Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


CAPO I GUIDA AGLI INTERVENTI SUI SITI E MANUFATTI D'INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE

Art. 109 Prescrizioni comuni alle unità edilizie

Gli interventi di restauro, ed in subordine quelli di ristrutturazione edilizia conservativa per gli elementi non innovativi, si attuano secondo criteri di tipo conservativo, evitando il più possibile interventi sostitutivi, anche per ciò che attiene all'uso dei materiali ed alla loro tecnologia.

Prima della sostituzione di elementi decorativi e/o strutturali, dovranno essere esaminate e perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo in sito.

Per la sostituzione e/o il ripristino di singoli elementi strutturali in particolari ed accertate situazioni di degrado, potranno essere introdotti materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché tali interventi siano dettagliatamente giustificati e segnalati nel progetto o in corso d'opera, siano limitati alle opere indispensabili e siano coerenti con gli indirizzi progettuali originari.

L'inserimento e la sostituzione degli elementi strutturali dovrà preferibilmente avvenire mediante l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali; sono ammessi materiali e tecniche anche diversi da quelli originari, purché sia tecnicamente comprovata la loro affidabilità.

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Intonaci e trattamento delle facciate;
  2. 2. Colori;
  3. 3. Serramenti esterni;
  4. 4. Pavimenti e rivestimenti;
  5. 5. Strutture verticali ed orizzontali;
  6. 6. Coperture;
  7. 7. Impianti tecnologici.

109.1 Intonaci e trattamento delle facciate

Gli intonaci esistenti, anche in porzioni, devono essere ripristinati mantenendo le stesse caratteristiche materiche e utilizzando tecniche tradizionali.

La finitura esterna dell'edifico deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia dello stesso; in nessun caso è permesso asportare integralmente l'intonaco al fine di creare paramenti "faccia - vista".

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario; in questo caso è vietata la stuccatura dei giunti a cemento.

È vietato l'uso di intonaci plastici, al quarzo, tipo terranova, spruzzati, ecc.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga e lavorata come l'originale.

109.2 Colori

Nella tinteggiatura dei fabbricati ubicati nel centro storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli si dovrà fare riferimento alle unità minime d'intervento (UMI).

Per gli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) è obbligo utilizzare i cromatismi originari; le tinteggiature vanno scelte tra i colori usati nel tempo nell'edificio, documentate dalle tracce trovate nelle indagini preliminari e potranno essere fatte colorando in pasta il velo con terre naturali oppure ricorrendo a tecniche tradizionali.

Mancando l'intonaco originario, ci si deve riferire a pigmenti usati anticamente in zona; tra i colori proponibili va scelto quello che s'intona meglio con gli edifici circostanti, e che nel contempo serve a mantenere a punto l'effetto delle masse nella composizione architettonica.

Per gli edifici con grado di protezione 3) e c) si attueranno scelte progettuali riferendosi alle tinteggiature presenti nella zona.

E vietato l'uso di colori al quarzo, acrilici, patinati o simili.

E prescritto sempre e comunque il mantenimento, restauro e ripristino, all'interno e all'esterno delle abitazioni, di decorazioni, cornici, fregi, disegni, graffiti, affreschi dei quali restino tracce o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili.

Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni del piano del colore eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

109.3 Serramenti esterni

Sono prescritti infissi esterni in legno a due ante, verniciati a corpo nei colori tradizionali o in essenze tradizionali al naturale nelle sezioni, sagome e partiture originali e preferibilmente suddivisi da bacchette di legno in più specchiature.

Sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", i serramenti in alluminio, di qualsiasi tipo e colore, e le controfinestre sul filo esterno del muro.

Per particolari aperture e situazioni architettoniche particolari possono essere proposti e autorizzati infissi realizzati in profilati in ferro verniciati.

Non è ammesso alcun dispositivo di oscuramento per gli edifici che presentino aperture dotate di fasce o cornici in pietra a vista; in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno.

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane in legno a due ante, verniciate a corpo nei colori tradizionali e del tipo "alla fiorentina".

Per le porte di accesso all'esterno sono prescritti portoni a due ante del tipo tradizionale in legno verniciato a corpo o in essenze tradizionali al naturale.

