Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 78 Aree agricole d'interesse primario

Le aree agricole d’interesse primario sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale sia per la collocazione nel paesaggio collinare, che per le particolari caratteristiche delle colture.

Nella aree agricole d’interesse primario sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:

  • a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
  • b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio;
  • c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
  • d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
  • e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e simili;
  • f) la realizzazione di impianti tecnici e tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
  • g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto stradale;
  • h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
    • - con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
    • - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi di pregio, ove sussistono tracce della loro esistenza;
    • - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive,a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi di pregio e di allevamenti zootecnici;
  • i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione;
  • j) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti nel rispetto della Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione
  • k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente art. 75.3;
  • l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura e di annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva del fondo nel rispetto Legge regionale di governo del territorio e relativi Regolamenti di attuazione
  • m) (soppressa)
  • n) la nuova edificazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime di cui all’art. 75.3 bis delle presenti norme;
  • o) la nuova edificazione di annessi agricoli destinati all’agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori di cui all’art. 75.3 ter delle presenti norme;
  • p) l’installazione di manufatti per la detenzione amatoriale di cani e cavalli di cui all’art. 75.3 quater delle presenti norme;
  • q) la realizzazione di autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.1 delle presenti norme;
  • r) la realizzazione scale esterne e porticati nelle condizioni di cui all’art. 75.4.2 delle presenti norme;
  • s) i maneggi, gli allevamenti e le pensioni per animali di affezione di cui all’art. 75.3 quinquies;
  • t) manufatti per la pesca sportiva e amatoriale di cui all’art. 75.3 sexies.
  • u) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  • v) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presente Regolamento.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  • a) Manutenzione straordinaria (MS);
  • b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  • c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  • d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  • e) Sostituzione edilizia (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei casi di cui all’art. 75.4, comma 10;

Le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  • a) residenziale;
  • b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
  • c) artigianale di servizio;
  • d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  • e) direzionale;
  • f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  • g) Attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di sostituzione edilizia sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  • a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  • b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  • c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

La variazione dell’area di sedime dell’edificio contestuale all’intervento di sostituzione edilizia non dovrà eccedere il 20% dell’area di sedime esistente e dovrà garantire la compatibilità paesaggistica ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.

Variazioni dell’area di sedime maggiori potranno essere valutate nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti in termini di sostenibilità e coerenza con PIT, PTCP e PS.

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • b) degli assetti poderali;
  • c) dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
  • d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
  • f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

In particolare:

  • a) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche analoghe alle preesistenti;
  • b) è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
  • c) grande attenzione va posta alle modalità di impianto di alcune colture, in particolare la vite ed al momento del reimpianto deve essere utilizzata di norma la tecnica del giro poggio, ferma restando l’ammissibilità di altre tecniche autorizzabili dei competenti enti .
  • d) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici;
  • e) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12