Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all’erogazione di servizi di uso pubblico.

Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all’utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura : Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima : Hmax 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12