Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 50.4 Zone per attività estrattive - AE

1. Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

2. Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

3. Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fintanto che permane l'attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino, l'area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente strumento urbanistico.

4. Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

5. Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l'istallazione di un manufatto precario per lo svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato e ancorato a terra, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

6. Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:

  • - pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
  • - copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
  • - manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;
  • - Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 30.00;
  • - distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

7. È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei manufatti precari e la messa in sicurezza dell'area una volta dismessa l'attività estrattiva.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04