Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 100.2 Modalità d'intervento

Ad ogni grado di protezione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili.

Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni immobile, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici, tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.

Su immobili ed aree scoperte sono ammessi o prescritti gli interventi che seguono:

Edifici con grado di protezione 1: Sugli immobili per i quali sia intervenuto il provvedimento di notifica di interesse culturale, ovvero per quelli per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 commi 1,2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è ammesso fino al grado di intervento A1, fatto salvo l’esame degli interventi previsti da parte della competente Soprintendenza.

Per gli altri edifici è ammesso fino al grado di intervento A2.

Edifici con grado di protezione 2: Su tutti gli edifici con grado di protezione 2 è ammesso fino al grado di intervento B1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.

Edifici con grado di protezione 3: Su tutti gli edifici con grado di protezione 3 è ammesso fino al grado di intervento B2.

Negli edifici classificati con grado di protezione 1, 2 e 3 l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, conformemente alle prescrizioni della lettera a) comma 8 dell’art. 34bis del Piano d’Indirizzo Territoriale, dovrà essere integrata nella copertura adottando soluzioni tecniche finalizzate ad armonizzare l’impatto visivo ed al conseguimento della maggiore efficienza energetica.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12