Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 34.2 Aree per gli impianti sportivi

1. Sono zone F3 destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

2. Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione territoriale: Ut 0,050
  • - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva: Hmax 7,50 m
  • - Distanza minima dei fabbricati dai confini: Dc 6,0 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m

3. Èprescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature.

4. I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04