Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 24 Destinazione d'uso
Per destinazione d'uso si intende la funzione urbanistico - economica rilevante assegnata ad un bene (edificio, opera od area) sia dagli strumenti urbanistici sia dagli atti concessori.
Le destinazioni d'uso sono così classificate:
- a) residenziale
- b) industriale e artigianale:
- b.1 artigianale di servizio
- b.2 artigianale tradizionale e per la produzione di beni artistici
- b.3 artigianale in genere
- b.4 industriale
- c) commerciale:
- c.1 esercizi di vicinato
- c.2 medie strutture di vendita
- c.3 grandi strutture di vendita
- d) commercio all'ingrosso e depositi
- e) turistico-ricettive:
- d.1 alberghiere
- d.2 extra alberghiere
- f) direzionali e di servizio
- h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;
- i) attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo
Il passaggio dall'una all'altra categoria di cui al comma 2 è considerato mutamento della destinazione d'uso.
L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti Incremento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinata alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento delle dotazioni minime di parcheggio, salvo quanto diversamente disciplinato dalle presenti norme.
Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, le schede norma di cui al suddetto articolo paragrafo E, unitamente alle presenti norme determinano le destinazioni d'uso degli edifici in una determinata zona e possono assegnare le destinazioni d'uso anche per porzioni di edificio.