Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 28. Centri antichi ed aree storicizzate - A

Caratteri generali e riferimenti statutari

1. Sono classificate zone territoriali omogenee "A" le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, così definite all'art. 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

2. Tali zone fanno parte degli Insediamenti di Impianto Storico così come definite nello Statuto del Territorio del P.S.I. Il P.O. declina con le seguenti normative le Azioni indicate all'art.14 del P.S.I.

3. Le zona A sono caratterizzate dalla presenza del Centro Storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli, dai Parchi, dai giardini di particolare pregio per i quali si prevede sostanzialmente il mantenimento dell'assetto esistente, salvo interventi di riqualificazione dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali nel rispetto della salvaguardia della tutela delle peculiari caratteristiche di collocazione oro/geografiche e di articolazione dell'agglomerato insediativo.

4. Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio, svolte negli ambiti delle zone A, le seguenti utilizzazioni:

Attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere;

  • - istituti universitari e di ricerca;
  • - istituti di istruzione superiore all'obbligo;
  • - uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
  • - uffici di enti territoriali.

Attrezzature e servizi a scala comunale:

  • - uffici e sedi comunali;
  • - distretti socio - sanitari;
  • - attrezzature culturali;
  • - edifici per il culto.

Attrezzature e servizi a scala di quartiere:

  • - scuole dell'obbligo;
  • - asili nido e scuole materne;
  • - farmacie;
  • - biblioteche di quartiere;
  • - sedi circoscrizionali;
  • - uffici postali;
  • - posti telefonici pubblici;
  • - uffici d'informazione turistica;

Servizi privati d'interesse pubblico:

  • - istituti di credito;
  • - agenzie di assicurazione;
  • - cliniche private;
  • - cinema e spazi per il tempo libero;
  • - sedi per la vita associativa.

Attività commerciali

  • - esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
  • - pubblici esercizi
  • - Attività artigianali limitatamente a:
  • - artigianato di servizio;
  • - artigianato artistico e tradizionale;

Uffici e servizi privati:

  • - direzioni aziendali,
  • - studi professionali;
  • - agenzie.

Attrezzature turistico ricettive

  • - alberghi;
  • - residenze turistico alberghiere.

Residenza:

  • - residenza ordinaria;
  • - residenza collettiva.

Sono incompatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • - attività industriali;
  • - attività artigianali diverse da quelle elencate nel precedente comma;
  • - altre attività con lavorazioni nocive, rumorose o comunque moleste;
  • - aziende di autotrasporto merci;
  • - caserme;
  • - istituti di pena;
  • - ospizi ed istituti assistenziali con più di 100 ospiti;
  • - depositi e magazzini di mezzi all'ingrosso;
  • - discoteche;
  • - impianti di erogazione carburanti.

Ogni destinazione diversa da quelle elencate ai precedenti comma verrà comparata a quelle elencate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Prescrizioni

5. Ogni tipo di intervento all'interno delle zone A dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • - il mantenimento dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali; utilizzo di materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto; tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
  • - il mantenimento e la valorizzazione di elementi di decoro ed arredi del fabbricato, (cornici, marcapiani, gronde, rilievi parapetti, ecc…);
  • - le canne fumarie esterne, come pure i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura , possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali;
  • - non è ammessa l'installazione di pannelli solari e di pannelli fotovoltaici sia sulle coperture dei fabbricati che nelle loro aree di pertinenza;
  • - le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;

6. Sugli edifici presenti nella zona A valgono le indicazioni contenute nel Titolo III, delle presenti norme; su tali immobili non sono ammessi ampliamenti volumetrici se non per interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti.

7. Sugli edifici classificati E.S.V. e su quelli classificati E.P.V., oltre ad interventi di ripristino di edifici o porzioni di edifici crollati o demoliti, sono ammessi:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico: a tal fine i progetti devono essere corredati da uno specifico studio del tessuto in cui dovrà inserirsi il fabbricato ricostruito e dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale. Dette ricostruzioni non possono superare le altezze preesistenti e sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti;
  • - le aree scoperte di pertinenza degli edifici non possono essere alterate in presenza di elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale. Nei giardini di pregio storico-architettonico o ambientale è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza vegetale, sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura del suolo. Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la copertura del suolo;
  • - gli interventi pertinenziali non sono ammessi se non finalizzati al riordino ed alla riqualificazione delle pertinenze esistenti;
  • - la realizzazione di posti auto scoperti è consentita solo a condizione di non compromettere elementi, sistemazioni e manufatti di valore architettonico, ambientale e testimoniale, la cui esatta consistenza deve essere dettagliatamente documentata negli elaborati di progetto;
  • - negli spazi pubblici di circolazione e di sosta, gli interventi devono essere improntati a criteri di restauro ed in particolare alla conservazione della pavimentazioni storiche rinvenute. Laddove le pavimentazioni risultino sostituite da tempo gli interventi di ripavimentazione devono conseguire una accurata ricerca storico documentale;
  • - Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici. Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione comunale;
  • - Il disegno della viabilità comprendente carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il disegno ed i materiali della pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale della strada.

8. Per i centri storici il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni della LR 65/2014, individua specifici ambiti di pertinenza paesaggistica di cui al successivo articolo 33.

Ambiti soggetti a Piani di Recupero

9. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

10. Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati.

11. Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma in variante al Piano Operativo.

Ambito della terza cerchia muraria storica

12. Entro tale ambito, a prescindere dagli interventi ammessi sugli immobili, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso sull'immobile, dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato in caso di interventi.

13. Le cortine murarie storiche e le relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, comprensivi delle necessarie opere di consolidamento.

Ambiti a destinazione d'uso definita

14. Per salvaguardare l'equilibrio e l'integrazione tra destinazione residenziale ed altre funzioni, all'interno dei perimetri della zona A sono individuati tre ambiti a destinazione definita, all'interno delle destinazioni .

  • - Ambito A1 -Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra;
  • - Ambito A2 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili dal presente articolo comma 4, esclusivamente al Piano terra ed al Piano primo. Quest'ultima limitazione non opera nel caso delle attrezzature turistico ricettive;
  • - Ambito A3 - Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza a tutti i piani.

15. Nell' ambito del centro storico cittadino di Empoli (zona A) è vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini. Tale limitazione non opera esclusivamente nel tratto di strada (via Delle Murina) appositamente individuato nella Tavola 3.1.

16. I frazionamenti di unità immobiliari a destinazione residenziale, ancorché compatibili con le definizioni degli interventi edilizi ammissibili, sono ammessi, se danno luogo ad unità immobiliari con superficie utile non inferiore a 50 mq; il frazionamento di unità immobiliari con superficie utile inferiore a mq. 50 mq potrà essere ammesso soltanto nel contesto di un Piano di recupero.

17. Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare avente destinazione d'uso abitativa alla data di entrata in vigore delle presenti norme e con superficie utile inferiore a 100 mq è consentita l'individuazione di una unità immobiliare di superficie inferiore a 50 mq, senza ricorso al Piano di Recupero, nel rispetto delle dimensioni minime di cui al DM 5 luglio 1975.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04