Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 43 Divisione del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso come segue:

  • Ambiti urbani con prevalente destinazione residenziale:
    • - Ambiti della conservazione e del restauro;
    • - Ambiti urbani suscettibili di completamento;
    • - Ambiti di trasformazione.
  • Ambiti urbani con prevalente destinazione produttiva:
    • - Ambiti della produzione compatta;
    • - Ambiti della produzione promiscua;
    • - Ambiti della produzione specializzata;
    • - Ambiti del commercio;
    • - Ambito del parco tecnologico.
  • Ambiti del territorio aperto:
    • - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
    • - Aree agricole d'interesse primario;
    • - Aree agricole periurbane.
  • Ambiti di attrezzature e servizi:
    • - Ambiti di attrezzature e servizi a scala territoriale;
    • - Ambiti per impianti sportivi e protezione civile;
    • - Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere;
    • - Zone a verde pubblico;
    • - Zone a verde sportivo;
    • - Zone per attrezzature cimiteriali;
  • Zone per infrastrutture di mobilità:
    • - Zone ferroviarie;
    • - Zone per la viabilità carrabile;
    • - Zone per parcheggi;
    • - Piazze;
    • - Percorsi ciclabili;
    • - La strada mercato.
  • Aree urbane inedificate:
    • - Aree a verde privato
    • - Aree a verde complementare

Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico nonché in materia di procedimenti abilitativi, o quando necessario, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le indicazioni di corrispondenza riportate in ogni articolo.

Le destinazioni indicate come ammesse per le singole zone e la relativa disciplina devono intendersi anche quale “disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, ai sensi della Legge regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione.

Pertanto, trascorsi cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico decadono per la parte in cui assoggettano a controllo e a SCIA anche i semplici mutamenti di destinazione d'uso effettuati senza opere, fatta salva l'applicazione dell'art. 19, ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia)

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12