Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 45.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente art.44.3 comma 1 lettera a (manufatti per l'attività agricola amatoriale)

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq. a mq. 2.000 le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 9 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6.

2. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra mq. 2.001 e mq. 5.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto - oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 16 mq di SE.

3. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 5.001, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 24 mq di SE.

4. Èammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.

5.La realizzazione dei manufatti è subordinata alla stipula di atto unilaterale d'obbligo che dovrà stabilire il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d'uso dell'immobile.

6. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, ivi compreso la realizzazione di servizi igienici.

7. La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 L.R. 65/2014, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'art. 134, comma 2 ter, nei casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 84 (art. 78 c.1 l.r. 65/2014 con modifica apportata dalla L.R. 47/2021) e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - la copertura potrà essere realizzata in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell'ambiente circostante;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
  • - gli infissi dovranno essere in legno di naturale o verniciato, PVC o Alluminio verniciati con colori tradizionali;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone;

8. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamneto di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell'articolo 137 della LR 65/2014.

9. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

10. Tali manufatti, sono realizzabili esclusivamente nei seguenti Sub-ambiti di paesaggio:

  • - E1 - Sub-ambito di paesaggio della città produttiva
  • - E4 - Sub-ambito di paesaggio della pianura periurbana
  • - E5 - Sub-ambito di paesaggio dell'Elsa
  • - E6 - Sub-ambito di paesaggio dell'Orme e del Turbone

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04