione preesistente, oppure costituita da mezzane in laterizio ad una o più file. La soluzione costruttiva adottata dovrà comunque essere tale da nascondere l'eventuale pacchetto della coibentazione.

Rifacimento o installazione di materiali di isolamento. Èammessa l'utilizzazione di materiale di isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica degli edifici adottando soluzioni atte a mascherare l'ispessimento del manto di copertura.

Manto di copertura: deve essere realizzato ove è possibile nelle forme e materiali originari: in embrici e coppi, anche mediante recupero del materiale originario.

Rinnovo strutturale dei solai: valgono le stesse indicazioni del capoverso relativo al rinnovo strutturale del tetto. Nel caso di solai originariamente con struttura e orditura di tavolato in legno, ancorché fatiscenti, dovranno essere ripristinati con le stesse modalità, caratteristiche e materiali originari; è comunque ammessa, se necessaria, la formazione della soletta di ripartizione in cemento con rete elettrosaldata.

FRONTI E FINITURE ESTERNE

Finitura delle facciate: Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato dovrà essere ripristinata la finitura ad intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista". Gli intonaci dovranno essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). Gli interventi sopra citati dovranno comunque armonizzarsi con il contesto in cui sono inseriti, seguendone caratteristiche compositive ed architettoniche. Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona in colori naturali terrosi e dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario (salvo diversa specifica indicazione contenuta nella scheda). In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento". Èconsentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce.

Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando preesistenti.

Aperture esterne: È prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue.

Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi),è ammesso riaprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria. È ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase consolidata. La sostituzione degli elementi di riquadratura, ove presenti, dovrà essere limitata a quelli integralmente corrosi e fatiscenti, in tal caso dovrà avvenire con materiali uguali a quelli preesistenti e lavorati con tecniche che rendano un analogo effetto di finitura. In particolare, nel caso in cui gli elementi di riquadratura siano del tipo a filo delle murature, non potranno essere sostituiti con elementi a sporgere.

Nuove aperture possono essere introdotte nei fabbricati classificati fino a E.E.V

Le nuove aperture, ove consentite, dovranno essere di norma, della forma e dimensioni di quelle preesistenti.

Infissi esterni: dovranno essere in legno verniciato o in legno naturale,nelle sezioni e partiture originarie (sono da escludere essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale").

Tranne che per gli edifici classificati E.R.V. e per quelli interni alla Zona A è ammessa la formazione di infissi in ferro, alluminio verniciato ed in pvc. Per le nuove aperture gli infissi dovranno essere realizzati uguali a quelli delle aperture preesistenti, o in ferro verniciato, a partitura unica, senza dispositivi di oscuramento esterni.

Dispositivi di oscuramento: per gli edifici classificati E.R.V. e per tutti quelli che presentano aperture dotate di cornici in pietra a vista, non è ammessa la nuova introduzione di dispositivi di oscuramento ma la sola sostituzione in caso di preesistenza. In questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo di "scuretto" interno.

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, di costruzione artigianale, verniciate con ferrature a incasso.

Porte esterne di ingresso alle abitazioni: devono essere realizzate nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a grandi doghe orizzontali)e impostate sul filo interno della mazzetta, con esclusione di controporte sul filo esterno del muro.

Per gli edifici E.R.V. non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di pensiline anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina"..

Le porte di negozi o botteghe(garage etc.). saranno dotate di serramenti in profilati di ferro o alluminio verniciato brunito o in legno verniciato. Nelle zone A non è comunque ammesso l'utilizzo di infissi in alluminio.

Scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui: potranno essere realizzate con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, con muro esterno pieno, compreso il parapetto, e pianerottolo di arrivo scoperto;

Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi. Sono ammessi nei casi di accertata necessità; la loro localizzazione, nel rispetto delle esigenze funzionali, dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario e da limitare l'impatto in rapporto sia agli elementi strutturali che architettonici.

SISTEMAZIONI DEGLI SPAZI APERTI

Rifacimento della sistemazione esterna: Comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale, sia costruiti che vegetazionali, che devono, per la loro significatività essere, per quanto possibile, conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.

Costruzione di vespai e scannafossi: Gli scannafossi introdotti sui fronti laterali e sul fronte a monte dell'edificio, devono essere realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale in cotto o in materiali similari comunque conformi ed armonici rispetto al contesto esistente,con le modalità specificate per i marciapiedi.

Marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in cotto o in materiali similari comunque conformi ed armonici rispetto al contesto esistente, con un maggiore sviluppo in profondità sul fronte principale e con la minima dimensione funzionale sugli altri fronti;

Sistemazione del resede: Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la lastricatura dell'aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate secondo l'originaria configurazione con esclusione di gettato in cemento o finitura con asfalto. La nuova pavimentazione del resede dovrà di norma essere limitata alle parti strettamente necessarie all'uso carrabile, secondo superfici unitarie e regolari, in corrispondenza degli spazi di accesso e nell'immediata pertinenza dell'edificio;

  • - in zona agricola potrà essere realizzata con sottofondo in terra battuta e soprastante ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra (con esclusione di materiali estranei alla tradizione locale come ad esempio il porfido) in modo da garantire la massima permeabilità del terreno;
  • - nelle aree urbane è ammesso l'uso di battuto di cemento, blocchetti di cemento autobloccanti, ecc.

Arredo vegetazionale: sono da conservare le essenze arboree e arbustive di pregio presenti nel resede (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino ecc.).

È prescritto, in ogni caso, il mantenimento e il ripristino delle sistemazioni preesistenti (percorsi alberati e non, alberi a filare, a gruppi, siepi, spazi aperti a prato naturale ecc.) ivi comprese particolari sistemazioni agrarie come pergole e filari di vite maritata, strettamente connessi con l'accesso; dovranno essere inoltre conservati l'organizzazione e la sistemazione del resede, gli elementi di arredo fisso o gli annessi minori quali pozzi, fontane, forni separati, concimaie, in modo da salvaguardare l'unitarietà degli spazi aperti nella caratteristica configurazione della casa rurale. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni.

È ammessa l'introduzione di nuove essenze arboree e arbustive autoctone (ad esempio noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, piante da frutto, siepi di bosso, di biancospino, ramerino, lavanda, glicine, rose rampicanti) con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio vialetti, aiuole, finte collinette, prato all'inglese, ecc.).

Recinzioni: sono da conservare quelle originarie di pregio; per ciò che riguarda le nuove recinzioni:

  • - in zona agricola sono ammesse quelle costituite da siepi vive nelle essenze tradizionali, corredate da rete metallica di colore verde da porre internamente.
  • - nei tessuti storici, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura o siepi vive; nelle altre zone del centro abitato sono ammesse anche recinzioni di rete metallica a maglia sciolta o a pannelli, con muretto di sostegno in muratura intonacata con bordo superiore rettilineo continuo secondo l'andamento delle pendenze del terreno.

Sistemazioni del terreno: devono essere mantenuti, per quanto possibile, gli andamenti, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari, con particolare attenzione al mantenimento dei muri a secco tradizionali e al reimpiego dei materiali originari.

Art. 25.3 Piccoli impianti sportivi e opere pertinenziali ad uso privato

A) piscine

1. Le piscine a supporto delle attività turistico-ricettive, degli agriturismi e delle residenze sono ammesse in tutti gli ambiti del territorio. La realizzazione è condizionata alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

  • - è consentita la realizzazione di un'unica piscina per ogni complesso turistico ricettivo. Eventuali deroghe sono concesse su motivata istanza con deliberazione della Giunta Municipale
  • - è consentita la realizzazione di una piscina per ogni unità immobiliare, purché nella relativa area pertinenziale. Nel caso di aree comuni a più unità immobiliari è consentito la realizzazione di un unico impianto previo assenso di tutti i proprietari
  • - è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 80 mq., in ragione di non più di un impianto per unità immobiliare per le destinazione residenziale, mentre di 140 mq. per quelle turistico-ricettivo; sarà consentita nell'ambito dello stesso impianto la possibilità di realizzare una seconda vasca per le attività dei bambini; il nuovo impianto dovrà essere progettato in modo da non compromettere gli elementi strutturanti il paesaggio agrario, l'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;
  • - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove SE sulle pertinenze degli edifici per tali finalità. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 ml. dal bordo della piscina;
  • - la realizzazione del manufatto non dovrà comportare modifiche morfologiche del sito e degli eventuali terrazzamenti esistenti e nessun elemento potrà emergere dal naturale piano di campagna. Sono consenti lievi livellamenti del terreno nel limite massimo di cm 50.
  • - è consentito altresì nei limiti dimensionali di cui al presente articolo il posizionamento fuori terra di manufatti prefabbricati rimovibili e delle relative strutture accessorie.
  • - il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verde acceso;
  • - il sistema di illuminazione degli impianti dovrà essere concepito in virtù del massimo contenimento dell'inquinamento luminoso

1. Il proprietario si dovrà impegnare, con le modalità previste nel titolo abilitativo:

  • - all'approvvigionamento idrico in forma autonoma non attingendo, pertanto, all'acquedotto comunale salvo diverse disposizioni dell'Ente gestore.
  • - a consentire il prelievo dell'acqua in caso di incendio.

B) piccole strutture in legno

3. Piccole strutture in legno a supporto delle attività turistico-ricettive , degli agriturismi e delle residenze sono ammesse in tutti gli ambiti del territorio e sono condizionate alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

1 - per le residenze è ammessa, la costruzione di manufatti per il ricovero di attrezzi da giardinaggio (casine di legno) ed è condizionata alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

  • a) 9 mq di SE per i manufatti per ricovero degli attrezzi
  • b)9 mq di SE per i manufatti per ricovero di animali domestici e comunque collocati almano alla distanza di 10 metri dai fabbricati e dai confini di proprietà.
  • c) 12,50 mq per tettoie per ricovero per autovetture, rapportate ad ogni singola unità abitativa. Tale limite è raddoppiato qualora sia dimostrata l'assenza dei requisiti di cui alla l. 122/89
  • d) struttura in legno semplicemente appoggiate a terra senza opere di fondazione.
  • e) per i manufatti di cui alla lettera c) sono consentiti i plinti di sostegno o sottofondazioni, per i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) è consentita la realizzazione della platea e la relativa pavimentazione nel rispetto degli indici di permeabilità.

2 - per le attività ricettive in esercizio è ammessa la costruzione di manufatti finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all'esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all'aperto etc. con le seguenti dimensioni e caratteristiche:

  • - 30 mq di SE
  • - struttura in legno. È consentita la realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio della struttura

C) barbecue o strutture decorative

4. Sia per le residenze che per le attività ricettive è altresì ammessa la costruzione, di barbecue e strutture decorative quali pergolati in legno.

5. I barbecue devono essere posizionati almeno a 10 metri distanza dagli altri fabbricati e non costituiscono volume edificato se inferiori a 2,20 di altezza misurata nel colmo della copertura e a 6 mq di ingombro.

