Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 25 Destinazione d'uso in atto

La destinazione d'uso in atto di un immobile si intende:

  • - l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
  • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme;
  • - in assenza della suddetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

Ove non diversamente disciplinato, è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti ancorché in contrasto con quelle ammesse dal presente Regolamento Urbanistico; in tal caso sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza incremento delle unità immobiliari, nonché tutti gli interventi di adeguamento dell'immobile esistente, esclusi gli ampliamenti non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, ove richiesti dall'ordinamento come condizione per il mantenimento delle destinazioni in atto.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12