Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 6 Disposizioni generali

I parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche sono contenute nel Capo II del “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni sono desunte dall’Allegato A – Definizioni termini di riferimento di cui al medesimo DPGR.

In caso di contrasto tra le presenti Norme e le Norme sovraordinate, prevarranno queste ultime.

Per quanto consentito dall’art. 31, “Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche”, del Capo III del citato DPGR 64/R 2013, in ragione di motivate esigenze o specificità locali, le presenti Norme contengono soltanto le ulteriori subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al Capo II del citato DPGR, nonché delle definizioni di cui all’Allegato A dello stesso DPGR.

In particolare sono presenti nel presente Regolamento alcune sub articolazioni ritenute necessarie per mantenere una continuità con la previgente disciplina edilizia ed urbanistica.

Gli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) e di utilizzazione territoriale (Ut) si applicano per le aree la cui edificabilità è subordinata a Piano Urbanistico Attuativo.

Nelle aree in cui è ammesso l’Intervento edilizio diretto, successivo o meno a Piano Urbanistico Attuativo, si applicano i soli indici di utilizzazione fondiaria (Uf), ovvero la Superficie Utile Lorda (Sul) massima specificatamente indicata nelle schede norma.

Nel caso di Interventi Edilizi Diretti conseguenti a Piani Urbanistici Attuativi, comunque la somma delle superfici utili lorde e dei Volumi (V) nei singoli lotti non può superare il valore ottenuto applicando l’indice di utilizzazione territoriale (Ut) all’intera area oggetto del Piano Urbanistico Attuativo, ovvero la Sul massima specificatamente indicata nelle schede norma.

Per la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di fabbricabilità I (espressi in mc/mq) va utilizzata la seguente formula: I = U*3 dove il fattore 3 indica l’altezza virtuale del piano.

Gli indici ovvero la Sul riportati nella presente normativa e nelle schede norma sono sempre indici massimi.

Art. 8 Elementi ed indici edilizi

8.1 Piano sottotetto

I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da solai, ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini. Per gli edifici realizzati dopo il 26.06.2003 non è ammessa la rimozione di intercapedini la cui sottostante superficie calpestabile non sia stata conteggiata nella SUL

8.3 Superficie accessoria

Sono da considerarsi superficie accessoria anche i locali interrati o seminterrati destinati a cantine, purché:

  • - completamente interrati entro l’area di sedime dell’edificio fuori terra sovrastante e con un’altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40, misurata nel punto più alto.;
  • - ovvero seminterrati con altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40, misurata nel punto più alto. e sempre che i locali o piani non fuoriescano di oltre m. 1,00 dal riferimento in basso utilizzato ai fini della determinazione dell’altezza massima;
  • - le scale di accesso alle cantine potranno essere realizzate in aderenza alle pareti del fabbricato e fuori dalla sagoma dell’edificio fuori terra sovrastante, per un fuori sagoma massimo di m. 1,20.

8.4 Sagoma

Non costituiscono altresì modifiche della sagoma, quali sub-articolazioni delle fattispecie sopra elencate:

  • a) gli abbaini esclusivamente con le caratteristiche di cui all’art.11.2
  • b) il rialzamento della quota di imposta della copertura di edifici esistenti, esclusivamente nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e nei limiti strettamente necessari alla realizzazione di cordoli od altri accorgimenti tecnici derivanti dall’applicazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica.

Art. 9 Distanze e allineamenti obbligati e fasce di rispetto

9.1 Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona

Per distanza minima dei fabbricati dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a m. 2,00 delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi, ed il confine prospiciente (figura 5).

Di norma la distanza minima dai confini deve essere pari alla metà della distanza tra gli edifici prevista dalle norme di zona, con un minimo di m. 5,00, e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico o per scrittura privata registrata e trascritta, in base alla quale venga assicurata o l'aderenza o il rispetto della distanza tra gli edifici che si fronteggiano, ove il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

Ai fini della determinazione delle distanze, i confini tra zone urbanistiche diverse sono assimilati ai confini di proprietà

I piani o locali interrati possono essere realizzati sul confine, ma non all'interno delle fasce di rispetto stradale.

È consentito costruire sul confine del lotto, senza la convenzione di cui al precedente secondo comma, nei seguenti casi:

  1. a)quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza vedute;
  2. b) quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza;
  3. c) nel contesto di un Piano Urbanistico Attuativo.

Sono fatte salve le disposizioni specifiche che prescrivono una distanza assoluta dal confine e perciò non consentono la costruzione sul confine medesimo.