Art. 25.4 Recupero dei sottotetti

1 In tutti gli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 12/02/2010, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2010. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori conseguente il titolo edilizio .

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi sulle unità immobiliari ad uso:

  • - residenziale, comprese gli edifici rurali ad uso abitativo;
  • - alloggi a servizio delle attività industriali e artigianali, e delle attività commerciali all'ingrosso

3. Per effettuare il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, i locali derivanti dal recupero medesimo dovranno garantire i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

  • - superfici minime dei vani abitabili di 9 mq, con volumi d'aria netti non inferiori rispettivamente a mc 24,30;
  • - il rapporto aeroilluminante dei vani abitabili non inferiore a 1/16. Per vani aventi Rapporto aeroilluminante compreso tra 1/14 e 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità dovrà essere asseverata dal progettista;
  • - altezza minima dei locali m 1,50 media 2,30, salvo per i locali accessori e di servizio per cui è prevista un' altezza minima di 1,30 e media 2,10 m.

4. I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

5. Il raggiungimento delle specifiche tecniche del precedente comma è consentito mediante:

  • - opere di manutenzione straordinaria che non comportino modificazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde, nonché della quota di imposta dei solai interni
  • - opere di isolamento termico;
  • - aperture di finestre sul tetto o in facciata, realizzazione di terrazzi a tasca o abbaini;

6. Gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti e devono essere a queste direttamente collegate.

7. I sottotetti recuperati non potranno essere oggetto di autonomi successivi frazionamenti.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati, anche senza la previsione di opere edilizie, come interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, e sono assoggettati al pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione) previsto per la nuova costruzione.

Titolo IV GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA

CAPO 1: Il territorio urbanizzato consolidato

Art. 26. Il territorio urbanizzato e le sue parti

1. Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nelle tavole del territorio extraurbano - scala 1:10.000 e nelle tavole della Disciplina dei suoli - scala 1:2.000, identifica il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014.

2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68, il P.O. perimetra e classifica le aree poste all'interno degli insediamenti urbani.

3. Ai fini dell'applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della "Disciplina del territorio" del PO, con la specifica lettera alfabetica, sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone dei centri storici dei capoluoghi, delle frazioni e dei nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti di interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale;
  • - Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale;
  • - Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;

3. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell'abitare, delle attività compatibili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza, le attività turistiche e produttive.

4. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:

  • - territorio urbanizzato consolidato, disciplinato al presente Capo
  • - territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi, disciplinato al successivo art.51.

Art. 27. Il territorio urbanizzato consolidato

1. Esso è costituito da:

  • -Zone A: Centri antichi ed aree storicizzate
  • -Zone B: Ambiti Urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo:
    • - B0
    • - B1
    • - B2
    • - B3
    • - PAc
  • -Zone D: Ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva:
  • - D1: Ambiti della produzione compatta
  • - D2: Ambiti della produzione promiscua
  • - D3: Ambiti della produzione specializzata
  • - D4: Ambito del commercio
  • - D5: Ambito della logistica

Art. 28. Centri antichi ed aree storicizzate - A

Caratteri generali e riferimenti statutari

1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all'art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all'art.14 del P.S.I.

3. Le zona A sono caratterizzate dalla presenza del Centro Storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli, dai Parchi, dai giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell'assetto esistente, salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell'agglomerato insediativo.

4. Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio, svolte negli ambiti delle zone A, le seguenti utilizzazioni:

Attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere;

  • - istituti universitari e di ricerca;
  • - istituti di istruzione superiore all'obbligo;
  • - uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
  • - uffici di enti territoriali.

Attrezzature e servizi a scala comunale:

  • - uffici e sedi comunali;
  • - distretti socio - sanitari;
  • - attrezzature culturali;
  • - edifici per il culto.

Attrezzature e servizi a scala di quartiere:

  • - scuole dell'obbligo;
  • - asili nido e scuole materne;
  • - farmacie;
  • - biblioteche di quartiere;
  • - sedi circoscrizionali;
  • - uffici postali;
  • - posti telefonici pubblici;
  • - uffici d'informazione turistica;

Servizi privati d'interesse pubblico:

  • - istituti di credito;
  • - agenzie di assicurazione;
  • - cliniche private;
  • - cinema e spazi per il tempo libero;
  • - sedi per la vita associativa.

Attività commerciali

  • - esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
  • - pubblici esercizi
  • - Attività artigianali limitatamente a:
  • - artigianato di servizio;
  • - artigianato artistico e tradizionale;

Uffici e servizi privati:

  • - direzioni aziendali,
  • - studi professionali;
  • - agenzie.

Attrezzature turistico ricettive

  • - alberghi;
  • - residenze turistico alberghiere.

Residenza:

  • - residenza ordinaria;
  • - residenza collettiva.

Sono incompatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • - attività industriali;
  • - attività artigianali diverse da quelle elencate nel precedente comma;
  • - altre attività con lavorazioni nocive, rumorose o comunque moleste;
  • - aziende di autotrasporto merci;
  • - caserme;
  • - istituti di pena;
  • - ospizi ed istituti assistenziali con più di 100 ospiti;
  • - depositi e magazzini di mezzi all'ingrosso;
  • - discoteche;
  • - impianti di erogazione carburanti.

Ogni destinazione diversa da quelle elencate ai precedenti comma verrà comparata a quelle elencate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Prescrizioni

5. Ogni tipo di intervento all'interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali; utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
  • - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
  • - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
  • - non è ammessa l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
  • - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;

6. Sugli edifici presenti nella zona A valgono le indicazioni contenute nel Titolo III, delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.

7. Sugli edifici classificati E.S.V. e su quelli classificati E.P.V., oltre ad interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti, sono ammessi:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del tessuto in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. Dette ricostruzioni non possono superare le altezze preesistenti e sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti;
  • - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale. Nei giardini di pregio storico-architettonico o ambientale è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza vegetale, sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura del suolo. Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la copertura del suolo;
  • - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
  • - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
  • - negli spazi pubblici di circolazione e di sosta, gli interventi devono essere improntati a criteri di restauro ed in particolare alla conservazione della pavimentazioni storiche rinvenute. Laddove le pavimentazioni risultino sostituite da tempo gli interventi di ripavimentazione devono conseguire una accurata ricerca storico documentale;
  • - Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici. Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione comunale;
  • - Il disegno della viabilità comprendente carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il disegno ed i materiali della pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale della strada.

8. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 33.

Ambiti soggetti a Piani di Recupero

9. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

10. Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati.

11. Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma in variante al Piano Operativo.

Ambito della terza cerchia muraria storica

12. Entro tale ambito, a prescindere dagli interventi ammessi sugli immobili, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso sull'immobile, dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato in caso di interventi.

13. Le cortine murarie storiche e le relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, comprensivi delle necessarie opere di consolidamento.

Ambiti a destinazione d'uso definita

14. Per salvaguardare l'equilibrio e l'integrazione tra destinazione residenziale ed altre funzioni, all'interno dei perimetri della zona A sono individuati tre ambiti a destinazione definita, all'interno delle destinazioni .

  • - Ambito A1 -Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra;
  • - Ambito A2 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra ed al Piano primo. Quest'ultima limitazione non opera nel caso delle attrezzature turistico ricettive;
  • - Ambito A3 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza a tutti i piani.

15. Nell' ambito del centro storico cittadino di Empoli (zona A) è vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini. Tale limitazione non opera esclusivamente nel tratto di strada (via Delle Murina) appositamente individuato nella Tavola 3.1.

16. I frazionamenti di unità immobiliari a destinazione residenziale, ancorché compatibili con le definizioni degli interventi edilizi ammissibili, sono ammessi, se danno luogo ad unità immobiliari con superficie utile non inferiore a 50 mq; il frazionamento di unità immobiliari con superficie utile inferiore a mq. 50 mq potrà essere ammesso soltanto nel contesto di un Piano di recupero.

17. Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare avente destinazione d'uso abitativa alla data di entrata in vigore delle presenti norme e con superficie utile inferiore a 100 mq è consentita l'individuazione di una unità immobiliare di superficie inferiore a 50 mq, senza ricorso al Piano di Recupero, nel rispetto delle dimensioni minime di cui al DM 5 luglio 1975.

Art. 29. Ambiti urbani suscettibili di completamento - zone B

Caratteri generali e riferimenti statutari

1. Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono parti del territorio a prevalente destinazione residenziale, parzialmente o totalmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico che, di norma, non presentano particolari valori storico - ambientali da salvaguardare.

2. Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche ed allo stato di attuazione in:

  • - Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo;
  • - Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi completati;

3. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all'art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

B0:

TR1 Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR7 Tessuto sfrangiato di margine

TR9 Tessuto reticolare o diffuso

TR12 Piccoli agglomerati isolati extra urbani

B1:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR5 Tessuto puntiforme

TR6 Tessuto a tipologie miste

TR7 Tessuto sfrangiato di margine

TR8 Tessuto lineare

B2:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

B3:

TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto

TR3 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

4. Il P.O. declina con le seguenti normative specifiche le Azioni indicate all'art.14 del P.S.I.

5. In tali zone il P.O. si attua per interventi diretti o convenzionati con le modalità previste per le singole sottozone. Non è ammessa la commistione o la traslazione degli indici fra sottozone diverse contigue.

Art. 29.1 Modalità d'intervento

1. Negli ambiti urbani suscettibili di completamento il Piano Operativo si attua attraverso interventi Edilizi Diretti (Permesso di costruire, SCIA) o Progetto Unitario Convenzionato o piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti norme.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per SE di progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per SE di progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1500 mq.

3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione d'uso, nonché di addizione volumetrica e di nuova edificazione sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 per SE di progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1200 mq.

4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 per SE di progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per SE di progetto > 1500 mq.

5. In tutti i casi sopra citati in cui è previsto il ricorso a PUC o PUA sarà possibile ricorrere all'Intervento Edilizio Diretto alle seguenti condizioni:

  • - sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione.

6. In questi ambiti è sempre possibile utilizzare le specifiche categorie di intervento per l'applicazione delle azioni ecosistemiche (NBS), utilizzando gli incentivi previsti al successivo art. 64.

Art. 29.2 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

1. Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

2. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. Non sono in ogni caso computate le nuove superfici edificabili quando sono derivanti dall'ampliamento della Superficie Edificata esistente nei limiti del 35% della SE esistente, secondo quanto indicato nell'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T. .

3. La capacità edificatoria residua, da valutare in termini di Superficie Edificabile a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Dimensionamento del Piano Operativo di cui all'Allegato D, e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2. La capacità edificatoria (SE) derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con contestuale cambio di destinazione d'uso, dovrà essere sottratta dalla categoria Riuso come indicato nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato D..

4. La SE da prelevare dal nuovo dimensionamento dell'UTOE di riferimento, sarà quella derivante dalla sola parte eccedente il 35% dell'ampliamento della SE esistente per ogni categoria funzionale.

5. La SE da prelevare dal dimensionamento per la categoria Riuso, sarà quella derivante da interventi della sola categoria di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione dall'uso di origine.