Sono prescritte specchiature a superficie unita, a due bozze, a grandi doghe orizzontali tipo "grondaiola". Sono escluse le rifiniture "a perlinato".

Le porte esistenti di pregevole fattura e di antica origine devono essere riutilizzate e restaurate.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) i portoni devono essere impostati solo sul filo interno dello sguancio o della mazzetta.

Non è ammessa la formazione, a protezione della porta d'ingresso, di pensiline e tettoie di qualsiasi materiale, forma e dimensione.

È espressamente vietata la posa in opera di serrande avvolgibili, saracinesche metalliche, serramenti in alluminio di qualsiasi tipo e coloritura, controporte sul filo esterno del muro.

109.4 Pavimenti e rivestimenti

Negli edifici con grado di protezione 1) e a) devono essere mantenuti i materiali originari, le porzioni carenti possono essere integrate con materiali analoghi di recupero; in caso di dimostrata impossibilità possono essere usati materiali nuovi analoghi a quelli preesistenti purché di tipo tradizionale.

Negli edifici con grado di protezione 2), 3), b), c) è ammessa la sostituzione di pavimenti e rivestimenti esistenti se non di pregio.

Rivestimenti interni sono ammessi esclusivamente nei servizi igienici, nelle cucine di nuova formazione e nel vano cucina tradizionale, per quest'ultimo limitatamente alla zona necessaria per la formazione della parete attrezzata.

Sono vietati rivestimenti esterni di qualsiasi genere e specie.

109.5 Strutture verticali e orizzontali

Il consolidamento delle strutture murarie a vista dovrà essere attuato rispettandone le caratteristiche di continuità, pesantezza e omogeneità, e quindi in primo luogo applicando la tecnica a "scuci e cuci", con uso di elementi di materiali dello stesso tipo.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammesso l'utilizzo di sistemi c.d. "a cappotto" per l'isolamento termico esterno degli edifici.
L'isolamento dovrà interessare tutti i fronti esposti dell'edificio ed eccezione di quelli prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.
L'attuazione dell'isolamento termico esterno dovrà garantire il mantenimento o il ripristino di ogni elemento decorativo presente sui fronti e la compatibilità dell'intervento con l'oggetto di tutela.

Per le murature non in faccia a vista è ammesso l'intervento con applicazioni di reti elettrosaldate con chiodatura e rinzaffi cementizi o di tecniche che utilizzino tiranti di precompressione.

Il consolidamento delle strutture lignee orizzontali può essere attuato mediante:

  1. a)sostituzione con materiali della stessa natura per quanto riguarda la grossa e/o piccola orditura e/o tavolame;
  2. b) sostituzione o opere di presidio e rafforzamento di singoli elementi degradati, anche con uso di elementi metallici (putrelle, mensole, staffe);
  3. c) sovrapposizione al solaio esistente, se di notevole pregio architettonico e decorativo ma non più staticamente affidabile, di nuova struttura metallica con funzione portante; ciò è consentito nel caso che la nuova struttura sia inseribile senza modifiche sostanziali delle quote di pavimento preesistenti.

L'operazione deve essere comunque compatibile con la conservazione ed il restauro di eventuali pavimentazioni di interesse storico.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ed eccezionalmente negli interventi di restauro, ove la struttura lignea necessiti di un totale rifacimento, è consentita la sostituzione solo se il solaio preesistente, anche se attualmente plafonato e intonacato, non abbia caratteristiche che ne denuncino la originaria natura di struttura a vista.

Tale sostituzione dovrà essere realizzata con una nuova struttura con materiali lignei, aventi le caratteristiche di orditura di quelli preesistenti e che non comportino la necessità di una rigida costanza di interassi tale da richiedere pesanti manomissioni delle strutture di appoggio.

Per le opere di consolidamento ed irrigidimento in generale sono da preferire alle strutture in c.a. quelle in ferro; per l'irrigidimento dei solai è ammessa la posa di rete elettrosaldata con cappa cementizia.

Negli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto il restauro ed il consolidamento delle volte, degli archi e dei solai in voltine di mattoni.

