Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 61.7 Infrastrutture storiche

1. Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle Tav. n. 2 Disciplina del territorio rurale e Tav. n. 3 Disciplina del territorio urbano devono essere conservate rispettando quando indicato del P.S.I.C.T..

2. Devono comunque essere mantenute:

  • - la libera percorribilità del tracciato;
  • - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

3. Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.

4. Èfatto divieto di asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04