6. Per gli interventi di sostituzione edilizia, quando non siano presenti ampliamenti superiori al 35% della SE esistente, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria , anche se con contestuale cambio di destinazione d'uso non sono mai da computare per la sottrazione del dimensionamento dall'UTOE di riferimento.

7. L'Amministrazione comunale provvede all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione.

8. La capacità edificatoria (SE) può essere trasferita tra UTOE tramite provvedimento dirigenziale nell'ambito di validità quinquennale del POC, secondo le disposizioni e i limiti di cui all'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T..

9. La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio.

10. Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole n. 3 della Disciplina del territorio urbano e sono suddivise nelle sottozone B0,B1, B2 e B3.

11. Le sottozone B0 sono da considerarsi sature ed al suo interno sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente secondo la classificazione dei fabbricati nel rispetto del precedente art. 24 e comunque senza la possibilità di addizioni.

12. Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale;
  • b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere che devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno;
  • c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;
  • d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
  • e) direzionale;
  • f) pubbliche o di pubblico interesse;
  • g) pubblici esercizi.

13. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica.

14. Tali interventi non sono ammessi sui fabbricati classificati E.R.V., E.Va mentre sui fabbricati E.E.V. sono ammessi nei limiti previsti all'art. 24

15. Gli interventi che interessano una SE di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi, ad eccezione dell'altezza massima, per la quale è ammesso l'adeguamento all'altezza prevalente degli edifici adiacenti.

16. Gli interventi che interessano una SE di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui l'art. 12 comma 1, lett (e). delle presenti norme , ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni:

  • - sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione.

17. Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati, salvo quanto indicato al precedente comma 9, sono consentiti altresì:

  • a) Addizioni volumetriche (A);
  • b) Sostituzione edilizia (SE);
  • c) Nuova edificazione (NE)
  • d) interventi pertinenziali

nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0.5 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,45
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,60
  • - Altezza massima del fronte: Hmax 7.50 m

18. Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri;

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,40
  • - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,55
  • - altezza massima del fronte: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati:Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,35
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,47
  • - Altezza del fronte massima: Hmax 13,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Art. 29.2.1 Vincoli sulla superficie fondiaria

1. Ogni organismo edilizio determina sul territorio un vincolo sulla superficie ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi indici di zona.

2. Qualsiasi lotto urbanistico di riferimento che al 7 aprile 1956 (data di adozione del primo Piano Regolatore Generale del comune di Empoli) fosse già asservito a costruzioni esistenti o autorizzate non potrà essere computata per altre costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare - per i fabbricati esistenti o autorizzati gli indici e le prescrizioni di zona vigenti.

3. La superficie fondiaria (Sf) dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata, né a cavallo di spazi o di aree pubbliche.

4. Le sedi viarie private non costituiscono interruzioni di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria (Sf).

Art. 29.3 Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione - PAc

1. Sono aree già soggette a Piani Attuativi, Progetti unitari convenzionati , con i precedenti strumenti urbanistici e per le quali o sono ancora vigenti le relative convenzioni stipulate oppure, a seguito di approvazione del Piano Attuativo, sono in fase di sottoscrizione le relative convenzioni.

2. In queste aree si attuano esclusivamente gli interventi previsti all'interno del Piano Attuativo con le modalità previste dalla convenzione.

3. Nel periodo di efficacia del piano attuativo o della convenzione sono ammesse varianti allo stesso Piano attuativo: esse saranno valutate con riferimento alla disciplina di settore vigente all'atto di approvazione del piano attuativo purché non in contrasto con la disciplina introdotta dalle presenti norme.

4. Alla scadenza della convenzione stipulata e/o alla conclusione delle opere con le relative attestazioni di abitabilità, le aree in oggetto assumeranno implicitamente la zona B0. Nel caso in cui alla scadenza della convenzione, le opere ivi previste non siano realizzate, l'area in oggetto assume le caratteristiche delle aree non pianificate, pertanto dovrà essere attivata specifica procedura di variante per la definizione urbanistica della stessa.

5. Ai sensi dell'art.110 della L.R.65/2014 alla scadenza della validità del piano, lo stesso diventa inefficace per la parte non ancora attutata. In tal caso risulta applicabile il comma 4 sempre dell'art.110.

Art. 30. Ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva - D

1. Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l'uso produttivo prevale sugli altri usi consentiti.

2. Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:

  • - ambiti della produzione compatta - D1;
  • - ambiti della produzione promiscua - D2;
  • - ambiti della produzione specializzata - D3;
  • - ambiti del commercio - D4;
  • - ambito della logistica - D5

Riferimenti statutari

3. Tali zone in riferimento allo Statuto del Territorio del P.S.I. ed in particolare all'art.14 sono state articolate equiparandole ai morfotipi insediativi di cui alla III Invariante del PIT-PPR secondo le seguenti modalità:

TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare

TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali

Caratteri generali

4. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni produttive;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in produttivo;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. Non sono in ogni caso computate le nuove superfici edificabili quando sono derivanti dall'ampliamento della Superficie Edificata esistente nei limiti del 35% della SE esistente, secondo quanto indicato nell'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T. .

5. La capacità edificatoria residua, da valutare in termini di Superficie Edificabile a destinazione produttiva disponibile per UTOE, è desunta dal Dimensionamento del Piano Operativo di cui all'Allegato D, e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 4. La capacità edificatoria (SE) derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con contestuale cambio di destinazione d'uso, dovrà essere sottratta dalla categoria Riuso come indicato nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato D..

6. La SE da prelevare dal nuovo dimensionamento dell'UTOE di riferimento, sarà quella derivante dalla sola parte eccedente il 35% dell'ampliamento della SE esistente per ogni categoria funzionale.

7. La SE da prelevare dal dimensionamento per la categoria Riuso, sarà quella derivante da interventi della sola categoria di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione dall'uso di origine.

8. Per ciascuna zona e sottozona sono indicate le quantità massime di SE destinabili alle funzioni insediabili.

9. Per ciascuna zona e sottozona sono altresì indicate le quantità massime di SE destinabili a servizi accessori e complementari alla produzione (uffici amministrativi, spazi comuni, mense aziendali, l'alloggio di servizio nonché le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall'azienda.

10. Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, laddove è ammessa la presenza di un unico alloggio destinato al custode dell'attività produttiva, questo sarà realizzabile esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • - la superficie utile (SU) dell'attività produttiva a cui sarà asservito l'alloggio, interamente destinata alla medesima produzione, dovrà essere superiore a 1000 mq;
  • - la superficie utile (SU) massima ammessa per l'alloggio non potrà essere superiore a 60 mq;

La superficie edificabile (SE) dell'alloggio di servizio, unitamente agli uffici amministrativi, agli spazi comuni e alle mense aziendali, concorre alla computazione della superficie edificabile massima (SE) massima ammissibile nel lotto e alla computazione della superficie coperta (SC).

11. L'alloggio dovrà essere realizzato all'interno della sagoma del fabbricato produttivo o in continuità con esso. L'ammissibilità della funzione di abitazione pertinenziale resta condizionata alla presenza di atto d'obbligo, registrato e trascritto a favore del Comune, con il quale l'unità immobiliare viene vincolata quale pertinenza non scindibile dell'unità produttiva aziendale, che ne impedisca la vendita o l'utilizzo frazionato dall'attività produttiva.

12. La destinazione d'uso della porzione abitativa resta produttiva; trascorso un anno dalla cessazione dell'attività detta porzione perderà i requisiti di abitabilità.

13. Per le aree ricadenti negli ambiti di trasformazione in cui il Piano Operativo si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, (come individuati dalle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano, la relativa Scheda norma definisce le aree in cui è ammessa la trasformazione edilizia, i parametri urbanistici ed edilizi e le diverse categorie funzionali insediabili.

14. Per gli ambiti consolidati, su ciascun lotto urbanistico di riferimento in cui la trasformazione edilizia può avvenire tramite interventi edilizi diretti (ID), sono consentiti gli interventi edilizi previsti per ciascuna zona urbanistica, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e con le limitazioni dimensionali previste per ciascuna categoria funzionale insediabile.

15. Gli interventi di nuova edificazione (NE), di Sostituzione edilizia (SE), addizione volumetrica e i cambi di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che sia verificata la sussistenza delle dotazioni per opere di urbanizzazione primaria previste per ciascuna categoria funzionale di cui si prevede l'insediamento.

Tale verifica non è richiesta:

  • - per le aree comprese nei Piani attuativi, comunque denominati previsti nei precedenti strumenti urbanistici, che abbiano già realizzato le dotazioni previste di verde e parcheggi pubblici e nel caso sia mantenuta la categoria funzionale originaria;
  • - in tutte le aree in cui è previsto il mantenimento della categoria funzionale originaria.

16. Qualora il soggetto attuatore l'intervento edilizio dimostri di aver già provveduto alla cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria, riferibili al medesimo lotto urbanistico, sarà tenuto a reperire esclusivamente la quantità eccedente quella originariamente già ceduta.

17. Gli interventi che determinano nuovi fabbricati produttivi autonomi dovranno essere realizzati seguendo prevalentemente le linee guida APEA regionali.

18. Le quantità non cedute di opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere monetizzate. Il soggetto attuatore provvederà al pagamento di una somma di danaro, rapportata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute nonché all'incidenza dell'utilità economica acquisita dallo stesso per la mancata cessione. Tali monetizzazioni verranno utilizzate dall'amministrazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria

19. Negli edifici a destinazione industriale ed artigianale, ove dimostrata la necessità aziendale, è consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di carattere tecnologico ad esclusivo servizio dell'attività produttiva, in deroga all'altezza massima prevista nella zona urbanistica in cui ricade l'immobile che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità e di sicurezza degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio quali silos, serbatoi per sostanze allo stato liquido o gassoso, impianti di trattamento dell'aria, camini e ciminiere, antenne, gru e carri ponte, ponti di servizio nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

20. Nelle aree a destinazione industriale ed artigianale, all'interno del lotto di proprietà, per motivate esigenze produttive e di funzionalità degli impianti tecnologici, questi ultimi non sono soggetti al rispetto della distanza di 10 ml dai fabbricati adiacenti e/o da pareti finestrate degli edifici antistanti, in quanto non sono da considerare "fabbricati o edifici", trattandosi di impianti tecnologici, fatte salve diverse indicazioni provenienti da discipline speciali (VV.FF., impatto elettromagnetico, ecc.) e fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari degli edifici adiacenti.

21. Gli edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del Piano Operativo e dalle presenti Norme sia per quanto riguarda le destinazioni d'uso che i criteri e le modalità di intervento.

22. Negli articoli seguenti sono individuati gli usi compatibili con ciascuna zona urbanistica ed i relativi parametri urbanistici; l'individuazione degli usi è esemplificativa e non esaustiva, e potrà sempre essere verificata la compatibilità di un uso non presente nell'elenco, in base alla sua affinità con gli esempi riportati.

23. L'introduzione di funzioni terziarie di tipo diffuso o localizzato di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati quali scuole professionali private, gli asili aziendali o interaziendali, uffici e studi professionali, ambulatori e studi medici, centri di riabilitazione fisioterapica, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari, ecc., ove ammesso per le diverse zone e sottozone urbanistiche, sarà preventivamente subordinato alla preventiva dimostrazione della rispondenza ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici e la conformità igienico sanitaria.

24. Per asilo aziendale si intende la struttura destinata a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, che viene aperta all'interno di una struttura aziendale. Qualora le richieste interne ad un'azienda fossero inferiori al numero minimo sarà possibile aprire l'accesso anche ai figli di dipendenti di altre aziende limitrofe, costituendo così un asilo interaziendale.

25. In questi ambiti è sempre possibile utilizzare le specifiche categorie di intervento per l'applicazione delle azioni ecosistemiche (NBS), utilizzando gli incentivi previsti al successivo art. 64.

26. Le categorie funzionali ammesse con gli specifici usi compatibili sono riportati nella Tabella A, allegata alle presenti NTA.

Art. 30.1 Ambiti della produzione compatta - D1

1. Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva, organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano.

2. Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D1/A
  • - zone di completamento - D1/C
  • - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D1/S

Art. 30.1.1 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D1/A

1. Sono le zone destinate agli insediamenti industriali ed artigianali in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati (PUA o PUC).

2. Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

3. In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

4. Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli Interventi previsti dal piano attuativo.

5. Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria, su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

6. Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.4.2, F.4.3, F.5.1, F.5.2, F.5.3

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti – Ds 6,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,5mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,5mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,3mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,20
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.1.2 Zone sature - D1/C

1. Sono le zone del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia;

Nell'ambito D1/C sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.4.2, F.4.3, F.5.1, F.5.2, F.5.3

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Impianti tecnologici con presidio di unità lavorative F.4.2

Categoria funzionale Impianti senza presidio di unità lavorative F.4.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,6mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Depositi e logistica indoor F.5.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,7mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Logistica a cielo libero F.5.3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,4mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,20
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,30
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.1.3 Zone di completamento per impianti produttivi singoli - D1/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia

Nell'ambito D1/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.1.4, F.5.1,

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera F.1.1

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.1.3

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2 Ambiti della produzione promiscua - D2

1. Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi d'uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio, individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D2 .

2. Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:

  • - zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D2/A
  • - zone di completamento - D2/C
  • - zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D2/S

Art. 30.2.1 Zone di espansione in corso di attuazione o attuate - D2/A

1. Sono zone a prevalente destinazione artigianale, commerciale, direzionale e di servizio in corso di attuazione o discendenti da Piani, comunque denominati.

2. Nel periodo di valenza del Piano, previsto dalla relativa convenzione, sono confermati i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni contenute nei Piani stessi.

3. In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai Piani, comunque denominati, approvati o in corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti nei Piani medesimi.

4 Trascorso il periodo di valenza del Piano e fino ad una nuova pianificazione, nelle aree comprese nel comparto permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano attuativo. Sono fatti salvi eventuali adempimenti da assolvere entro i termini stabiliti dalla convenzione per il completamento degli Interventi previsti dal piano attuativo.

5. Trascorso il periodo di valenza del Piano, qualora siano stati assolti tutti gli impegni in esso previsti per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria, su ciascun lotto urbanistico sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Nelle condizioni sopradette sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edlizia.
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9, F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.8

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2.2 Zone di completamento - D2/C

1. Sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE);
  • - la sostituzione edilizia.
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9, F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario evoluto e/o immateriale e di servizio alla produzione F.4.4

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,90mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 , F4.8 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.2.3 Zone di completamento per impianti produttivi singoli - D2/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: , F.1.2, F.1.4, F.2.1,F.4.5, F.4.6,F.5.1

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,40 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,40
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,45mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,40
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - servizi alla persona e alle imprese F.4.5

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,60mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,30
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,20 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,15
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,20
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.3 Ambiti della produzione specializzata - D3

1. Gli ambiti della produzione specializzata sono parti del territorio occupate da attività produttive particolari ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D3.

2. Gli ambiti della produzione specializzata comprendono:

  • - zone per rottamazione e recupero -D3/RR
  • - zone di servizio alle attività produttive - D3/D

Art. 30.3.1 Zone per rottamazione e recupero - D3/RR

1. Èuna zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

2. In questa zona sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).
  • - l'Insediamento delle seguenti categorie funzionali: F.1.5;

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m
  • - Distanza minima dai corsi d'acqua per le nuove costruzioni e per gli interventi di sostituzione edilizia - 20 ml

Categoria funzionale Industriale e manifatturiera specializzata F.1.5

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,50 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

1. Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:

  • a) mantenere quanto più possibile le alberature esistenti;
  • b) garantire una densità arborea nella misura di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf), con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero calcolato di alberature da mettere a dimora risulti eccessivo rispetto alle aree disponibili, sarà possibile dislocare la piantumazione dell'eccedenza in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale;
  • c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con la messa a dimora di alberature di alto fusto;

Art. 30.3.2 Zone di servizio alle attività produttive - D3/D

1. Sono zone destinate all'insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone produttive, individuate nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano dall'etichetta D3/D.

2. Per gli edifici esistenti compresi nella zona D3/D, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti, ove le aree non siano soggette a particolari discipline, altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

3. Nell'ambito D3/D sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.4, F.2.1, F.4.6, F.4.7, F.4.8, F.4.9.

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 9,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 6,00 m

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri non compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,60mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Categoria funzionale Esercizi di vicinato e media distribuzione F.2.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,75mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo diffuso - attività direzionali di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati F.4.6

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Terziario di tipo localizzato - servizi alla persona e alle imprese non equiparabili ad attrezzature pubbliche a scala territoriale, comunale o di quartiere F.4.7 , F4.8 e F.4.9

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,40 mq/mq SE
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,40 mq/mq SE

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,9 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 30.4 Ambiti del commercio

1. Gli ambiti del commercio sono parti del territorio destinati alle attività commerciali ed individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano con l'etichetta D4.

2. Gli ambiti del commercio comprendono gli ambiti della grande distribuzione D4

Art. 30.5 Ambiti della grande distribuzione - D4

1. Gli ambiti della grande distribuzione sono individuati nelle tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano dall'etichetta D4

2. Gli ambiti della grande distribuzione sono suddivisi in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche:

  • - zone di completamento - D4/C

Art. 30.5.1 Zone di completamento - D4/C

1. La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

2. La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  • - artigianale di servizio;
  • - direzionale purché inserita all'interno della grande struttura di vendita.

3. Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi fino alla sostituzione edilizia (SE).

Art. 30.6 Ambito della logistica - D5

1. Sono le zone destinate alle attività di interscambio merci con movimentazione delle stesse, svolte per conto terzi e che prevedono uno stoccaggio al chiuso o all'aperto su piazzali o attività di commercio all'ingrosso.

2 Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole n. 3 disciplina del territorio urbano dall'etichetta D5.

3. Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

  • - Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D5/S

Art. 30.6.1 Zone di completamento per insediamenti produttivi singoli - D5/S

1. Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.

2. Per gli edifici esistenti compresi nella zona D5/S sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Sono consentiti altresì:

  • - l'addizione volumetrica (A);
  • - la nuova edificazione (NE).

4. Nell'ambito D5/S sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.5.1;

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 10,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,20 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,15
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,20
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 31. Aree a verde privato ed aree agricole interne al sistema insediativo

Art. 31.1 Aree a Verde Privato - Vpr

1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato di pertinenza di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Vpr.

Aree Vpr all'interno delle zone "A" e "B"

2. Sono le aree che costituiscono vincolo d'inedificabilità dovuto sia alla presenza di verde ornamentale e ad alto fusto, sia alla necessità di allineamenti stradali da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; in tali aree il verde esistente dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di deterioramento.

Aree Vpr all'interno delle zone "D"

3. Sono le aree che costituiscono vincolo d'inedificabilità dovuto alla presenza di verde elementare, strade e piazzali di manovra, allineamenti stradali da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie; tali aree concorrono alla determinazione del calcolo delle superfici permeabili nei termini previsti dalla legge.

Art. 31.2 Aree agricole interne al sistema insediativo - E0

1. Sono le aree libere poste all'interno del territorio urbanizzato non interessate da previsioni di espansione e/o trasformazione in questo Piano Operativo.

2. Su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, si applica la L.R. 65/2014 ai fini della determinazione delle superfici aziendali.

3. Per gli edifici esistenti sono consentiti in relazione alla classificazione di valore, tutti gli interventi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

Art. 32. L'albergo diffuso

1. Il P.O. riconosce nell'albergo diffuso di cui alla LR 86/2016, una tipologia di struttura ricettiva coerente con le caratteristiche insediative del Comune ed idonea a perseguire gli obiettivi di valorizzazione turistica del territorio.

2. Come indicato nella citata LR 86/2016, l'albergo diffuso può essere localizzato nei centri storici e nei borghi rurali. Nel territorio comunale presentano caratteristiche idonee a tale localizzazione i seguenti insediamenti:

A : Centro storico

3. La realizzazione dell'albergo diffuso è consentito nel rispetto della disciplina relativa a ciascuna delle zone e degli insediamenti sopraindicati

Art. 33. Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici

1. Il Piano Operativo riconosce l'Ambito di pertinenza paesaggistica dei centri storici ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera c) dell'Elaborato 8b del PIT-PPR

2. Tale ambiti individuati con apposito segno grafico nelle Tavole n. 3 Disciplina del territorio urbano in scala 1:2.000, includono esclusivamente il centro storico di Empoli comprensivo dei tessuti edilizi e le aree libere che determinano tra loro una forte interrelazione sotto il profilo morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale.

3. Per tutti gli interventi all'interno delle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, ricadenti nell'ambito del presente articolo, salvo quanto indicato al successivo comma, valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall'edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell'insediamento storico;
  • - è vietata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

CAPO 2: Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica

Art. 34. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all'art. 2 ed all'art.4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del POC e si suddividono in:

F1: Zone per l'istruzione prescolastica e d'obbligo

F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi

F3: Zone per servizi di interesse comune e generale

F4: Impianti tecnologici di interesse generale

F5: Parco Fluviale disciplinato all'art. 61.11.

3. Le attrezzature pubbliche si dividono in attrezzature territoriali (T), attrezzature comunali (C) e attrezzature di quartiere (Q).

4. Nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto.

5. Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Art. 34.1 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala territoriale

1. Sono ambiti F1, F2 e F3 destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

2. Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia.

3. Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A).

4. Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

5. Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,60
  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF f 0,50 mq/mq
  • - Indice di copertura: IC 0,50
  • - Altezza del fronte massima H = 10,50m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

6. Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
  • - Altezza massima H 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00

7. Per la struttura scolastica su Via Raffaello Sanzio oggetto della Variante 2023, per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano i seguenti parametri:

  • - Indice di edificabilità fondiaria IF 0,65 mq/mq
  • - Indice di copertura IC 0,50
  • - Altezza massima H 13,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

8. Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15
  • - Altezza massima H 7,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

9. I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del P.S.I.C.T. dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

10. A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

11. I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

12. È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

13. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

14. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui all'articolo 34.7 delle presenti norme.

