Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 5 Poteri di deroga

Sono ammesse deroghe al Regolamento Urbanistico esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
  • b) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
  • c) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  • d) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12