Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 22. Definizione degli interventi edilizi di tipo conservativo e ricostruttivo

1. Gli interventi di tipo conservativo ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo
  • e) ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo

2. L'attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all'atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Ultima modifica Giovedì, Giugno 27, 2024 - 12:04