Art. 34.2 Aree per gli impianti sportivi

1. Sono zone F3 destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

2. Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione territoriale: Ut 0,050
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 7,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,0 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m

3. Èprescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Art. 34.3 Attrezzature scolastiche e per servizi a scala comunale e di quartiere

1. Sono zone F1 e F3 destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all'erogazione di servizi di uso pubblico.

2. Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Nelle tavole di cui n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, le attrezzature pubbliche sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all'utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

4. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

5. Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

6. Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

7. Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario: Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

8. Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al successivo art.34.7.

Art. 34.4 Zone a verde pubblico e per verde sportivi

1. Le zone F2 a verde pubblico si distinguono in:

  • - Verde territoriale
  • - Verde primario
  • - Verde attrezzato
  • - Verde sportivo

2. Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

3. Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

4. Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

5. Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 35.2.1.

6. Sono incluse negli standard ai sensi del D. . M. 2 aprile 1968, n. 1444.

7. Nelle tavole n.2 Disciplina del territorio rurale e n.3 Disciplina del territorio urbano del P.O, tali attrezzature sono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

8. Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

9. Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree.

10. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti. I percorsi pedonali potranno essere coperti con pensiline e tunnel leggeri Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati. È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per il gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

11. La realizzazione dei verdi pubblici di qualsiasi natura potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione. In particolar modo la convenzione dovrà prevedere misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale e garantire un adeguato livello di accessibilità mediante il trasposto pubblico locale, nonché una adeguata dotazione di spazi verdi, e parcheggi dimensionati in relazione al numero di utenti programmati.

Art. 34.4.1 Zone a verde sportivo

1. Sono zone F2 destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

2. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di POC e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

3. Èprescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. Limitatamente all'area a verde sportivo in zona Castelluccio destinato all'impianto di pesca sportiva, di cui alla Variante 2023, si applica quanto segue. Resta comunque fermo il primo comma del presente articolo, in merito al quale si specifica che nel calcolo della superficie verde è compreso l'invaso idrico.

5. La realizzazione di manufatti edilizi è ammessa solo nell'area di progetto, con i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile massima: SE 200 mq
  • - Tettoie per una superficie massima complessiva di 50 mq
  • - Altezza massima: H max 4,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Superficie impermeabile: < 15% dell'area totale destinata a verde sportivo
  • - Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica, è permessa la realizzazione di piani interrati, qualora se ne dimostri la necessità con il progetto.

6. L'intervento edilizio di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - rispetto del vincolo cimiteriale di cui al R.D. 1265/1934 e dell'art. 9.4 delle presenti norme.
  • - realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di filtro di larghezza minima 3 metri nell'area a confine tra il verde sportivo di progetto e le aree circostanti; per tale fascia devono essere usate essenze autoctone e soluzioni per quanto possibile in accordo con le linee guida del Patto del verde approvato con Del. CC. n. 49 del 08/06/2023.
  • - La realizzazione di parcheggi di relazione deve avvenire secondo le disposizioni regolamentari di settore che disciplinano l'attività, qualora necessari.
  • - Dovranno essere usati materiali adeguati ai luoghi, percorsi e sistemazioni esterne con il minimo movimento di terra, piantumazioni di essenze autoctone. L'intervento dovrà essere coerente sotto l'aspetto tipologico e formale con l'intorno, anche in considerazione della sua prossimità sia all'ambito agricolo sia a quello produttivo.
  • - Gli interventi di trasformazione non dovranno interferire negativamente con le visuali panoramiche circostanti, limitandole o occludendole, e dovranno tutelare le relazioni visive del territorio circostante, mantenendo i varchi ambientali e paesaggistici da e verso il territorio aperto.
  • - Dovrà essere ridotto al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, utilizzando per quanto possibile materiali ecocompatibili e tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 34.5 Zone per attrezzature cimiteriali

1. Sono zone F3 destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

2. Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf

4. Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

Art. 34.6 Impianti tecnologici di interesse generale

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell'acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del P.O. sono distinte in zone esistenti (F4.1), di progetto (F4.2) nonché con apposito simbolo le diverse tipologie di impianti.

2. Oltre a quelle indicate nelle tavole del P.O., possono essere individuate altre aree da destinare ad impianti tecnologici ed attrezzature di servizio la cui realizzazione si renda necessaria per comprovate esigenze e/o per disposizioni legislative.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte del Comune e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Su gli edifici esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative .

5. Per i nuovi interventi si deve tenere conto dell'inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera.

Art. 34.6.1 Realizzazione di nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori

di segnale radio-televisivo

1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà

essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente

seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta,ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

3. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

4. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno del territorio aperto saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.

5. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

6. Il Permesso per l'installazione di impianti per la telefonia mobile sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

  • - i gestori che sono interessati all'installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
  • - con riferimento all'art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l'Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le "aree sensibili" dove potrà essere vietata l'installazione di tali impianti; l'installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal POC, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale;
  • - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici; in caso di materiale
  • - impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
  • - al fine di garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
  • - il permesso relativo agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno rilasciate per ciascun impianto, previa presentazione di apposita richiesta di permesso di costruire, corredato degli elaborati prescritti dal presente regolamento; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere dell'ARPAT.

7. Per ogni fabbricato è ammessa l'installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radiotelevisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.

Art. 34.7 Impianti distributori carburanti

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti F4 per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

2. Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 34.7.1 Individuazione delle zone

3. Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee:

Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo;

Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;

Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Piano Operativo.

Art. 34.7.2 Limitazioni di zona

1. L'installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l'elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 61.9)
  • - Aree di recupero ambientale (Art.61.10)
  • - Parco fluviale dell'Arno (Art. 61.11)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 61.12)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l'installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

Indice di copertura (Rc) 30%

Altezza massima (Hmax) m. 3,50

Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00

Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all'impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • - Indice di copertura (Rc) 20%
  • - Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • - Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • - Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

2. Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione.

3.La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

4.Fuori dalla fascia di rispetto stradale non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 34.7.3 Incompatibilità tra impianto e sito

1. Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  • a) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  • b) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  • c) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale , aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  • d) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 34.7.4 Caratteristiche delle aree e degli impianti

1. Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

2. La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

3. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

4. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

5. La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

6. Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

7. La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

8. Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

9. Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

10. In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

11. Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  • a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  • b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  • c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  • d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 34.7.5 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

1. Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione di dette aree.

CAPO 3: Le infrastrutture per la mobilità

Art. 35. Caratteri generali

1. Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.

2. Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

  • a) Zone ferroviarie;
  • b) Zone per la viabilità;
  • c) Zone per parcheggi;
  • d) Piazze;
  • e) Viabilità e percorsi di interesse storico naturalistico e mobilità ciclo-pedonale;
  • f) Verde di arredo stradale.

3. Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.

Art. 36. Zone ferroviarie

1. Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l'esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti.

2. Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica, nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

3. In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

4. Per il fabbricato esistente e relativo spazio di pertinenza sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato "Ex Poste" e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la linea.

5. Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - attrezzature tecnologiche;
  • - commercio al dettaglio;
  • - attività direzionali;
  • - erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito.

L'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più prossima all'intervento.

Art. 37. Zone per la viabilità carrabile

1. Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione, e alla nuova realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

2. In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ovvero ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

3. I tracciati di progetto individuati nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, hanno carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

4. In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.

5. La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell' impatto visivo dei tracciati.

6. Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro, salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici

7. Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

8. Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale e n. 3 Disciplina del territorio urbano, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva.

Art. 38. Zone per parcheggio

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del P.O. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone, salvo quelli privati.

2. Nelle tavole del P.O. i parcheggi posti all'esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi esistenti (PP1), parcheggi di progetto (PP2) e parcheggi privati pertinenziali (PP3).

3. All'interno delle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati parcheggi interrati.

4. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Art. 39. Piazze

1. Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione, deve essere privilegiata, per la pavimentazione, l'utilizzazione di materiali lapidei, ed evitata l'utilizzazione di materiali e tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli, ogni qualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuita ai suddetti spazi.

2. La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono essere preferibilmente separate, dalle altre parti delle piazze, mediante cordonature, o piccoli dislivelli di quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali e per disegno.

3. Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.

4. La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione.

5. Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

Art. 40. Viabilità e percorsi di interesse storico naturalistico e mobilità ciclo-pedonale

1. I percorsi storici e naturalistici sono le aree occupate da viabilità e sentieri indicate dal P.S.I.C.T. e nella cartografia di POC con apposita simbologia, che, nella quasi totalità, corrispondono allo stesso tracciato.

2. La rete viaria minore è quasi integralmente costituita dai tracciati storici e rappresenta la rete capillare delle relazioni.

3. Insieme ai canali e ai corsi d'acqua, alla morfologia, ai capisaldi del sistema insediativo, rappresenta la struttura profonda del territorio, completata poi dalla vegetazione e dalle sistemazioni agrarie.

4. Per questo rappresentano una risorsa essenziale del territorio, e gli interventi edilizi e le scelte di governo sotto il profilo urbanistico devono puntare alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati esistenti.

5. I percorsi storici sono costituiti della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di insediamenti, Possono essere individuati sia in ambito urbano che extraurbano.

6. Le funzioni possono essere diverse a seconda che siano collocate in ambito urbano od extraurbano: percorribilità della città, del territorio, collegamento degli insediamenti, accessibilità ai fondi agricoli. Oggi possono essere viste anche in funzione di un turismo di tipo culturale.

7. Èprescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc).

8. Èinoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.) .

9. In caso di sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi (muri a retta in pietra, ecc.).

10. I percorsi naturalistici sono composti da tracciati interamente collocati in ambito extraurbano (es. percorsi di crinale o forestali). Consentono l'escursionismo naturalistico ed il trekklng. All'interno dei boschi consentono la percorribilità da parte dei mezzi meccanici necessari per la selvicoltura.

11. Èprescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc).

12. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali e le piazze. Sono indicati nelle tavole del P.O. con funzione esclusiva o prevalente di distribuzione dei ciclisti e dei pedoni. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati. Èfacoltà dell'A.C. predisporre uno specifico progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili. Sono inoltre rappresentati nelle tavole grafiche del POC i percorsi, che pur non rappresentando vincolo preordinato all'esproprio, previsti dal Piano della Mobilità ciclabile (BICIPLAN) come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 31.05.2016.

Art. 41. Verde di arredo stradale

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati e spazi di corredo generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell'immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi carrabili pedonali e ciclabili.

2. Nelle aree a verde stradale è ammessa la realizzazione di chioschi e strutture temporanee per l'esercizio di attività ambulanti. Tali interventi, qualora ne ricorra il caso, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore e proprietario della viabilità pubblica.

