Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 11 ter Opere, interventi e manufatti pertinenziali

Sono rappresentabili in questa categoria le opere e manufatti edilizi, destinati in modo durevole a corredo o servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza, e non suscettibili di utilizzo autonomo, tra cui:

  • - opere ad uso privato, a servizio di organismi edilizi residenziali aventi rilevanza urbanistica-edilizia:
    è consentita la realizzazione di manufatti di pertinenza all’edificio alle seguenti condizioni:
    • a) il volume lordo (Vl) del nuovo manufatto, calcolato con riferimento alla sua sagoma, non potrà essere superiore al 20% del Volume (V) del fabbricato principale;
    • b) il nuovo manufatto dovrà essere realizzato all’ interno dello spazio di pertinenza dell’edificio, entro o fuori terra.
    • La demolizione di volumetrie secondarie e la loro ricostruzione all’interno dello spazio di pertinenza del fabbricato principale, è ammessa se il volume lordo (Vl), calcolato con riferimento alla sagoma, del manufatto ricostruito è uguale o inferiore al quello del manufatto demolito. Non è ammesso lo spostamento di volumetrie secondarie oltre il limite dello spazio di pertinenza, o comunque fuori dalla zona urbanistica omogenea di appartenenza del manufatto originario.
  • - opere ad uso privato, a servizio di organismi edilizi residenziali, turistico-ricettivi, ed attività agrituristiche, quali piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive, alle condizioni di cui ai successivi punti;
  • - nuovi muri di cinta e recinzioni di aree scoperte, siano esse costituite da murature, elementi prefabbricati, reti o siepi fino ad un’altezza massima complessiva di m. 1,50 e, di norma, coincidente con tracce fondiarie consolidate (limiti di coltura, strade, sistemazione del terreno).
  • Il limite di m. 1,50 è da intendersi prescrittivo per la parte a confine col suolo pubblico; sono consentite recinzioni di altezza maggiore, fino ad un massimo di m. 3, per la parte prospiciente spazi privati, a condizione che la parte eccedente m. 1,50 sia realizzata con ringhiera o rete.
  • - piscine permanenti sia al di sopra del piano di campagna che al di sotto dello stesso, atte a consentire le attività di balneazione.

Fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è consentita la realizzazione di piscine quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:

  • a) l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistenti ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;
  • b) sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell’acqua necessaria a carico di pozzi privati o sostenibile da parte dell’acquedotto pubblico;
  • c) sia dimostrata la fattibilità attraverso uno studio geologico di dettaglio;
  • d) la profondità massima non sia superiore a m 2,20;
  • e) le dimensioni planimetriche siano contenute entro una superficie massima di mq. 150 nel caso di attività turistico-ricettive e mq. 80 per le abitazioni private;
  • f) la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale preferibilmente locale e comunque di colorazione assonante con le cromie dominanti nell’intorno;
  • g) il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari e neutri;
  • h) il vano tecnico, di dimensioni massime m 2,00 x 2,00 ed altezza massima di 2,20 m, dovrà essere interrato.

Le piscine sono rilevanti ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp)

  • - vasche e contenitori permanenti posti sia al di sopra del piano di campagna che al di sotto dello stesso, destinate a contenere riserve d’acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione.
  • La vasca deve essere priva di impianti sanitari per il trattamento delle acque ed è rilevante ai fini del calcolo della Superficie permeabile di pertinenza (Spp).
  • - campi sportivi ad uso privato. Fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è consentita la realizzazione di campi sportivi ad uso privato quando risultino documentate e verificate le seguenti condizioni:
    • a) l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica delle relative opere quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;
    • b) la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti nell’intorno;
    • c) non siano previsti locali accessori di servizio.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12