Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 24 Destinazione d'uso

Per destinazione d'uso si intende la funzione urbanistico - economica rilevante assegnata ad un bene (edificio, opera od area) sia dagli strumenti urbanistici sia dagli atti concessori.

Le destinazioni d'uso sono così classificate:

  1. a) residenziale
  2. b) industriale e artigianale:
    1. b.1 artigianale di servizio
    2. b.2 artigianale tradizionale e per la produzione di beni artistici
    3. b.3 artigianale in genere
    4. b.4 industriale
  3. c) commerciale:
    1. c.1 esercizi di vicinato
    2. c.2 medie strutture di vendita
    3. c.3 grandi strutture di vendita
  4. d) commercio all'ingrosso e depositi
  5. e) turistico-ricettive:
    1. d.1 alberghiere
    2. d.2 extra alberghiere
  6. f) direzionali e di servizio
  7. h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;
  8. i) attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo

Il passaggio dall'una all'altra categoria di cui al comma 2 è considerato mutamento della destinazione d'uso.

L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti Incremento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinata alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento delle dotazioni minime di parcheggio, salvo quanto diversamente disciplinato dalle presenti norme.

Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, le schede norma di cui al suddetto articolo paragrafo E, unitamente alle presenti norme determinano le destinazioni d'uso degli edifici in una determinata zona e possono assegnare le destinazioni d'uso anche per porzioni di edificio.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12