Titolo V: IL TERRITORIO RURALE

CAPO 1: Caratteri generali

Art. 42. Disposizioni generali

1. Il territorio rurale del Comune di Empoli è identificato dalle aree poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale delle Città e territori delle due rive e del Piano Operativo.

2. Il P.O. disciplina gli interventi nel territorio rurale, sulla base dell'articolazione dei Sistemi come individuati dal P.S.I., ne definisce i Sottosistemi, tenuto conto delle invarianti strutturali e della disciplina dello Statuto dei Luoghi, delle direttive del PIT regionale e delle prescrizioni del PTC della Città Metropolitana di Firenze.

3. Le aree a prevalente od esclusiva destinazione agricola come individuate dal P.S e dal precedente comma 1, sono assimilate alle zone E del D.M. 1444/68 e su di esse si applica la L.R. 65/2014 ed il DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. In queste zone sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni Sottosistema, si dovrà perseguire:

  • - Il mantenimento dei paesaggi rurali e la promozione della loro riproduzione;
  • - la funzionalità idrogeologica del territorio;
  • - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  • - il recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
  • - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici.

5. Sono considerate attività agricole:

  • a) quelle previste dall'art. 2135 del C.C.
  • b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
  • c) la silvicoltura
  • d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
  • e) il vivaismo forestale in campi coltivati
  • f) gli allevamenti zootecnici
  • g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
  • h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative

6. Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole, vedi il DPGR n.63/R del 25/08/2016, quelle intese a "diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo e attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 2007-2013)"; ciò in quanto al fatto che l'agricoltura, oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali (OCSE).

Art. 42.1 Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all'agriturismo, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e a tale scopo è possibile dotare gli edifici a ciò destinati di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis ecc., il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell'azienda ed al numero dei posti letto assentito.

2. L'agricampeggio è consentito nei limiti della normativa vigente e con le caratteristiche di cui al successivo comma 4.

3. Èconsentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all'attività di agricampeggio nella misura massima di 45 mq di SE.

4. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine);
  • - garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull'acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per l'alimentazione umana;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
  • - i progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico

Art. 42.2 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche programma aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:

  • - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo;
  • - la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
  • - interventi di ristrutturazione urbanistiche su edifici a destinazione d'uso agricola;
  • - trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti degli edifici oltre il 20% delle volumetrie esistenti;
  • - interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mc 100;
  • - interventi infrastrutturali che comportano modificazioni della morfologia dei luoghi o trasformazioni del suolo non edificato, quali l'apertura di strade, la realizzazione di piazzali ed aree di sosta ed estese impermeabilizzazioni del suolo;
  • - mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole e che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle attualmente prescritte dalla normativa regionale e/o dagli altri strumenti di governo del territorio.

3. I contenuti del programma aziendale sono definiti dalla legislazione e regolamentazione vigente in materia.

4. In particolare nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente.

5. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si preveda la realizzazione di abitazioni rurali, per un volume complessivo (VTot) uguale o superiore ai 600 mc.

6. Il programma aziendale è presentato dall'avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell'ARTEA.

7. Il comune richiede alla struttura regionale competente il parere di cui all'articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014 , di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.

Art. 42.3 Costruzione di recinzioni in zona agricola

1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati; muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d'acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio.

2. Èvietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi di cui alla legge n. 157/92 e alla Legge Regionale n. 3 del 1994.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,80, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle essenze tradizionali ed autoctone.

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali, le strade campestri, i sentieri esistenti

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima pari a 5 ml. e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

Art. 42.4 Strade private in zona agricola

1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti impermeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle "strade bianche", possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi (superiori a pendenze del 20%). La realizzazione è sottoposta a permesso a costruire.

2. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.

Art. 43. Articolazione del territorio rurale

1. Nell'ambito del territorio rurale il Piano Operativo riconosce i seguenti Ambiti e sub-ambiti paesaggio in coerenza con quanto definito all'art. 21 del P.S.I.:

Il territorio rurale di Empoli si articola in:

Ambito di paesaggio della pianura urbanizzata, costituita da:

  • - E1 - Sub-ambito di paesaggio della città produttiva
  • - E2 - Sub-ambito di paesaggio della città sull'Arno
  • - E3 - Sub-ambito di paesaggio degli insediamenti storici sull'Arno
  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa

Ambito di paesaggio della Collina Meridionale, costituita da:

  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

CAPO 2: Disciplina dei nuovi interventi

Art. 44. Disciplina per i nuovi edifici rurali

1. Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei disposti del successivo art.44.

2. Gli interventi ricadenti all'interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano i beni tutelati, con particolare riferimento all'art.7.3, lettere a, c, f, e all'art.8.3 lettere a, c, f, h, dell'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 45. Modalità e tipi di intervento nelle aree a prevalente o di esclusiva funzione rurale.

Art. 45.1 Abitazioni rurali

1. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell'art.4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 le superfici fondiarie minime individuate dal PTC della Città Metropolitana di Firenze, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016

2. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).

3. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all'art. 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all'art. 4 c. 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

5. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:

  • a) Superficie Utile (SU) massima dell'abitazione di mq 150;
  • b) Altezza massima in gronda: ml.7,0
  • c) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell'abitazione
  • d) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di mq.2000
  • e) Superficie permeabile: minimo il 25% della superficie di pertinenza del fabbricato

6. Per motivi legati alle esigenze produttive dell'azienda agricola e fatte salve maggiori limitazioni determinate da tutele o specifiche condizioni di fattibilità geologica, idrogeologica ed idraulica, ovvero da disposizioni normative sovraordinate, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti di sicurezza, accessibilità ed uso, possono essere realizzati locali interrati o seminterrati da destinare a cantine/depositi, autorimesse e volumi tecnici alle seguenti condizioni:

  • - i manufatti risultino completamente interrati ovvero con piano seminterrato entro la proiezione della parte di edificio fuori terra;
  • - non è consentita la realizzazione di rampe di accesso fuori della proiezione della parte di edificio sovrastante;
  • - le scale di accesso al piano interrato o seminterrato potranno essere realizzate in aderenza alle pareti del fabbricato e fuori della sagoma dell'edificio fuori terra sovrastante per un fuori sagoma massimo di 1,00 ml;- eventuali scannafossi potranno essere realizzati fuori della sagoma dell'edificio fuori terra sovrastante purché contenuti nel limite di 1,30 ml di larghezza.

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  • a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti e comunque nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art.25.2
  • b) L'eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori caldi chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
  • d) La copertura deve essere di norma con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. In alternativa alla tipologia a capanna, in presenza di terreni in pendenza ed esclusivamente qualora sia dimostrato un miglior inserimento paesaggistico del fabbricato di progetto con la morfologia dei luoghi, possono essere valutate soluzioni con coperture piane purché vi sia prevista la messa a dimora di vegetazione (cosiddetti "tetti verdi"); NBS
  • e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio verniciato con colori tradizionali.
  • f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l'introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • g) I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  • h) Non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • - l'uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato

8. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:

  • a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti;
  • b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all'edificio principale, a corte attorno all'aia, ecc.);
  • c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

9. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza di dovrà tendere ad evitare l'utilizzo delle principali piante allergeniche;
  • - Dovrà essere evitata la realizzazione di forni, caminetti, impianti di riscaldamento alimentati con biomasse solidi
  • - le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

10. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-Ambiti paesaggio:

  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.2 Manufatti aziendali

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) Sono ammesse con le limitazioni previste nelle singole zone, le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all'art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • b) Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa l'installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all'art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • c) Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all'art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • d) La realizzazione di annessi agricoli di cui all'art.73 comma 4 della L.R.65/2014, ove ammessi nelle singole zone, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo, individuate dal PTC della Città Metropolitana di Firenze e quanto previsto dall'art.5 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
  • e) Ove previsto all'interno delle singole zone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all'art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

2. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all'interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, normati all'art.8 dell'allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l'impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Art. 45.2.1 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera a (manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni)

1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L'altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

4.I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici;

5. l'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

6. I manufatti del presente articolo, considerato il successivo art.45, possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

Art. 45.2.2 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera b (manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni)

1. I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L'altezza massima non dovrà essere superiore a 3,5 metri in gronda e a 5 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

4. I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

5. l'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.2 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

6. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-Ambiti paesaggio:

  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.2.3 Caratteristiche degli annessi di cui precedente comma 1 lettera c (manufatti aziendali non temporanei)

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 45.2.1 e 45.2.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • a) silos;
  • b) tettoie;
  • c) concimaie, basamenti o platee;
  • d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • e) serre fisse;
  • f) volumi tecnici ed altri impianti;
  • g) manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
  • h) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • i) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • j) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. I manufatti di cui al comma 1, lettera g) hanno dimensioni massime pari a 80 metri quadrati di Superficie calpestabile (Scal). Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative superfici calpestabili non deve essere superiore a 80 mq.

3. l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

4. la localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

6. Tali manufatti, sono realizzabili in tutte le zone agricole del comune salvo che nei seguenti Sub-ambiti di paesaggio:

  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.2.4 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera d (annessi agricoli mediante PAPMAA di cui all'art.73 comma 4 della L.R.65/2014)

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.
  • - Altezza massima in gronda, salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 5.00

2. La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - La localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
  • - I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

4. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-Ambiti di paesaggio:

  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.2.5 Caratteristiche degli annessi di cui al precedente comma 1 lettera e (annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.)

1. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'articolo 5 (art. 6 DPGR 63/R) è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.

2. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell'attività dell'azienda svolte esclusivamente nel territorio di Empoli.

3. Per il rilascio del titolo abilitativo è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo in cui il titolare della Azienda di obbliga a non alienare separatamente del nuovo annesso realizzato le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva essi sono riferiti e a non modificare la destinazione d'uso agricola.

4. Gli annessi agricoli di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

  • - 4.1 annessi art. 6 comma 2 DPGR 63/r:

La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all'articolo 5 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7.000 e la SE massima ammessa è di 50 mq. in ragione dei seguenti ordinamenti colturali per le seguenti superfici fondiarie massime:

  • a) sotto gli 0,8 ettari per colture orto florovivaistiche specializzate;
  • b) sotto i 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • c) sotto i 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • d) sotto i 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • e) sotto i 10 ettari per i castagneti da frutto, l'arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • f) sotto i 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria massima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie massime sopra indicate.

