Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


CAPO I Impianti distributori di carburanti

Art. 117 Disposizioni generali

Gli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 118 Individuazione delle zone

Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee.

  1. Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico;
  2. Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento urbanistico;
  3. Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;
  4. Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico.

Art. 120 Limitazioni di zona

L’installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l’elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 103)
  • - Aree di recupero ambientale (Art. 104)
  • - Parco fluviale dell’Arno (Art. 105)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 106)
  • - Aree di protezione delle risorse idriche (Art.107)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l’installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 30%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00
  • Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 20%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione (oss. N. 59)

La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

Fuori dalla fascia di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 123 Incompatibilità tra impianto e sito

Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  1. A) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  2. B) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  3. C) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale, aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  4. D) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 124 Caratteristiche delle aree e degli impianti

Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  1. a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  2. b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  3. c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  4. d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 125 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione di dette aree.

CAPO II DISCIPLINA ATTUATIVA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 126 Campo di applicazione

Fermo restando quanto disposto dal Codice del Commercio e dal relativo Regolamento di Attuazione, le norme di cui al presente titolo disciplinano la realizzazione delle diverse tipologie di insediamenti commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale.

Art. 128 Strumenti di programmazione urbanistico-commerciale per gli esercizi di vicinato le medie e grandi strutture di vendita

Sono ammessi gli interventi che seguono.

1. Mantenimento degli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti

Gli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti, potranno essere ampliati fino alla soglia massima della classificazione, pari a 300 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 limitatamente all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento degli esercizi di vicinato esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio sia ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova localizzazione dell’esercizio ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal suddetto articolo.

2. Mantenimento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate fino alla soglia massima della classificazione e pari a 1500 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento delle Medie Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 e fatto salvo quanto diversamente disciplinato al suddetto articolo.

3. Mantenimento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate nei limiti delle disponibilità assegnate, se la zona territoriale omogenea in cui ricade la struttura è dichiarata idonea all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

E’ inoltre consentito il trasferimento di Grandi Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in nuove localizzazioni se la zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura è dichiarata idonea all’inserimento di Grande Struttura di Vendita ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

4. Realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita

È consentita la realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita se la destinazione commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea di appartenenza ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

5. Realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali

È consentita, nei limiti delle disponibilità assegnate dalla Regione Toscana, la realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali esclusivamente nelle localizzazioni riconosciutedalle presenti norme idonee all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

Art. 130 Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:

  • a) parcheggi per la sosta stanziale: all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

1. Per gli esercizi di vicinato:

  • a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o l’ampliamento degli esercizi di vicinato.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

2. Per le medie strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono dimensionate almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le dotazioni indicate al precedente punto b) possono essere abbattute quando l’esercizio non superi i 600 mq. di superficie di vendita, ed abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tale condizione dovrà essere attestata da una specifica relazione di previsione dei flussi di utenza in relazione allo stato dei luoghi ed alla tipologia di attività insediata.

La dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme, rispetto alle quali prevale tuttavia la previsione di cui al capoverso che precede.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

3. Per le grandi strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.),escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

La progettazione dei parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 mq. di Superficie di vendita (Sv), dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche elencate nel Codice Regionale del Commercio e del relativo Regolamento di attuazione.

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 9 febbraio 2007 smi

Art. 131 Criteri di realizzazione dei raccordi viari

I disposti del presente articolo si applicano esclusivamente ai nuovi insediamenti.

  1. 1. Per gli esercizi di vicinato:
    L’eventuale raccordo tra parcheggio destinato ai clienti e viabilità pubblica deve essere costituito da almeno una corsia per senso di marcia.
  2. 2. Per le medie strutture di vendita:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare al parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
  3. 3. Per le grandi strutture di vendita comprese le aree commerciali integrate:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare la parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
    4. d) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto dalle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
    5. e) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
    6. f) tra le corsie di accesso alla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.

CAPO III PIANO DEI TEMPI E DEGLI ORARI

Art. 136 Disposizioni generali

Il Regolamento Urbanistico conferma il "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" approvato unitamente al Piano Strutturale.

Le tematiche trattate dal "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" saranno oggetto di progetti coordinati per i tempi della città.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12