109.6 Coperture

Le coperture devono essere realizzate nella forma, dimensioni e materiali originari e tradizionali locali.

La quota di imposta, la geometria delle falde e la pendenza dovranno rimanere inalterate fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti in merito all'inserimento di materiale di isolamento e di impermeabilizzazione, nonché alla realizzazione di cordoli perimetrali nei casi ammessi dalle presenti norme.

La grande e la piccola orditura in legno dei tetti quali travi di colmo, puntoni, falsi puntoni, capriate, arcarecci e terzere, travicelli, correnti, dovranno rimanere inalterate.

Per gli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto l'uso di coppi e tegole alla Toscana con recupero, per quanto possibile, del materiale originario. Sono ammesse tipologie del manto diverse, comunque in laterizio, solo se preesistenti nell'impianto originario.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture a condizione che le modifiche per la realizzazione delle stesse non comportino una pregiudizievole alterazione della conformazione e della geometria della copertura e che siano comunque verificate le seguenti condizioni:

  • - è ammessa la realizzazione di una sola terrazza a tasca per unità immobiliare
  • - tale realizzazione non deve interessare la facciata principale e comunque quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici;
  • - la terrazza a tasca dovrà essere di norma completamente incassata e dovrà essere mantenuta ad almeno 1,50 metro dalla linea di gronda ed 1 metro dal colmo;
  • - è ammessa la realizzazione di parapetti solamente se realizzati in metallo con tipologie tradizionali;
  • - la terrazza a tasca dovrà avere superficie massima di 1/10 della porzione di copertura che proietta sullunità immobiliare o sulla porzione di essa, immediatamente sottostante, con un minimo comunque ammesso di mq 5;
  • - eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della copertura.

Non è ammessa la formazione di terrazze a tasca sulle coperture di edifici con grado di tutela a),b),1) e 2).

In caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria della copertura, le coperture piane esistenti, ma derivanti da recenti trasformazioni, dovranno essere riportate in pendenza, tenendo, come quota d'imposta del nuovo tetto, l'intradosso della copertura piana preesistente; nel caso di dimostrata impossibilità dovranno essere pavimentate con elementi di laterizio.

Ogni intervento sugli edifici dovrà comportare l'eliminazione di tutte le coperture in materiali diversi (eternit, plastica, lamiera ecc.) presenti nel fabbricato o nel complesso di fabbricati.

I comignoli esistenti dovranno essere mantenuti e ripristinati; è consentita la formazione di nuovi purché realizzati nelle forme e con materiali tradizionali.

La gronda dovrà rimanere inalterata nelle forme, materiali e dimensioni, sia essa realizzata con mensolotti in legno o con elementi in laterizio o cannicciato.

Nel caso di gronde di nuova formazione i mensolotti saranno simili a quelli dei fabbricati adiacenti o sagomati in forma semplice (una sola stondatura o a colpo d'ascia).

La gronda si completerà con il sovrastante scempiato in mezzane e "seggiola" e cicogna. È prescritto il restauro e ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda realizzati in laterizio, così come di tutti gli elementi del sottogronda.

Per la realizzazione dei canali di gronda, dei pluviali e delle cicogne è prescritto l'uso del rame e l'uso di forme semplici.

L'aggetto laterale della falda, "tempia", deve essere realizzato con sovrapposizione di mezzane e manto; di norma è escluso l'uso di mensole in legno, o altro materiale, con posa in opera di un sovrastante corrente, salvo che non ne sia documentata la preesistenza.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a) e b) è vietata la costruzione di nuovi lucernari, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di sicurezza e di manutenzione, aventi dimensioni massime e caratteristiche come previste dall’art. 9 comma 2 del DPGR 18 Dicembre 2013, n. 75/R.

Negli edifici con grado di protezione 3) e c) è consentita la realizzazione di lucernari, purché vengano inseriti nelle linee delle falde.

E’ consentita la costruzione di abbaini esclusivamente per l’accesso alla copertura nel numero massimo di uno per edificio.

È vietato l'uso di controsoffittatura e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente con l'orditura del tetto.

È ammessa l'introduzione di materiali di isolamento e di impermeabilizzazione purché in forme e dimensioni tali da non alterare in maniera sostanziale la sagoma, i prospetti e la configurazione architettonica degli edifici.

109.7 Impianti tecnologici

Al fine di tener conto della evoluzione tecnologica e dei nuovi requisiti in materia di impiantistica generale, nonché delle disposizioni vigenti in materia, per particolari problemi di carattere impiantistico potranno essere adottate, di volta in volta, apposite soluzioni purché non in contrasto con i criteri generali di restauro e risanamento conservativo.

In particolare negli edifici con grado di tutela a, b, c, 1, 2, 3 non è ammessa l'installazione di impianti di condizionamento, gruppi motori e impianti simili nella facciate principali e comunque in quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici. Allo stesso modo non è consentita l'installazione dei medesimi impianti sulle coperture prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.

Art. 110 Prescrizioni relative ai fabbricati rurali

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Aia;
  2. 2. Cucina;
  3. 3. Sale esterne ed interne;
  4. 4. Sistemazione esterna;
  5. 5. Fienili separati a due piani;
  6. 6. Annessi rustici minori.

110.1 Aia

E’ prescritto il mantenimento e ripristino della pavimentazione esistente e del muretto di bordo; per il ripristino dovranno usarsi materiali di recupero.

110.2 Cucina

Nei fabbricati rurali non è ammessa la suddivisione della grande cucina tradizionale nei vani cucinotto e tinello; nel caso in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, è ammessa la formazione di una nuova cucina in altro vano.

110.3 Scale Esterne ed Interne

È prescritto il restauro e la conservazione nei limiti del riconoscimento del loro valore storico testimoniale.

Non sono consentiti mutamenti nel numero e disposizione delle rampe esistenti, tipologia, materiali; è vietato il rivestimento di scale in pietra esistenti.

E prescritto inoltre il mantenimento degli scalini di raccordo fra le quote diverse eventualmente presenti nell'edificio.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga lavorata come l'originale.

110.4 Sistemazione esterna

Devono essere mantenuti, salvo casi di dimostrata impossibilità, gli andamenti, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originarie, oltre a tutte le essenze arboree di alto e medio fusto tipiche del paesaggio toscano.

Lo spazio di pertinenza rurale comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro, sia costruiti che vegetazionali; tali elementi devono essere conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere predisposto ad integrazione di quello esistente e deve essere realizzato in rapporto alla casa o al complesso di edifici, nelle forme, nelle localizzazioni e con le specie scelte tra quelle dell'art. 116.

E prescritta la posa a dimora di piante della stessa specie e dimensione per quelle tagliate o rimosse a causa della nuova sistemazione.

Sono escluse forme di arredo tipiche della villetta contemporanea quali: vialetti, aiuole, prato all'inglese ecc.

Le recinzioni esistenti aventi carattere storico documentario tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria dovranno essere mantenute anche se non strettamente connesse all'organismo edilizio.

Per le nuove recinzioni è preferibile l'uso di siepi nelle essenze e forme tradizionali e tipiche della zona.

È consentita la costruzione di recinzione con cordolo (altezza max. cm. 30) e sovrastante rete metallica a maglia sciolta, (altezza max. cm. 150), purché nella parte antistante la rete venga posta a dimora una siepe.

È consentita inoltre la costruzione di recinzioni in muratura piena intonacata o in pietra o mattoni facciavista fino ad una altezza max. di cm. 100, purché in forme semplici, lineari e non suscettibili di produrre disarmonia con l'ambiente circostante.

L'eventuale cancello di accesso, può essere sostenuto da due colonne in muratura piena intonacata o facciavista di pietra e/o mattoni e deve essere realizzato in ferro o in legno, a geometria semplice, con esclusione di forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto" o "in stile".

Le pavimentazioni esterne esistenti aventi carattere storico documentario dovranno essere mantenute e recuperate.

Per le nuove pavimentazioni è prescritto l'uso di mezzane in cotto o laterizio pieno, o di lastricato in pietra arenaria.

Sono vietati tutti gli altri materiali lapidei quali il porfido nelle varie forme e pezzature, la trachite ecc. e l'asfalto.

