Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 43 Divisione del territorio comunale
Il territorio comunale è suddiviso come segue:
- Ambiti urbani con prevalente destinazione residenziale:
- - Ambiti della conservazione e del restauro;
- - Ambiti urbani suscettibili di completamento;
- - Ambiti di trasformazione.
- Ambiti urbani con prevalente destinazione produttiva:
- - Ambiti della produzione compatta;
- - Ambiti della produzione promiscua;
- - Ambiti della produzione specializzata;
- - Ambiti del commercio;
- - Ambito del parco tecnologico.
- Ambiti del territorio aperto:
- - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
- - Aree agricole d'interesse primario;
- - Aree agricole periurbane.
- Ambiti di attrezzature e servizi:
- - Ambiti di attrezzature e servizi a scala territoriale;
- - Ambiti per impianti sportivi e protezione civile;
- - Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere;
- - Zone a verde pubblico;
- - Zone a verde sportivo;
- - Zone per attrezzature cimiteriali;
- Zone per infrastrutture di mobilità:
- - Zone ferroviarie;
- - Zone per la viabilità carrabile;
- - Zone per parcheggi;
- - Piazze;
- - Percorsi ciclabili;
- - La strada mercato.
- Aree urbane inedificate:
- - Aree a verde privato
- - Aree a verde complementare
Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico nonché in materia di procedimenti abilitativi, o quando necessario, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le indicazioni di corrispondenza riportate in ogni articolo.
Le destinazioni indicate come ammesse per le singole zone e la relativa disciplina devono intendersi anche quale “disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, ai sensi della Legge regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione.
Pertanto, trascorsi cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico decadono per la parte in cui assoggettano a controllo e a SCIA anche i semplici mutamenti di destinazione d'uso effettuati senza opere, fatta salva l'applicazione dell'art. 19, ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia)