Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 24.10 Edifici posti in zone speciali
1. Sono gli edifici che ricadono all'interno di aree speciali o fasce di rispetto
2. Sono considerate zone speciali:
- - aree di rispetto d'influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" e s.m.i.;
- - aree di rispetto cimiteriale
- - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
- - le fasce di 10 ml. dalle acque pubbliche
- - le aree di rispetto ferroviarie
3. Per i fabbricati in oggetto, aventi classificazione fino a E.S.V. di cui all'art.24.4, è ammessa la sostituzione edilizia.
4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 30 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.
5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc. ) e conseguentemente l'intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.
6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.