110.5 Fienili separati a due piani

Sono costituiti, in genere, da volumi elementari a pianta rettangolare e tetto a capanna con rimesse o portico carraio al piano terreno e fienile al piano superiore.

Possono essere riutilizzati ai fini abitativi alle condizioni di seguito riportate:

  • - non è consentito tamponare le aperture ad arco esistenti;
  • - è consentita l’utilizzazione del piano terreno per la formazione di un vano unitario cucina-soggiorno e di una scala di accesso al piano primo;
  • - la suddivisione del piano terra e del piano primo in più vani dovrà essere congruente con l’orditura del tetto;
  • - in presenza di una scala esterna di particolare pregio di accesso al piano primo ne è prescritta la riutilizzazione come elemento distributore e ne è vietata la demolizione;
  • - le aperture dotate di grigliati in mattoni devono essere mantenute, ed eventualmente ripristinate nelle parti deteriorate, crollate o modificate in passato, nelle loro caratteristiche dimensionali e costruttive; è ammessa la formazione di un muro di tamponamento interno, ferma restando la finitura a grigliato;
  • - è ammessa la formazione, nei fronti timpanati, di finestre congruenti con la tipologia e le dimensioni della facciata.

CAPO II GUIDA PER LA TUTELA DELLA RISORSA "VERDE"

Art. 111 Contenuti ed Ambito di applicazione

Le norme della guida per la tutela della risorsa "verde" si applicano a tutto il territorio comunale e costituiscono un fondamentale riferimento per gli alberi esistenti all'interno delle zone edificate, pubbliche e private, si applicano in sede di pianificazione urbanistica attuativa, di intervento edilizio diretto, di opere pubbliche e di ordinaria attività di manutenzione degli spazi pubblici e privati.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 120 cm, misurata ad un'altezza di 130 cm. dal suolo, con esclusione delle specie considerate infestanti (Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima). Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si sommano le circonferenze dei singoli tronchi.

Non sono soggetti alle norme di cui al presente Capo II gli alberi da frutta (ad eccezione di quelli non più utilizzati a scopi produttivi) e i pioppeti coltivati e l'arboricoltura da legno prevista dall'art. 66 della LRT 39/2000.

Art. 112 Misure vietate

È vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti. Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, le misure intraprese nel quadro di un'ordinata gestione di vivai o giardini.

Le siepi esistenti sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria. Gli abbattimenti devono avvenire senza produrre l'eliminazione del filare o siepe esistente e quindi possono essere applicati a non più di 1/3 delle piante esistenti e con obbligo di sostituzione delle essenze abbattute, nel rispetto dell'elenco riportato al successivo art. 116. Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato o conclamato.

Tra gli interventi vietati di cui al 1º comma si considerano altresì tutte quelle azioni che modificano in modo sostanziale l'aspetto caratteristico degli alberi protetti o ne compromettano l'ulteriore crescita.

Art. 113 Misure prescritte

Fermo restando quanto previsto all'art. 57 c. 3 della L.R. 39/2000 "Difesa fitosanitaria" il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, la conservazione e la difesa di alberi protetti nel senso dell'art. 111 secondo comma, ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire interventi edilizi.

Art. 114 Protezione degli alberi e procedure edilizie

Ogni pratica edilizia deve essere corredata di una planimetria in scala adeguata dove deve essere riportata l'esatta collocazione degli alberi e degli arbusti con la specifica della specie, della circonferenza del tronco ed idonea documentazione fotografica.

Qualora l'intervento edilizio comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la decisione relativa è adottata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, sulla base dei seguenti criteri:

  • - esistenza di rischi per l'incolumità pubblica;
  • - presenza di danni gravi per i fabbricati;
  • - presenza di danni gravi per le infrastrutture;
  • - situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
  • - distanze non conformi al Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:

  • - la caduta di fogliame, frutti o rami;
  • - ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze;
  • - modifiche dettate da gusto estetico.

Gli interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi od arbusti dovranno prevedere l'utilizzo di piante di almeno 1 anno e, a garanzia di attecchimento, la sostituzione delle piante che non sopravvivano oltre i tre anni dalla piantumazione.

