Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 53 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono parti del territorio a prevalente destinazione residenziale, parzialmente o totalmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico che, di norma, non presentano particolari valori storico - ambientali da salvaguardare.

Corrispondono alle zone territoriali omogenee "B" di cui all'Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale appartenenti agli ambiti urbani suscettibili di completamento si applicano altresì i disposti dell'art. 100 e della parte IV titolo II "Le guide" capo I "Guida agli interventi e sui siti e sui manufatti d'interesse storico e/o ambientale" della presente normativa, con l'avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

Gli ambiti urbani suscettibili di completamento sono suddivisi, in relazione alle caratteristiche ed allo stato di attuazione in:

  • - Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo;
  • - Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi completati;

Art. 54 Modalità d'intervento

Negli ambiti urbani suscettibili di completamento il Regolamento urbanistico si attua, attraverso interventi Edilizi Diretti (Permesso Edilizio, SCIA) o Progetto Unitario Convenzionato, ovvero attraverso interventi Edilizi Indiretti subordinati dal RUC all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata (Piano Urbanistico Attuativo) come previsti dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti norme.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1500 mq.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica con contestuale cambio di destinazione d'uso, nonché di addizione volumetrica e di nuova edificazione sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 bis per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1200 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1200 mq.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica senza contestuale cambio di destinazione d'uso sono soggetti a:

  • - Intervento Edilizio Diretto ovvero Progetto Unitario Convenzionato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 bis per Superficie utile lorda (Sul) progetto < 1500 mq;
  • - Piano Urbanistico Attuativo per Superficie utile lorda (Sul) progetto > 1500 mq.

In tutti i casi sopra citati in cui è previsto il ricorso a PUC o PUA sarà possibile ricorrere all’Intervento Edilizio Diretto alle seguenti condizioni:
sia presentata dal proponente una relazione che attesti l’assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento;
sia attestata, mediante l’elaborato di cui all’art. 5ter del presente Regolamento Urbanistico, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente, ovvero siano individuate le misure idonee a evitare, ridurre o compensare tali impatti;
sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l’assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l’adozione di una procedura soggetta a convenzione.

Art. 55 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell’assetto all’interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l’intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di:

  • - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali;
  • - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale;

sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all’UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda (Sul) a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2.

L’Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all’aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione.

La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell’intervento edilizio.

Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dalle etichette B0,B1, B2 e B3.

Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • a) residenziale;
  • b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
  • c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all’emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;
  • d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
  • e) direzionale;
  • f) pubbliche o di pubblico interesse;
  • g) pubblici esercizi.

Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall’esterno.

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi, ad eccezione dell’altezza massima, per la quale è ammesso l’adeguamento all’altezza prevalente degli edifici adiacenti.

Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 63, ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni:

  • sia presentata dal proponente una relazione che attesti l’assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento;
  • sia attestata, mediante l’elaborato di cui all’art. 5ter del presente Regolamento Urbanistico, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente, ovvero siano individuate le misure idonee a evitare, ridurre o compensare tali impatti;
  • sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l’assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l’adozione di una procedura soggetta a convenzione.

Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati di cui all’art. 56 sono consentiti altresì:

  • a) Addizioni volumetriche (A);
  • b) Sostituzione edilizia (SE);
  • c) Nuova edificazione (NE)
  • d) interventi pertinenziali

nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1

  • - indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0.5 mq/mq
  • - apporto di copertura fondiario: Rc 0,45
  • - apporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,60
  • - altezza massima: Hmax 7.50 m
  • Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l’altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri;
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.)
  • - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2

  • - indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq
  • - rapporto di copertura: Rc 0,40
  • - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,55
  • - altezza massima: Hmax 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.)
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza:Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati:Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3

  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq
  • - Rapporto di copertura: Rc 0,35
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,47
  • - Altezza massima: Hmax 13,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 4
  • - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m
  • - quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
  • - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m
  • - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Art. 55bis Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture, zone (Brv).

Gli edifici ad uso residenziale che interferiscono con il tracciato di progetto di infrastrutture d’interesse generale e per i quali è prevista la demolizione, potranno essere rilocalizzati in aree individuate nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta Brv.

L'entità delle superfici e dei volumi da trasferire è determinata sulla base di perizia tecnica giurata che attesti la consistenza degli edifici da demolire al momento dell'apposizione del vincolo.

Nelle zone Brv è ammessa la sola destinazione d’uso residenziale, nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) Volume (V) ≤ esistente
  2. b) Volume lordo (Vl) di destinazioni accessorie ≤ Vl esistente
  3. c) Rapporto di copertura (Rc) Rc 0,40
  4. d) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,75
  5. e) Altezza massima Hmax 7,50 m
  6. f) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  7. g) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m
    quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
  8. h) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
  9. i) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

L’intervento di rilocalizzazione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione in cui il soggetto attuatore s’impegni a realizzare a proprie spese e senza scomputi, le opere di urbanizzazione necessarie al collegamento funzionale dell’edificio con le urbanizzazioni esistenti e a non trasferire l’immobile a terzi per dieci anni dalla data di certificazione di abitabilità dello stesso.

Sugli edifici realizzati nelle zone di cui al presente articolo saranno ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla Ristrutturazione edilizia.

Art. 56 Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati

Sono ambiti di formazione recente, attuati a seguito di Piani Urbanistici Attuativi oggi completati.

Gli ambiti urbani discendenti da PUA attuati sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B con apposito perimetro.

All'interno di detti perimetri non sono ammessi interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12