Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 24.5 Edifici privi di valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.P.V.)

1. Corrispondono agli edifici realizzati dopo il 1954 e privi di ogni valore architettonico.

Interventi ammessi

2. Su tali immobili o complessi edilizi E.P.V. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 22 e art.23 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l'intervento ricade.

4. Per i fabbricati E.P.V. ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all'art.2 della L.R.n.3/2017

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04