Art. 115 Vegetazione dei fossati e filari alberati in zona agricola

Per la vegetazione facente parte dei fossati e dei filari alberati in zona agricola l'ambito di protezione è esteso a tutte le specie arbustive ed arboree, indipendentemente dalla misura della circonferenza dei tronchi.

Art. 116 Scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto

La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell'ambito del territorio comunale per finalità di tipo non produttivo deve in generale conformarsi al criterio della costruzione di un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà dell'ambiente empolese, nelle sue specifiche componenti urbane e rurali, e della continuità con gli elementi della tradizione storica e paesistica locale.

In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti:

  1. a)per quanto riguarda i parchi e giardini di nuova realizzazione o per l'integrazione di quelli esistenti la scelta deve indirizzarsi verso specie le cui caratteristiche biologiche siano compatibili con i parametri climatici dell'area empolese;
  2. b) per quanto riguarda i parchi e giardini d'epoca nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco che segue:
    Essenze originali nei giardini d'epoca1
    • - Cedrus sp. (cedro);
    • - Cedrus atlantica (cedro dell'atlante);
    • - Cedrus libani (cedro del libano);
    • - Platanus orientalis (platano orientale);
    • - Tilia platyphillos (tiglio);
    • - Aesculus hyppocastanum (ippocastano);
    • - Magnolia grandiflora (magnolia);
    • - Quercus ilex (leccio);
    • - Pinus pinea (pino domestico);
    • - Pinus halepensis (pino d'aleppo);
    • - Cupressus sempervirens (cipresso);
    • - Laurus nobilis (lauro);
    • - Ligustrum ovalifolium (ligustro);
    • - Buxus sempervirens (bosso);
    • - Crataegus sp (biancospino);
    • - Cercis siliquastrum (albero di giuda);
    • - Disospyros kaki (albero dei cachi);
  3. c) per quanto riguarda le zone agricole nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco che segue:
    Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree marginali e coltivate1
    • - Pinus pinea (pino domestico);
    • - Pinus pinaster (pino marittimo);
    • - Cupressus sempervirens (cipresso);
    • - Populus nigra (pioppo nero);
    • - Populus nigra var. italica (pioppo cipressino);
    • - Acer campestre (acero campestre);
    • - Robinia pseudoacacia (Robinia);
    • - Prunus sp (pruno selvatico );
    • - Ulmus campestris (olmo);
    • - Ficus carica (ficus);
    • - Diosper kaki (albero dei cachi);
    • - Salix spp (salici);
    • - Morus alba (gelso);
    • - Sorbus domestica (sorbo);
    • - Ziziphus jujuba (giuggiolo);
    • - Junglans regia (noce);
    • - Quercus pubescens (roverella);
    • - Quercus cerris (cerro);
    • - Quercus robur (farnia);
    • - Olea europea (olivo);
    • - Platanus sp (platano);
    • - Vitis vinefera (vite);
    • - Rubus sp (rovo);
    • - Spartium junceum (ginestra);
    • - Sanbucus nigra (sambuco);
    Essenze arboree ed arbustive spontanee lungo i corsi d'acqua1
    • - Salix sp (salici);
    • - Populus nigra (pioppo nero);
    • - Populus alba (pioppo bianco);
    • - Populus tremula (pioppo tremolo);
    • - Ulmus campestris (olmo);
    • - Alnus cordata (ontano napoletano);
    • - Alnus glutinosa (ontano nero);
    • - Fraxinus ornus (orniello);
    • - Prunus spinosa (pruno selvatico);
    • - Quercus pubescens (roverella);
    • - Quercus cerris (cerro);
    • - Cornus sanguinea (sanguinello);
    • - Sanbucus nigra (sambuco);
  4. d) per quanto riguarda le aree boscate e i parchi pubblici nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco di cui all'Allegato A della LRT 39/2000

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 39/2000, gli elenchi di cui sopra devono considerarsi non esaustivi. Sono ammesse anche specie non presenti in elenco, ma con simili caratteristiche di distribuzione sul territorio, adattamento climatico e pedogeologico.

1 Cfr. Comune di Empoli-Publiser "Aspetti naturali del territorio empolese" Editori dell'Acero, Empoli 1994

TITOLO IV PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

CAPO I Impianti distributori di carburanti

Art. 117 Disposizioni generali

Gli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 118 Individuazione delle zone

Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee.