  • - 4.2 annessi art. 6 comma 4 del DPGR n.63/R:

La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all'articolo 5 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 7000;

La SE massima di 200 mq. viene commisurata alle attività nel modo seguente, precisando che le dimensioni dell'annesso debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate e quelle indicate sono le superfici massime ammissibili:

  • a) per allevamento intensivo di bestiame SE 200;
  • b) per trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento: SE 100;
  • c) per le attività di acquacoltura SE 200
  • d) per le attività di fauna selvatica SE 100
  • e) per le attività di cinotecnica SE 50
  • f) per gli allevamenti zootecnici minori SE 100;
  • g) Per allevamento di equidi SE 200.
  • - 4.3 Caratteristiche costruttive e prescrizioni per gli annessi di cui al punto 4.1 ed al punto 4.2:
    • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
    • - La localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
    • - La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
    • - I paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con parti in mattoni. Èammesso l'uso di intonaco di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
    • - La tinteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
    • - La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiato. Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l'ambiente circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane
    • - Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato;
    • - La localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
    • - La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
    • - Altezza massima mt. 2.40
    • - Distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - Metri 10 da abitazioni;
    • - Metri 10 dal confine;

le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell'art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016. ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) indicazioni sulla necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alle esigenze dell'attività svolta dimostrando, in sede di presentazione della documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, della effettiva necessità dell'annesso in relazione all'attività agricola svolta;
  • b) indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'annesso che debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate in funzione delle varie coltivazioni ed attività svolte esclusivamente sul fondo, di pertinenza dell'annesso, ubicato nel territorio comunale di Empoli; Non saranno presi in considerazione trattandosi di annessi agricoli realizzati da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A., terreni posti in altri Comuni;
  • c) dichiarazione circa la conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, e al regolamento DPRG 63/R, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina comunale del territorio rurale.

6. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-ambiti di paesaggio:

  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.3 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) Èammessa ove previsto all'interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art.12 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;
  • b) Èammessa ove previsto all'interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art.13 del DPGR n.63/R del 25/08/2016;

2. La realizzazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l'ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

3. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all'interno delle fasce di 150 ml dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, normati all'art.8 dell'allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l'impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

Art. 45.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.44.3 comma 1 lettera a (manufatti per l'attività agricola amatoriale)

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq. a mq. 2.000 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 9 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6.

2. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra mq. 2.001 e mq. 5.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto - oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 16 mq di SE.

3. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 5.001, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 24 mq di SE.

4. Èammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.

5.La realizzazione dei manufatti è subordinata alla stipula di atto unilaterale d'obbligo che dovrà stabilire il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d'uso dell'immobile.

6. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, ivi compreso la realizzazione di servizi igienici.

7. La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 L.R. 65/2014, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2 ter, nei casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 84 (art. 78 c.1 l.r. 65/2014 con modifica apportata dalla L.R. 47/2021) e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell'ambiente circostante;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
  • - gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato, PVC o Alluminio verniciati con colori tradizionali;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;

8. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamneto di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell'articolo 137 della LR 65/2014.

9. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

10. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-ambiti di paesaggio:

  • - E1 - Sub-ambito di paesaggio della città produttiva
  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Art. 45.3.2 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.44.3 comma 1 lettera b (manufatti per il ricovero di animali domestici)

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - siano semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo
  • - Al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali domestici da parte dei rispettivi responsabili, come definiti all'art. 4 della LR LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59 e recependo i contenuti della normativa regionale, è ammessa la realizzazione di box e recinti aventi le caratteristiche di cui al punto 1 dell'ALLEGATO A - Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia, del DPGR n. 53/r del 1/10/2013 Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie e sull'inquinamento acustico.
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
  • - per i manufatti fino a 15 mq è richiesta la comunicazione tramite CIL mentre per superfici maggiori è richiesto il permesso a costruire contenente una relazione che ne giustifichi le dimensioni.

2. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo

Art. 45.3.3 Caratteristiche degli annessi per ricovero dei cavalli per finalità amatoriali

1. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall'abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 5.000 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di tre box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l'aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e diuna destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 40 mq
  • - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.

5. I manufatti del presente articolo possono essere realizzati in tutto il territorio agricolo.

6. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c del Codice, come previsto dall'articolo 8 dell'Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno

compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l'impermeabilizzazione del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Art. 46. Caratteri generali per l'Attitudine alla Trasformazione del Territorio Rurale

1. All'interno del territorio agricolo non sono ammessi i seguenti interventi:

  • - aperture di nuove strade private ad eccezione dei casi in cui sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riutilizzo di tracciati esistenti e sia documentato il corretto inserimento ambientale paesaggistico e paesistico, in particolare per quanto concerne sbancamenti, riporti e rimodellamenti del terreno, mentre sono ammessi adeguamenti di viabilità esistenti funzionali al miglioramento funzionale alla vivibilità dei fabbricati;
  • - installazione di nuove linee aeree elettriche e telefoniche nel territorio rurale, salvo eventuali allacciamenti; esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; questi ultimi sono da incentivare anche in sostituzione delle linee aeree esistenti, comprese quelle di trasporto di energia elettrica a media ed alta tensione. Sono comunque ammessi interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale che contemporaneamente riducono l'impatto ambientale.

2. Il presente P.O. detta i criteri con cui devono essere effettuati gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale, che costituiscono contenuto obbligatorio dei PAPMAA.

3. I programmi aziendali e i progetti di valorizzazione paesistico-ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere salvaguardati e quando possibile ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, tessuti agrari di pregio e assetti morfologici tradizionali o paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.

4. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi sul suolo e sulle coltivazioni devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione ed il potenziamento dell'assetto fondiario, la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.

5. Nel territorio rurale è prioritariamente richiesta la programmazione di interventi di ricostituzione di elementi di naturalità con funzione di rafforzamento della rete ecologica comunale (tutela, manutenzione, riqualificazione, ripristino, nuova costituzione di siepi, filari, nuclei arborei, boschetti poderali, alberi isolati). Èobbligatorio l'impiego di esemplari vegetali di specie coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti e comunque tipiche, autoctone o naturalizzate.

6. Il P.O. riconosce pari importanza ad arbusteti, cespuglieti e forme e associazioni vegetazionali minori quando sia attribuito loro un ruolo e funzione a livello territoriale ed ambientale assimilabile a quelle del bosco. La loro eliminazione non è ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e deve essere autorizzata e assoggettata a interventi compensativi.

7. Deve essere garantita il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. Èrichiesta per questo la programmazione di interventi di sistemazione ambientale delle sponde e delle aree ripariali e di conservazione, manutenzione o ricostituzione dei lembi di vegetazione ripariale, con l'esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Nei terreni coltivati, in caso si prevedano lavorazioni superficiali o profonde nella direzione della massima pendenza dei versanti, ogni intervento dovrà essere accompagnato da pratiche antierosive (inerbienti o pacciamature vegetali) e da fossi livellari trasversali alla massima pendenza del versante.

9. In presenza di necessità riconosciute ineliminabili di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o il convogliamento verso i principali fossi di raccolta.

10. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti gli interventi, ammessi dal presente P.O., che prevedono la realizzazione di annessi rurali anche in assenza di programma aziendale.

CAPO 3: Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola

Art. 47. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadenti all'interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato di cui all'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 47.1 Aree di pertinenza degli edifici

1. L'area di pertinenza individua l'area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all'edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale,costituendo servizio funzionale all'uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Le perimetrazioni individuate nelle tavole grafiche in scala 1:10.000 sono da considerarsi come definizione di riferimento dell'area di pertinenza per tali contesti. I progetti edilizi potranno ridefinire tale perimetro, sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi e adeguate motivazioni anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

3. I progetti edilizi riguardanti fabbricati non censiti o per i quali non sia stata individuata l'area di pertinenza, dovranno preliminarmente definire tale perimetrazione utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione ordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate

6. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate.

7. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni.

Art. 47.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole sottozone e alle categorie d'intervento di cui all'art. 24 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti, gli interventi di cui all'art.71 della L.R.65/2014 e s.m.i..

Art. 47.3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Salvo ulteriori specificazioni relative alle singole zone e/o contenute negli elaborati grafici, e alle categorie di intervento di cui all'art. 24 delle presenti norme sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale, classificati E.E.V., E.S.V. , ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d'uso di cui al successivo art. 47.4, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità abitative, ampliamenti "una tantum" fino ad una superficie utile pari a 120 mq e comunque in misura non superiore ai 2/3 della superficie edificata esistente.

2. Per unità immobiliari aventi superficie utile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, ad esclusione di quelli oggetto di cambio di destinazione d'uso di cui al successivo art. 47.4, sono ammessi ampliamenti "una-tantum" del 10% della SE esistente, senza aumento del numero delle unità abitative.

3. Le consistenze di cui ai precedenti commi sono calcolate alla data di adozione delle presenti norme

4. le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:

  • a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
  • b) L'eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l'introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq adiacente ed accorpata al manufatto.

7. Per tali fabbricati, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 80 MQ. di SE. Tali interventi non sono cumulabili con quelli di ampliamento sopra previsti e non possono essere applicati ai fabbricati che hanno già usufruito di ampliamenti una tantum.

8. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza si dovrà tendere ad evitare l'utilizzo delle principali piante allergeniche;
  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

9. Per gli edifici esistenti già destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente POC, è consentita "una tantum" la realizzazione di una tettoia con altezza massima di 2,4 ml. e una superficie non superiore al 30% della superficie coperta dell'abitazione, per un massimo di 30 mq.. Tale manufatto potrà essere realizzato anche distaccato dal fabbricato principale,purchè all'interno della sua area di pertinenza.

Art. 47.4 Mutamento delle destinazioni d'uso di edifici in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in zona agricola, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere una SU inferiore a 80 mq.

3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) possono mutare destinazioni d'uso esclusivamente verso la residenza.

4. Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 3 i manufatti agricoli, per i quali dall'intervento derivi una SU derivante anche dall'accorpamento di più fabbricati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 80.

5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di più di una unità funzionale ad uso residenziale da definire all'interno della stessa area di pertinenza, non potranno prevedere una superficie edificabile inferiore a 80 mq.. Non sono ammessi interventi che prevedano un numero finale di unità immobiliari residenziali superiori a 4.

6. Gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione, non possono determinare aumento della SE esistente. In caso di ristrutturazione edilizia è comunque consentito l'adeguamento dell'altezza fino alla minima abitabile consentita. Non è consentita la realizzazione di locali interrati.

7. Per i nuovi usi residenziali deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

8. Gli interventi previsti, ai sensi dell'art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente ed alla conseguente regolarizzazione catastale dell'area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq.. Qualora l'area pertinenziale sia superiore a 10.000 mq ovvero l'intervento realizzi oltre 2 unità immobiliari l'Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può, con la medesima convenzione , richiedere adeguate opere di sistemazione ambientale di interesse pubblico.

9. I nuovi usi dovranno essere di civile abitazione e per servizi alla residenza.

10. Èammessa la nuova destinazione turistico-ricettiva o commerciale alle seguenti condizioni:

  • - Presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all'accessibilità e ai parcheggi, all'impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell'area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l'impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell'edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura,approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l'attività turistico-ricettiva o commerciale sarà approvato dal Comune.

11. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici rurali che interessi volumetrie superiori a 1.000 mc, anche se frazionato in successivi interventi, è soggetto all'approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell'art.119 della L.R.65/2014.

12. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

Gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo e paesaggistico in cui saranno inseriti.

