Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 6 Disposizioni generali

Per tutte le previsioni di Regolamento Urbanistico, escluse quelle derivanti dalla Variante 2023, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche sono contenute nel Capo II del “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni sono desunte dall’Allegato A – Definizioni termini di riferimento di cui al medesimo DPGR.

Per quanto consentito dall’art. 31, “Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche”, del Capo III del citato DPGR 64/R 2013, in ragione di motivate esigenze o specificità locali, le presenti Norme contengono soltanto le ulteriori subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al Capo II del citato DPGR, nonché delle definizioni di cui all’Allegato A dello stesso DPGR.

In particolare sono presenti nel presente Regolamento alcune sub articolazioni ritenute necessarie per mantenere una continuità con la previgente disciplina edilizia ed urbanistica.

Nelle aree in cui è ammesso l’Intervento edilizio diretto, successivo o meno a Piano Urbanistico Attuativo, si applicano i soli indici di utilizzazione fondiaria (Uf), ovvero la Superficie Utile Lorda (Sul) massima specificatamente indicata nelle schede norma.

Nel caso di Interventi Edilizi Diretti conseguenti a Piani Urbanistici Attuativi, comunque la somma delle superfici utili lorde e dei Volumi (V) nei singoli lotti non può superare il valore ottenuto applicando l’indice di utilizzazione territoriale (Ut) all’intera area oggetto del Piano Urbanistico Attuativo, ovvero la Sul massima specificatamente indicata nelle schede norma.

Per la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di fabbricabilità I (espressi in mc/mq) va utilizzata la seguente formula: I = U*3 dove il fattore 3 indica l’altezza virtuale del piano.

Per quanto riguarda invece le previsioni derivanti dalla Variante 2023, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche sono contenute nel “Regolamento di attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R, e nei relativi Allegati 1 (“Quadro delle definizioni uniformi”) e 2 (“Ulteriori specificazioni tecnico-applicative di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi”).

Nella presente normativa e nelle schede norma, solo per le parti riguardanti le previsioni della Variante 2023, viene fatto riferimento quindi ai parametri e alle definizioni tecniche del regolamento n.39/r/2018.

Gli indici ovvero la Sul/SE riportati nella presente normativa e nelle schede norma sono sempre indici massimi.

In caso di contrasto tra le presenti Norme e le Norme sovraordinate, prevarranno queste ultime.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12