Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 77 Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

In queste zone il Regolamento urbanistico si attua, di norma, tramite le disposizioni e le procedure di cui alla Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione.

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:

    a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
  1. b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
  2. c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
  3. d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
  4. e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e simili;
  5. f) la realizzazione di impianti tecnici e tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
  6. g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale;
  7. h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti, e la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
    1. - con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
    2. - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi, ove sussistono tracce della loro esistenza;
    3. - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive,a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi e di allevamenti zootecnici;
  8. i) le trasformazioni fisiche e il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione.
  9. j) (soppressa)
  10. k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente articolo 75 paragrafo 75.3;
  11. l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura e di annessi rustici commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione;
  12. m) (soppressa)
  13. n) la nuova edificazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime di cui all’art. 75.3 bis delle presenti norme;
  14. o) la nuova edificazione di annessi agricoli destinati all’agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori di cui all’art. 75.3 ter delle presenti norme;
  15. p) l’installazione di manufatti per la detenzione amatoriale di cani e cavalli di cui all’art. 75.3 quater delle presenti norme;
  16. q) la realizzazione di autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.1 delle presenti norme;
  17. r) la realizzazione di scale esterne e porticati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.2 delle presenti norme;
  18. s) i maneggi, gli allevamenti e le pensioni per animali di affezione di cui all’art. 75.3 quinquies;
  19. t) manufatti per la pesca sportiva e amatoriale di cui all’art. 75.3 sexies.
  20. u) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  21. v) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presenten Regolamento.

In queste aree le utilizzazioni compatibili, oltre a quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  1. a) residenziale;
  2. b) artigianale per la produzione di beni artistici;
  3. c) artigianale di servizio;
  4. d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  5. e) direzionale;
  6. f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  7. g) attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  1. a) Manutenzione straordinaria (MS);
  2. b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  3. c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  4. d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RR) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  5. e) Sostituzione edilizia (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei casi di cui all’art. 75.4, comma 10;
  6. f) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie utile lorda (Sul) e superficie coperta (Sc).

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di sostituzione edilizia sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  1. a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  2. b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  3. c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti esclusivamente previo Piano di Recupero.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:

  1. - la Superficie utile lorda (Sul) non può essere superiore alla Superficie utile lorda legittimamente acquisita ;
  2. - in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. - di norma l’altezza massima degli edifici non può superare 7 metri. Sono comunque valutabili, nell’ambito della proposta del piano, altezze massime maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superino le altezze degli edifici al contorno;
  4. - sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;
  5. - siano individuati e corrisposte le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici dovute nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12