Figura 5

9.2 Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie

Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente, esclusi gli aggetti inferiori a m. 2,00 delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi ed il confine stradale.

si definisce strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e si intende per confine stradale il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea" così come definito all'art. 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Qualora un edificio prospetti su un'area pubblica o di uso pubblico, aperta alla circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, la distanza minima tra il fronte dell'edificio ed il limite opposto dell'area inedificata, non può essere inferiore all'altezza massima dell'edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due commi precedenti nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

Negli interventi sul patrimonio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli allineamenti esistenti.

Al di fuori delle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F si applicano le distanze previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'ente competente.

Nella costruzione, nella ricostruzione e nelle addizioni volumetriche o di manufatti di qualsiasi specie, deve essere osservata una distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di qualsiasi tipo dell'azienda delle ferrovie, nonché dei seguenti impianti della stessa azienda:

  • - Deposito locomotive;
  • - rimesse di locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;
  • - squadre rialzo;
  • - posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;
  • - cantieri iniezione legnami.

La distanza di cui al comma precedente deve misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

9.3 Distanza minima tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a m. 2,00 dei balconi, delle coperture e degli elementi decorativi, e l'edificio antistante misurato in maniera ortogonale alla parete.

La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non deve mai essere inferiore a m. 10,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/1968.

Nelle zone territoriali omogenee C è altresì prescritta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

È consentita la costruzione in unione o in aderenza salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti norme.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, sono quelle previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche.

Le addizioni funzionali, le sopraelevazioni e gli interventi che comportino mutamento della sagoma dell'edificio, sono comunque considerati, per la parte che fuoriesce dalla originaria sagoma, come "nuova costruzione", e, quindi, soggette al rispetto della distanza minima di dieci metri.

9.3 bis Salvaguardia e valorizzazione di aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica

Nel territorio comunale sono individuate aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica la cui disciplina è contenuta nell'art. 95 bis del presente Regolamento.

Nel caso che, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, è fatto obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente la Soprintendenza archeologica regionale o la stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla custodia temporanea dei beni rinvenuti.

Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente Soprintendenza lo segnali, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta da un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi.

Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico devono essere rispettati i disposti degli arti 95 e 96 del Codice degli Appalti (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 smi).

9.4 Ambiti di rispetto dei cimiteri

Ai sensi della Legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle Leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di m. 200.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a m. 100, con le procedure di cui all'art. 338 T.U.L.S. e ss.mm.. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

Per i cimiteri esistenti sono riportate nelle tavole di Piano le distanze di rispetto corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme.

Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  1. a) elementi viari;
  2. b) parcheggi;
  3. c) reti idriche;
  4. d) reti fognanti;
  5. e) metanodotti, gasdotti e simili;
  6. f) sostegni di linee aeree;
  7. g) stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile;
  8. h) parchi e giardini;
  9. i) impianti tecnologici che non richiedono una permanenza continuativa di persone se non quella limitata alle normali attività di manutenzione, presidio e controllo;
  10. j) volumi tecnici e serre temporanee o stagionali.

All'interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento pari al 10% della superficie utile lorda esistente, ove non risultino soggetti a particolari discipline, ed il cambio di destinazione d'uso ove non in contrasto con le norme di zona.

Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione delle presenti norme.

9.5 Distanze dai corsi d'acqua

Fatte salve eventuali maggiori distanze minime prescritte dalle norme vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua, acque pubbliche e salvaguardie idrauliche, per le nuove edificazioni, le addizioni volumetriche e per gli interventi di sostituzione edilizia si devono osservare le seguenti distanze minime:

  1. a) m. 20 nelle zone territoriali omogenee E;
  2. b) m. 10 nelle altre zone.

Per le piantagioni di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto 28 luglio 1904, n. 523 e comunque ad una distanza minima di m. 4,00 dal piede dell'argine.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio della riva in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

9.6 Distanze dagli elettrodotti

Gli elettrodotti rappresentano l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Al fine di mantenere adeguate distanze di sicurezza dagli impianti sopra detti, sono individuate delle fasce cautelative entro le quali gli interventi necessitano di una preventiva verifica di compatibilità.

All'interno di tali limiti è prioritariamente necessario verificare la sussistenza di fasce di rispetto rispondenti, per dimensioni e regolamentazione, alle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia. L'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo sono determinati dal proprietario/gestore dell'impianto.

