Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 29.2 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

1. Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

2. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. Non sono in ogni caso computate le nuove superfici edificabili quando sono derivanti dall'ampliamento della Superficie Edificata esistente nei limiti del 35% della SE esistente, secondo quanto indicato nell'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T. .

3. La capacità edificatoria residua, da valutare in termini di Superficie Edificabile a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Dimensionamento del Piano Operativo di cui all'Allegato D, e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2. La capacità edificatoria (SE) derivante da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con contestuale cambio di destinazione d'uso, dovrà essere sottratta dalla categoria Riuso come indicato nelle tabelle del dimensionamento di cui all'Allegato D..

4. La SE da prelevare dal nuovo dimensionamento dell'UTOE di riferimento, sarà quella derivante dalla sola parte eccedente il 35% dell'ampliamento della SE esistente per ogni categoria funzionale.

5. La SE da prelevare dal dimensionamento per la categoria Riuso, sarà quella derivante da interventi della sola categoria di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione dall'uso di origine.

6. Per gli interventi di sostituzione edilizia, quando non siano presenti ampliamenti superiori al 35% della SE esistente, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria , anche se con contestuale cambio di destinazione d'uso non sono mai da computare per la sottrazione del dimensionamento dall'UTOE di riferimento.

7. L'Amministrazione comunale provvede all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione.

8. La capacità edificatoria (SE) può essere trasferita tra UTOE tramite provvedimento dirigenziale nell'ambito di validità quinquennale del POC, secondo le disposizioni e i limiti di cui all'art.43.2 della Disciplina di Piano del P.S.I.C.T..

9. La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio.

10. Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole n. 3 della Disciplina del territorio urbano e sono suddivise nelle sottozone B0,B1, B2 e B3.

11. Le sottozone B0 sono da considerarsi sature ed al suo interno sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente secondo la classificazione dei fabbricati nel rispetto del precedente art. 24 e comunque senza la possibilità di addizioni.

12. Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale;
  • b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere che devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno;
  • c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;
  • d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
  • e) direzionale;
  • f) pubbliche o di pubblico interesse;
  • g) pubblici esercizi.

13. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica.

14. Tali interventi non sono ammessi sui fabbricati classificati E.R.V., E.Va mentre sui fabbricati E.E.V. sono ammessi nei limiti previsti all'art. 24

15. Gli interventi che interessano una SE di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi, ad eccezione dell'altezza massima, per la quale è ammesso l'adeguamento all'altezza prevalente degli edifici adiacenti.

16. Gli interventi che interessano una SE di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni

e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui l'art. 12 comma 1, lett (e). delle presenti norme , ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni:

  • - sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione.

17. Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati, salvo quanto indicato al precedente comma 9, sono consentiti altresì:

  • a) Addizioni volumetriche (A);
  • b) Sostituzione edilizia (SE);
  • c) Nuova edificazione (NE)
  • d) interventi pertinenziali

nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0.5 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,45
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,60
  • - Altezza massima del fronte: Hmax 7.50 m

18. Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri;

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,40
  • - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,55
  • - altezza massima del fronte: Hmax 10,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC)
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati:Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3

  • - Indice di Edificabilità Fondiaria: IF 0,8 mq/mq
  • - Indice di Copertura: IC 0,35
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,47
  • - Altezza del fronte massima: Hmax 13,50 m
  • - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di POC
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04