Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 4 Salvaguardie e norme transitorie

Il Regolamento Urbanistico acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione. L'efficacia del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi a costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Tali progetti possono essere oggetto di variante entro il periodo di validità del titolo edilizio purché la variante sia definibile tale ai sensi del successivo comma 4, e non aggravi il contrasto con la normativa vigente.

Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico e fino alla sua approvazione le disposizioni contenute nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono, come individuati all'art. 2, operano in salvaguardia. Conseguentemente, l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione sui permessi a costruire in itinere per i quali non si sia già formato il silenzio assenso.

Le misure di salvaguardia di cui al comma precedente non si applicano a:

  • - ai permessi di costruire già rilasciati, ancorché non ritirati;
  • - ai titoli abilitativi derivanti dall'attuazione dei P.A.M.A.A., ancora vigenti, approvati antecedentemente la data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • - ai titoli abilitativi derivanti dall'attuazione di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate, accertamenti di compatibilità paesaggistica, rilasciate antecedentemente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;

Durante la salvaguardia, possono essere rilasciate varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi rilasciati, purché le stesse siano definibili tali e cioè l'intervento in variante sia riconducibile al disegno globale ispiratore del progetto originario, di cui ne preveda la conservazione delle modalità essenziali di esercizio dell'attività costruttiva a suo tempo autorizzata e sempre che non aggravino il contrasto con la normativa adottata e siano conformi alla normativa vigente.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi rilasciati non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori, sono oggetto di separata istanza edilizia e si conformano alle previsioni del presente Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12