Ogni trasformazione nelle suddette zone che possa avere reciproca interferenza con gli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dalla competente Autorità, previo parere del proprietario/gestore dell'impianto.

Per Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni si intendono quelle competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree ai sensi delle vigenti norme.

9.7 Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose

Al fine di garantire la protezione delle condotte principali di liquidi e di sostanze gassose (quali acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, gasdotti e simili) e degli impianti, non sono ammesse nuove costruzioni di edifici, ricostruzioni di edifici conseguenti a demolizioni integrali di edifici preesistenti e ampliamenti di edifici che comportino l'avanzamento dei fronti verso la condotta interessata, nelle fasce di 12 metri latistanti l'asse delle condotte.

Resta ferma ogni eventuale disposizione posta da leggi, da atti aventi forza di legge e da provvedimenti amministrativi riguardanti la materia, ovvero da atti costitutivi di servitù, nonché distanze inferiori stabilite dal proprietario/gestore dell'impianto.

Al fine di prevenire danni alle persone e cose causati da esplosioni o incendi sono individuate delle distanze cautelative da condotte per il trasporto di sostanze gassose e liquide infiammabili (metanodotti e oleodotti) entro le quali gli interventi necessitano di una preventiva verifica di compatibilità.

All'interno di tali limiti è prioritariamente necessario verificare la sussistenza di fasce di rispetto rispondenti per dimensioni e regolamentazione alle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia. L'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo sono determinati dal proprietario/gestore dell'impianto.

Ogni trasformazione nelle suddette zone che possa avere reciproca interferenza con gli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario/gestore dell'impianto se ed in quanto consentite.

Per Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni si intendono quelle competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree ai sensi delle vigenti norme.

Art. 10 Elementi primari di riferimento

10.1 Lotto urbanistico di riferimento

a) per gli edifici di origine successiva al 7 aprile 1956, data di adozione del primo Piano Regolatore Generale del comune di Empoli, il lotto urbanistico di riferimento è la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia rilasciati;

b) per gli edifici di origine non recente, si assume la posizione catastale del fabbricato al 7 aprile 1956 ovvero, in mancanza, quella desumibile dal catasto d’impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile

Art. 11 Elementi architettonici e di arredo

11.1 Serra solare

In quanto volume tecnico la serra solare non è soggetta a parametri urbanistici, purchè rispetti le seguenti condizioni:

  • sia interamente vetrata, con struttura in materiali leggeri e dotata di efficace sistema di schermatura solare;
  • sia garantito il rispetto dei rapporti aeroilluminanti dei locali abitabili ad essa adiacenti.

11.2 Abbaini

In presenza di coperture con falde inclinate, gli abbaini devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • larghezza massima pari a ml 1,50;
  • dislivello massimo esterno tra il piano di falda di copertura e la sommità all’intradosso della copertura dell’abbaino non superiore a ml 1,60;
  • posizionamento ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dalla linea di gronda, e non più di uno sulla stessa linea di massima pendenza;

Art. 11 ter Opere, interventi e manufatti pertinenziali

Sono rappresentabili in questa categoria le opere e manufatti edilizi, destinati in modo durevole a corredo o servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza, e non suscettibili di utilizzo autonomo, tra cui:

  • - opere ad uso privato, a servizio di organismi edilizi residenziali aventi rilevanza urbanistica-edilizia:
    è consentita la realizzazione di manufatti di pertinenza all’edificio alle seguenti condizioni:
    • a) il volume lordo (Vl) del nuovo manufatto, calcolato con riferimento alla sua sagoma, non potrà essere superiore al 20% del Volume (V) del fabbricato principale;
    • b) il nuovo manufatto dovrà essere realizzato all’ interno dello spazio di pertinenza dell’edificio, entro o fuori terra.
    • La demolizione di volumetrie secondarie e la loro ricostruzione all’interno dello spazio di pertinenza del fabbricato principale, è ammessa se il volume lordo (Vl), calcolato con riferimento alla sagoma, del manufatto ricostruito è uguale o inferiore al quello del manufatto demolito. Non è ammesso lo spostamento di volumetrie secondarie oltre il limite dello spazio di pertinenza, o comunque fuori dalla zona urbanistica omogenea di appartenenza del manufatto originario.
  • - opere ad uso privato, a servizio di organismi edilizi residenziali, turistico-ricettivi, ed attività agrituristiche, quali piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive, alle condizioni di cui ai successivi punti;
  • - nuovi muri di cinta e recinzioni di aree scoperte, siano esse costituite da murature, elementi prefabbricati, reti o siepi fino ad un’altezza massima complessiva di m. 1,50 e, di norma, coincidente con tracce fondiarie consolidate (limiti di coltura, strade, sistemazione del terreno).
  • Il limite di m. 1,50 è da intendersi prescrittivo per la parte a confine col suolo pubblico; sono consentite recinzioni di altezza maggiore, fino ad un massimo di m. 3, per la parte prospiciente spazi privati, a condizione che la parte eccedente m. 1,50 sia realizzata con ringhiera o rete.
  • - piscine permanenti sia al di sopra del piano di campagna che al di sotto dello stesso, atte a consentire le attività di balneazione.

Fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è consentita la realizzazione di piscine quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • a) l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistenti ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;
  • b) sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell’acqua necessaria a carico di pozzi privati o sostenibile da parte dell’acquedotto pubblico;
  • c) sia dimostrata la fattibilità attraverso uno studio geologico di dettaglio;
  • d) la profondità massima non sia superiore a m 2,20;
  • e) le dimensioni planimetriche siano contenute entro una superficie massima di mq. 150 nel caso di attività turistico-ricettive e mq. 80 per le abitazioni private;
  • f) la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale preferibilmente locale e comunque di colorazione assonante con le cromie dominanti nell’intorno;
  • g) il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari e neutri;
  • h) il vano tecnico, di dimensioni massime m 2,00 x 2,00 ed altezza massima di 2,20 m, dovrà essere interrato.

Le piscine sono rilevanti ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp)

  • - vasche e contenitori permanenti posti sia al di sopra del piano di campagna che al di sotto dello stesso, destinate a contenere riserve d’acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione.
  • La vasca deve essere priva di impianti sanitari per il trattamento delle acque ed è rilevante ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp).
  • - campi sportivi ad uso privato. Fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è consentita la realizzazione di campi sportivi ad uso privato quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:
    • a) l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;
    • b) la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti nell’intorno;
    • c) non siano previsti locali accessori di servizio.

Art. 12 Vincoli sulla superficie fondiaria

Ogni organismo edilizio determina sul territorio un vincolo sulla superficie ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi indici di zona.

Qualsiasi lotto urbanistico di riferimento che al 7 aprile 1956 (data di adozione del primo Piano Regolatore Generale del comune di Empoli) fosse già asservito a costruzioni esistenti o autorizzate non potrà essere computata per altre costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare - per i fabbricati esistenti o autorizzati - gli indici e le prescrizioni di zona vigenti.

La superficie fondiaria (Sf) dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata, né a cavallo di spazi o di aree pubbliche.

Le sedi viarie private non costituiscono interruzioni di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria (Sf).

Per il territorio aperto (zone territoriali omogenee E) valgono le norme previste dalla legge regionale di governo del territorio, e successive modifiche ed integrazioni ed i vincoli di inedificabilità, derivanti atti abilitativi dell’edificazione comunque denominati già rilasciati in virtù di precedenti leggi, rimangono confermati qualora il Regolamento Urbanistico non preveda una diversa destinazione per detta zona.

Art. 13 Utilizzazione degli indici fondiari

L'utilizzazione totale degli indici fondiari - corrispondenti ad una determinata superficie - esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici di zona.

Nella domanda finalizzata a permessi abilitativi dovrà risultare da esplicita dichiarazione del proprietario e del progettista che non viene sottratta area asservita, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti.

Art. 14 Dotazioni di spazi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Le dotazioni minime di spazi pubblici necessari nelle zone soggette a P.U.A., salvo diversa indicazione per le singole zone, sono quelle di seguito riportate.

Negli interventi soggetti a Piano Urbanistico Attuativo la dotazione di spazi pubblici eventualmente indicata nelle Schede Norma di cui all'art. 2 paragrafo E deve essere rispettata anche se superiore al minimo stabilito dalle presenti norme.

Negli interventi soggetti a piani di recupero la dotazione minima degli spazi pubblici è definita o in sede di specifica normativa di zona, oppure nelle schede norma di cui all'art. 2 paragrafo E.

Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte in cui il parcamento deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso. Non sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/o accesso superiori al 50% delle superficie totale richiesta.

