Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 24.8 Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1954 che, seppur recenti, denotano una propria identità architettonica tale da non alterare il contesto urbano e/o ambientale in cui si inseriscono.

2. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione della specifica identità architettonica costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

Interventi ammessi

3. Su tali immobili o complessi edilizi E.E.V. sono consentite unicamente le categorie d'intervento di cui al precedente art. 22:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo

4. Èconsentito l'inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

5. Dovrà essere posta particolare attenzione all'uso di elementi tecnologici esterni all'edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.

6. Èammessa la demolizione senza ricostruzione, solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio e delle aree di pertinenza.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04