Tipi edilizi e modelli aggregativi

12.1 Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali ed in particolare le tipologie degli edifici prevalentemente allungati della montagna, della collina e delle case sparse del fondovalle. Le trasformazioni devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici.

12.2 Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali: le formazioni prevalentemente lineari od "a corte" delle aree di pianura, le aggregazioni spontanee, prevalentemente lineari ed aperte, dei volumi edilizi nella collina. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.

12.3 Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifica della sagoma dell'edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari,il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell'edificio e degli eventuali corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. Deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale e l'eventuale fabbricato accessorio, anche se quest'ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni riguardanti l'intero assetto originario. Le stesse disposizioni si applicano agli interventi che prevedono frazionamenti di ampi fabbricati colonici in unità terra tetto o unità orizzontali: anche in questo caso deve essere garantita una sistemazione coordinata degli spazi esterni e la conservazione dell'assetto unitario originale del fabbricato colonico.

Materiali e tecniche costruttive

12.4 Gli interventi edilizi debbono rispettare le seguenti indicazioni:

  • a) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate

Gli edifici devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l'uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Le trasformazioni degli edifici non devono prevedere terrazzi e le tettoie a sbalzo, l'uso di materiali di finitura non tradizionali, quali serramenti in alluminio o plastica, serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista. Non è ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto: la realizzazione di porticati, loggiati e tettoie deve essere adeguatamente motivata e deve interessare limitate porzioni dei prospetti degli edifici.

  • b) Coperture e strutture di gronda

Le coperture devono prevedere l'utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 25%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana. Negli interventi di sostituzione edilizia è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale.

  • c) Intonaci, tinteggiature di facciata

L'eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare la pietra locale a faccia-vista. La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali che ricordino i colori della terra (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello.

  • d) Aperture, infissi

Per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato oppure in materiale plastico o alluminio simil legno, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali;

  • e) Scale esterne

Negli interventi in oggetto non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna "chiusa", cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.

Elementi dimensionali

12.5. Altezza massima dei fronti mt. 6.0;

12.6. Le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 15 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

Sistemazioni esterne

12.7.La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l' introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;

12.8.Tutti gli interventi devono essere finalizzati al riordino e alla valorizzazione paesaggistica dei fabbricati esistenti e dell'area di sedime, in particolare devono garantire:

  • - Il recupero dei manufatti quali fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, nonché qualsiasi manufatto di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;
  • - Il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie;
  • - Un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, garantito tramite la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • - Gli interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane;
  • - Il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva ed in particolare il mantenimento delle siepi e delle barriere frangivento eventualmente da integrare ove necessario con specie autoctone;
  • - Il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti;
  • - Ripristino ed il mantenimento della viabilità minore;

12.9. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

13. Gli interventi di cui sopra ricadenti nelle aree di cui all'art.142. c.1, lett.c, Codice del Paesaggio dovranno essere funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale.

CAPO 4: Disciplina degli interventi nelle aree di cui all'art.64 comma 1 lettere b) c) e d) della L.R. 65/2014

Art. 48. Disciplina degli interventi nei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.34 del P.S.I., nella tavola 2 sono individuati i nuclei rurali e i relativi ambiti di pertinenza.

2. Per i nuclei rurali è stato definito un apposito Album di cui all'Allegato C delle presenti norme, dove sono indicate le discipline per gli interventi all'interno dei nuclei e nelle loro aree di pertinenza.

3. All'interno degli ambiti di pertinenza dei nuclei rurali del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle zone urbanistiche di cui al Titolo V delle presenti NTA, con le seguenti prescrizioni generali:

  • - dovrà essere garantita la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto del nucleo rurale, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto rurale e con i valori espressi dall'edilizia locale;
  • - dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • - dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto del nucleo, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • - dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei rurali e le relative opere di arredo;
  • - dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline del nucleo rurale;
  • - è vietata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo rurale;
  • - dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • - dovranno essere mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - dovranno essere mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
  • - le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • - dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • - le nuove aree di sosta e parcheggio, nonché i posti auto scoperti o interrati, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, e non dovranno compromettere l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Art. 49. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, come definiti dall'art.18 del P.S.I. sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - Il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - La salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementivegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - La tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - Il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - Ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - Sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - Tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Destinazioni d'uso

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - Attività agricole;
  • - Residenza;
  • - Commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - Turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
  • - Piccoli alberghi e dimore d'epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva;
  • - Attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all'esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

Interventi ammessi

5. Edifici a destinazione d'uso agricola

Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui all'art. 45, sono ammessi esclusivamente:

  • - Manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all'art. 45.2 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.45.2.1 delle presenti norme
  • - Manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all'art.45.2 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all'art.45.2.2 delle presenti norme.
  • - Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954, sono ammessi:
  • - Tutti gli interventi di cui all'art. 36 ad eccezione di:
  • - Trasferimenti di volumi;
  • - Sostituzione edilizia.

6. Edifici a destinazione d'uso non agricola

Sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni relative agli edifici classificati ed agli edifici non classificati esistenti al 1954,sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 47.3, ad eccezione di:

  • - Sostituzione edilizia;

7. Orti sociali

In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 50. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all'art.64 comma 1 lettera d) della L.R.65/2014

Art. 50.1 Zone per impianti produttivi singoli in territorio agricolo - D1/SR

1. Sono aree di piccole dimensioni occupate da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate ricadenti nel territorio rurale che, pur ospitando funzioni o attività produttive non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 64 comma 6 della L.R.T. n. 65/2014.

2. L'istituzione di tali aree discende esclusivamente dall'esito favorevole della procedura di cui all'articolo 25 della L.R.T. n. 65/2014 espletata con variante al precedente Regolamento Urbanistico.

In queste zone, individuate nelle Tavole n. 2 Disciplina del territorio rurale con specifico perimetro ed etichetta D1/SR, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché:

  • - l'addizione volumetrica (A).

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento, si dovrà garantire:

  • a) modifiche alla morfologia del terreno limitate solo sistemazione planimetrica degli edifici senza sensibili alterazione delle quote esistenti;
  • b) adeguati criteri di progettazione e conseguenti misure di mitigazione e/o compensazione;
  • c) l'utilizzo di coloriture e materiali di finitura che migliorino l'inserimento degli edifici nel contesto in particolare per spezzare grandi volumi in campi visivi minori e per garantire l'integrazione con determinate specificità del paesaggio, specie per la visione d'alto.
  • d) la sistemazione con piantumazioni nelle zone di confine del lotto contermini con l'area agricola

Nell'ambito D1/SR sono insediabili le seguenti categorie funzionali: F.1.2, F.1.4, F.5.1,

nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

  • - Altezza massima - Hmax 9,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini - Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra i fabbricati - Df 10,00 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti - Ds 8,00 m

Categoria funzionale Artigianale, meccanica e tecnologica F.1.2

Categoria funzionale Artigianato di servizio e laboratori e magazzini per arti e mestieri compatibili con il tessuto urbano, integrabile con la residenza F.1.4

Categoria funzionale Commercio all'ingrosso non compatibile con il tessuto urbano e non integrabile con la residenza F.5.1

  • - Indice di Utilizzazione Fondiaria: UF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,65
  • - Dotazione parcheggio pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Pp 0,05 mq/mq Sf
  • - Dotazione verde pubblico/mq Superficie fondiaria del lotto: Vp 0,05

Art. 50.2 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Tali zone individuano aree destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili, deposito e rimessaggio di autovetture e affini, attrezzature per campeggio e materiali simili.

Destinazioni d'uso

2. Nelle zone sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso produttive e commerciali

Modalita' d'intervento

3. In tali zone è consentito l'intervento diretto; nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è prescritta la redazione di un piano di recupero, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti.

4. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica, fatte salve le specifiche disposizioni relative alla classificazione di cui all'art. 24;
  • - Interventi di nuova costruzione relativi a nuova costruzione di edifici a servizio delle attività e tettoie nel rispetto dei seguenti indici:
  • -Indice di copertura massimo 5% della SF con un massimo di 200 mq.
  • -Altezza massima dei fronti 5 mt. fuori terra
  • -Parcheggi privati 7,5 mq./100 mq. di superficie

4. Per tali zone valgono le seguenti disposizioni:

  • - Èescluso l'accesso diretto dalla viabilità di interesse sovracomunale,
  • - L'uso di tali zone è sottoposto a permesso di costruire, salvo diverse disposizioni del Regolamento Edilizio.
  • - L'istanza per il permesso di costruire deve essere corredata da un progetto comprendente l'individuazione della viabilità interna, dei piazzali, delle aree destinate a parcheggio entro e fuori la recinzione nella misura minima di cui al comma 3, i sistemi di scarico delle acque piovane.

5. Le aree adibite a deposito di materiali da costruzione, inerti, materiali di riciclo e simili dovranno essere preferibilmente schermate verso l'esterno con barriere vegetali.

Art. 50.3 Aree di interesse territoriale in zona agricola - IT

1. Tali zone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche o private di interesse territoriale di tipo sportivo e ricreativo, quali impianti sportivi, parchi territoriali aree ludico-sportive, maneggi, e spazi museali o divulgativi

2. Sulle aree indicate con apposita perimetrazione nelle Tav n. 2 Disciplina del territorio rurale, si può intervenire per intervento edilizio diretto esteso a tutta l'area, che coordini gli aspetti naturalistici, architettonici, funzionali ed urbanistici.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per motivi di utilità pubblica, potrà essere stipulata Convenzione tra la proprietà o i gestori e il Comune che garantisca le modalità d'uso delle attrezzature e degli spazi, quelle di gestione, i tempi e i modi di realizzazione degli interventi.

4. Per il patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree IT, quando è da ritenersi di valore nullo o con classificazione E.P.V., sono ammessi ampliamenti una tantum del 20% della SE esistente. L'ampliamento deve essere finalizzato ed asservito alla destinazione d'uso originaria.

5.sono ammesse costruzioni di servizio a carattere precario, da realizzarsi con materiali caratteristici (struttura in legno e coperture tradizionali) e su un solo piano, da destinarsi a spogliatoi, magazzini-rimessaggi, piccoli bar, nei limiti dei seguenti parametri urbanistici:

  • - Utilizzazione fondiaria = 0.01 mq./mq.
  • - H max = ml.2.70
  • - Distanza dai confini = 6 ml.
  • - Distanza dalle strade = 10.ml.
  • - Parcheggi = 0,25 mq/mq. superficie fondiaria

Art. 50.4 Zone per attività estrattive - AE

1. Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

2. Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

3. Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fintanto che permane l'attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino, l'area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente strumento urbanistico.

4. Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

5. Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l'istallazione di un manufatto precario per lo svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato e ancorato a terra, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

6. Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:

  • - pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
  • - copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
  • - manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;
  • - Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 30.00;
  • - distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

7. È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei manufatti precari e la messa in sicurezza dell'area una volta dismessa l'attività estrattiva.

Art. 50.5 Campagna abitata - TR10

1. Sono tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.

2. Per i fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di addizione funzionale pari al 30% della SE esistente.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04