14.1 Insediamenti residenziali

  1. a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
    • - strade come da progetto
    • - aree a verde 9,00 mq/ab
    • - parcheggi 3,00 mq/ab
    • Totale a) 12,00 mq/ab
  2. b) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria:
    • - aree per l'istruzione 4,50 mq/ab
    • - aree per attrezzature di interesse collettivo 2.00 mq/ab
    • Totale b) 6,50 mq/ab
  3. Totale a) b) 18,50 mq/ab

Le quantità di cui al precedente capoverso b) dovranno essere garantite nei modi seguenti:

  • - cessione al Comune di un'area anche esterna all'area di intervento, ma in aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria nell'UTOE di appartenenza;
  • - oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga area.

Ai sensi dell'art 3 ultimo comma Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si attribuisce ad ogni abitante 30 mq. di superficie lorda abitabile.

14.2 Insediamenti industriali e artigianali

  1. a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
    • - strade come da progetto
    • - parcheggi pubblici 5% della Superficie Territoriale
    • - verde pubblico 5% della Superficie Territoriale

14.3 Insediamenti direzionali e turistico-ricettivi

Superficie per spazi pubblici
80% della Superficie utile lorda di cui almeno la metà destinata a parcheggi

14.4 Insediamenti commerciali

Superficie per spazi pubblici
80% della Superficie utile lorda di cui almeno la metà destinata a parcheggi

Per le destinazioni commerciali si applicano inoltre le disposizioni di cui alla Parte quarta Titolo III "Piani e programmi di settore" Capo II "Disciplina attuativa di urbanistica commerciale".

14.5 Insediamenti misti

Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni.

Qualora in fase di attuazione dei PUA vengano realizzati edifici con destinazione prevalente commerciale e direzionale la dotazione complessiva di spazi pubblici, da verificarsi in sede di concessione edilizia, dovrà rispettare i limiti previsti ai precedenti punti 14.3 e 14.4. In tal caso gli spazi pubblici, per la parte eccedente la quota prevista al punto 14.1, o, 14.2, già reperita in sede di Piano Urbanistico Attuativo, vanno ricavati all'interno della superficie fondiaria limitatamente agli spazi a parcheggio.

Art. 15 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

Le trasformazioni fisiche di nuova costruzione (NC) e Ristrutturazione Urbanistica (RU) devono garantire la realizzazione di superfici a parcheggio per la sosta stanziale, coperte o scoperte, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Le trasformazioni fisiche che comportano addizione volumetrica devono garantire la realizzazione di parcheggi per la sosta stanziale, coperti o scoperti, calcolato con le stesse modalità di cui al comma precedente con riferimento alla sola porzione in aggiunta.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano cambiamento di destinazione d’uso o incremento del numero di unità immobiliari, sono subordinati al soddisfacimento della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale, nella misura di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, relativamente alle unità immobiliari di nuova formazione derivate dal frazionamento e/o dal cambio di destinazione d’uso.

Sono fatte salve diverse disposizioni risultanti dalle presenti norme.

Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale da garantire in caso di trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente, possono essere realizzate all’interno delle costruzioni o su aree scoperte nel lotto urbanistico di riferimento, oppure in aree attigue non facenti parti del lotto urbanistico di riferimento, agevolmente connesse con percorsi pedonali di lunghezza non superiore a m. 200,00, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione. Relativamente al centro storico di Empoli la fascia di 200 m sopra richiesta è calcolata dal limite di zona del centro storico medesimo

Per il solo cambio di destinazione verso la residenza senza incremento delle unità immobiliari, è consentita la deroga alle presenti disposizioni, con il mantenimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente già esistenti.

Per le destinazioni d’uso commerciale al dettaglio (ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico) le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione minime da reperire e le modalità per il loro soddisfacimento, sono quelle previste dal Titolo III Capo II “Disciplina attuativa di urbanistica commerciale”.

La dotazione minima di cui al comma precedente deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli immobili a destinazione produttiva e commerciale all’ingrosso e depositi, nonché per le destinazioni d’uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le dotazioni minime di parcheggi per la sosta stanziale sono calcolati nella misura di un metro quadrato ogni 10 metri cubi di volume virtuale (Vvui o Vve).

Per l’artigianato di servizio valgono le deroghe previste per il commercio al Titolo III Capo II.

Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale devono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di accesso superiori al 50% della superficie totale richiesta.

Nella realizzazione di autorimesse di tipo isolato, con le modalità previste dall’art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e nelle autorimesse non suddivise in box è consentito valutare per intero le superfici degli spazi di manovra ed accessori quali rampe, corsie e simili, nonché delle attrezzature complementari, di servizio e di supporto.