  1. Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico;
  2. Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento urbanistico;
  3. Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;
  4. Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico.

Art. 120 Limitazioni di zona

L’installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l’elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 103)
  • - Aree di recupero ambientale (Art. 104)
  • - Parco fluviale dell’Arno (Art. 105)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 106)
  • - Aree di protezione delle risorse idriche (Art.107)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l’installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 30%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00
  • Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 20%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione (oss. N. 59)

La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

Fuori dalla fascia di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 123 Incompatibilità tra impianto e sito

Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  1. A) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  2. B) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  3. C) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale, aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  4. D) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 124 Caratteristiche delle aree e degli impianti

Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  1. a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  2. b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  3. c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  4. d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 125 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione di dette aree.

CAPO II DISCIPLINA ATTUATIVA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 126 Campo di applicazione

Fermo restando quanto disposto dal Codice del Commercio e dal relativo Regolamento di Attuazione, le norme di cui al presente titolo disciplinano la realizzazione delle diverse tipologie di insediamenti commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale.

Art. 128 Strumenti di programmazione urbanistico-commerciale per gli esercizi di vicinato le medie e grandi strutture di vendita

Sono ammessi gli interventi che seguono.

1. Mantenimento degli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti

Gli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti, potranno essere ampliati fino alla soglia massima della classificazione, pari a 300 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 limitatamente all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento degli esercizi di vicinato esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio sia ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova localizzazione dell’esercizio ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal suddetto articolo.

2. Mantenimento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate fino alla soglia massima della classificazione e pari a 1500 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento delle Medie Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 e fatto salvo quanto diversamente disciplinato al suddetto articolo.

3. Mantenimento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate nei limiti delle disponibilità assegnate, se la zona territoriale omogenea in cui ricade la struttura è dichiarata idonea all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

E’ inoltre consentito il trasferimento di Grandi Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in nuove localizzazioni se la zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura è dichiarata idonea all’inserimento di Grande Struttura di Vendita ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

4. Realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita

È consentita la realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita se la destinazione commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea di appartenenza ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

5. Realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali

È consentita, nei limiti delle disponibilità assegnate dalla Regione Toscana, la realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali esclusivamente nelle localizzazioni riconosciutedalle presenti norme idonee all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

Art. 130 Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:

  • a) parcheggi per la sosta stanziale: all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

1. Per gli esercizi di vicinato:

  • a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o l’ampliamento degli esercizi di vicinato.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

2. Per le medie strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono dimensionate almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le dotazioni indicate al precedente punto b) possono essere abbattute quando l’esercizio non superi i 600 mq. di superficie di vendita, ed abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tale condizione dovrà essere attestata da una specifica relazione di previsione dei flussi di utenza in relazione allo stato dei luoghi ed alla tipologia di attività insediata.

La dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme, rispetto alle quali prevale tuttavia la previsione di cui al capoverso che precede.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

3. Per le grandi strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.),escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

La progettazione dei parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 mq. di Superficie di vendita (Sv), dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche elencate nel Codice Regionale del Commercio e del relativo Regolamento di attuazione.

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 9 febbraio 2007 smi

Art. 131 Criteri di realizzazione dei raccordi viari

I disposti del presente articolo si applicano esclusivamente ai nuovi insediamenti.

  1. 1. Per gli esercizi di vicinato:
    L’eventuale raccordo tra parcheggio destinato ai clienti e viabilità pubblica deve essere costituito da almeno una corsia per senso di marcia.
  2. 2. Per le medie strutture di vendita:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare al parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
  3. 3. Per le grandi strutture di vendita comprese le aree commerciali integrate:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare la parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
    4. d) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto dalle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
    5. e) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
    6. f) tra le corsie di accesso alla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.

CAPO III PIANO DEI TEMPI E DEGLI ORARI

Art. 136 Disposizioni generali

Il Regolamento Urbanistico conferma il "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" approvato unitamente al Piano Strutturale.

Le tematiche trattate dal "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" saranno oggetto di progetti coordinati per i tempi della città.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12