Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile

Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  1. a)Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
  2. b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva Hmax 7,50 m
  3. c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
    Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  4. e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
    salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m

E' prescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature, per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di necessità.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12