Fermo restando le quantità minime determinate con le modalità di cui ai commi precedenti, per la destinazione residenziale dovrà comunque essere garantito:

  • a) per gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica: almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
  • b) per la nuova edificazione: almeno un posto auto ogni 50 mq di SUL e comunque almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
  • c) per gli interventi di addizione volumetrica (limitatamente alle quantità di progetto): almeno un posto auto ogni 50 mq di SUL in addizione, e comunque almeno un posto auto per ogni nuova unità immobiliare.

Le eventuali maggiori quantità derivanti dalla suddetta verifica sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle dotazioni minime previste dalla legge.

Qualora, nell’ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sia possibile reperire le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, dovrà essere corrisposta al Comune di Empoli una somma pari al costo stimato per la realizzazione del parcheggio stesso, periodicamente aggiornato tramite deliberazione della Giunta comunale.

Detta somma è ridotta della metà nel caso che gli interventi riguardino immobili ubicati nel centro storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli.

La monetizzazione delle quantità richieste, in luogo della effettiva realizzazione delle stesse, è ammessa esclusivamente:

  1. - nelle equivalenti zone urbanistiche A, B e D di cui al D.M. 1444/68;
  2. - ove non sia tecnicamente sostenibile localizzare i posti auto all’interno del lotto di pertinenza anche realizzando dei locali interrati;
  3. - ove non sia tecnicamente possibile localizzare i posti auto in un raggio di 200 ml dall’edificio, ovvero alla distanza massima consentita per gli ambiti dei centri storici;

La sussistenza delle sopradette condizioni dovrà essere dimostrata dal soggetto proponente al momento di presentazione dell’istanza.

Art. 16 Dotazioni di parcheggi in relazione alle utilizzazioni

In aggiunta alle quantità di cui al precedente art. 14, per le utilizzazioni che seguono sono prescritte le seguenti superfici a parcheggio per la sosta di relazione:

  1. a) esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita
    si applicano i disposti della parte quarta titolo II strutture di vendita Capo II "Disciplina attuativa di urbanisticacommerciale"
  2. b) teatri e cinematografi
    la maggiore superficie tra quelle risultanti calcolando 40 mq. ogni 100 mq. di sul e 0.5 posti auto per ogni posto a sedere per spettatori
  3. c) Impianti per lo spettacolo sportivo
    la maggiore superficie tra quelle risultanti calcolando 80 mq. ogni 100 mq. di Sul e 0.5 posti auto per ogni posto a sedere per spettatori
  4. d) ospedali, case di cura e poliambulatori
    40 mq. ogni 100 mq. di Sul

L'attivazione delle utilizzazioni contemplate al comma 1 è ammissibile solamente a condizione che siano garantite le richieste dotazioni di superfici a parcheggio per la sosta di relazione ad uso pubblico nei modi che seguono:

  1. a) con la realizzazione a cura e spese dei soggetti che attuano gli interventi e la cessione al comune di Empoli, oppure l'assoggettamento a vincolo permanente ad uso pubblico, registrato e trascritto, delle superfici a parcheggio per la sosta di relazione, nelle misure richieste;
  2. b) con la corresponsione al comune di Empoli di una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio per la sosta di relazione ad uso pubblico di superficie di relazione nelle misure richieste se l'intervento ricade negli ambiti della conservazione e del restauro, ovvero, negli altri ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale, nel caso in cui una nuova attività commerciale subentri ad un'altra o si tratti di attività similare e compresa nell'artigianato di servizio, all'interno di edifici con destinazione commerciale esistente.

Le superfici a parcheggio per la sosta di relazione ad uso pubblico devono essere contigue all'immobile servito o comunque ad esso adiacenti e con esso agevolmente connesse con percorsi pedonali di lunghezza non superiore a m. 200.

Le superfici a parcheggio per la sosta di relazione ad uso pubblico costituiscono opera di urbanizzazione primaria. Esse concorrono alla dotazione minima inderogabile complessiva di spazi per parcheggi di uso pubblico richiesta dalle vigenti disposizioni e sono realizzate di preferenza nelle aree all'uopo indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B.

Nel caso in cui nelle suddette tavole non siano indicate aree idonee ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, tali aree vanno individuate all'interno delle aree di progetto.

Il Comune può vincolare i soggetti che attuano gli interventi e loro aventi causa, ad assumersi la gestione delle superfici a parcheggio per la sosta di relazione di uso pubblico, tramite idonee convenzioni, garantendone la manutenzione e la libera utilizzabilità collettiva.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12