Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 120 Limitazioni di zona

L’installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l’elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 103)
  • - Aree di recupero ambientale (Art. 104)
  • - Parco fluviale dell’Arno (Art. 105)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 106)
  • - Aree di protezione delle risorse idriche (Art.107)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l’installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 30%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00
  • Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 20%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione (oss. N. 59)

La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

Fuori dalla fascia di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12